Trib. Brescia, sentenza 20/11/2024, n. 694
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Testo completo
R.G. n. 11023/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott.ssa Costanza Teti Giudice dott.ssa Claudia Gheri Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 11023/2024 R.G. promosso da
) (avv. CAPRETTI ROSSELLA) Parte_1 C.F._1
e
( ) (avv. CAPRETTI ROSSELLA) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da successive note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. Tali conclusioni sono di seguito integralmente trascritte:
1) “Vita separata con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Il figlio viene affidato ad entrambi i coniugi, con collocazione prevalente e residenza presso la Per_1
mamma. I genitori eserciteranno la potestà genitoriale impegnandosi ad assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative alla sua istruzione, educazione e salute, tenendo sempre conto delle inclinazioni naturali, delle capacità e delle aspirazioni del minore. Le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione, per tali intendendosi quelle attinenti alla vita quotidiana di
verranno assunte dal genitore con il quale il figlio si troverà al momento. Per_1
3) La casa coniugale, in locazione, viene assegnata, con tutto quanto l'arreda e la correda, alla madre perché la abiti con il figlio. La signora subentrerà in via esclusiva nel contratto di locazione e Pt_2 provvederà a volturare a proprio nome le relative utenze (energia, gas, acqua, tassa rifiuti, etc..), manlevando da qualsiasi onere il signor Parte_1
1
4) A titolo di contributo al mantenimento del figlio il signor verserà alla Per_1 Parte_1 signora , a mezzo bonifico bancario, la somma mensile di € 100,00=, da adeguarsi Parte_2 automaticamente ogni anno secondo la variazione Istat, entro il giorno 15 di ogni mese, finché il figlio non sarà economicamente autosufficiente. Si precisa che l'importo viene stabilito per accordo delle parti nella misura di € 100,00=, contando sul fatto che il signor si è sempre reso collaborativo Parte_1 ad eventuali necessità del figlio esposte dalla signora e tenuto conto dei tempi di frequentazione. Pt_2
5) A titolo di mantenimento della moglie, nulla viene