Trib. Monza, sentenza 11/12/2024, n. 1126

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Monza, sentenza 11/12/2024, n. 1126
Giurisdizione : Trib. Monza
Numero : 1126
Data del deposito : 11 dicembre 2024

Testo completo

N. R.G. 3623/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA
IV SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti.........................Presidente rel. dr. Caterina Caniato………………Giudice dr. Ethel Matilde Ancona................Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex Art. 473 bis. 51 c.p.c.
nella causa civile di primo grado vertente tra:
(C.F. ) nata a [...] in data [...] con Parte_1 C.F._1
l'Avv. Marta Cerliani ed elettivamente domiciliata presso il suo studio
e
(C.F. ) nato a [...] in data [...] con l'Avv. CP_1 C.F._2
Emanuela Caronno ed elettivamente domiciliato presso il suo studio
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO
Le parti all'udienza del 21.11.2024 hanno confermato di voler dare attuazione alle condizioni contenute nel ricorso congiunto, di seguito riportate
CONCLUSIONI
I. Sull'esercizio della responsabilità genitoriale: affidamento esclusivo.
In considerazione della pendenza del procedimento penale de quo, dell'applicazione delle misure cautelari nei confronti del IG. , che rendono impossibile la comunicazione fra i CP_1 genitori, ma soprattutto in considerazione dei fatti tutti avvenuti tra le parti ed oggetto della denuncia penale che rendono indispensabile evitare qualunque contatto tra madre e padre onde evitare che il fatto occorso venga a ripetersi, è necessario che venga affidata in via esclusiva alla madre, Pt_2 con collocazione prevalente presso la stessa in Ceriano Laghetto (MB – 20816) Via Giuseppe Sala
n. 3;
sicchè, tutte le decisioni di ordinaria amministrazione verranno prese dalla mamma mentre le decisioni di maggiore interesse relative ad istruzione, educazione e salute da entrambi.
Restano salvi, in ogni caso gli obblighi della madre di informare il padre delle decisioni prese nell'interesse della figlia e, ciò avverrà per il tramite della IG.ra (madre del sig. Persona_1
). CP_1


II. Sui diritti di visita
Il padre eserciterà i diritti di visita con le seguenti modalità:
- una domenica in via alternata, dalla mattina alle h. 10.30 alla sera dopo cena alle h. 20.30;

- il mercoledì dal termine della scuola di Agnese o dal termine della lezione di danza alle ore
18:00, fino a dopo cena alle ore 20:30, quando dovrà essere riportata presso la casa familiare;

- il venerdì pomeriggio, nel fine settimana non di competenza paterno, dal termine della lezione di danza, o dal termine della scuola, fino a dopo cena alle ore 20:30
- Al fine di permettere regolari contatti tra padre e figlia, il primo potrà acquistare e ricaricare periodicamente un telefono -attivando e pagando la relativa utenza- che avrà a disposizione Pt_2 nella fascia oraria dalle ore 20:00 alle ore 20:30 per interloquire con il padre.
Il telefono potrà e dovrà essere utilizzato dalla bambina solo ed esclusivamente per il rapporto telefonico con il padre e per le eventuali chiamate tra la madre e la figlia per motivi di urgenza, quando questa sarà dal papà.
È escluso ogni altro utilizzo e/o onere della figlia di portare il cellulare con sé durante il giorno e/o per altre chiamate in entrata e/o uscita ad altri soggetti al di fuori di quanto anzidetto (ad esempio chiamate con altri parenti) e ciò per
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