Trib. Cosenza, sentenza 27/05/2024, n. 1126

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Cosenza, sentenza 27/05/2024, n. 1126
Giurisdizione : Trib. Cosenza
Numero : 1126
Data del deposito : 27 maggio 2024

Testo completo

TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore
Bloise quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2044/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
SC AL, elettivamente domiciliato in Cosenza, Via N. Serra n. 62, presso
lo studio dell'Avv. Ida Mendicino che lo rappresenta e difende, unitamente agli Avv.ti
Nicola Zampieri, Giovanni Rinaldi, Walter Miceli e Fabio Ganci - ricorrente
E
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Via Romualdo Montagna n. 13,
rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dai Dott.ri Gaetano Bonofiglio e Serena
Cianflone - resistente
Oggetto: carta elettronica del docente.
Conclusioni di parte ricorrente: “… 1) In via principale, previa eventuale disapplicazione
dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del D.P.C.M. del 23
settembre 2015 e/o dell'art. 3 del D.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui
limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato), per
violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato
(recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della
CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della
parte ricorrente a usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione
del personale docente per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22
1 e 2022/23 o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con
cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente
condannarsi il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad assegnare alla parte ricorrente la
suddetta “Carta elettronica” o altro strumento equipollente per l'aggiornamento e la
formazione dei docenti, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del
D.P.C.M. 28 novembre 2016 o con modalità e funzionalità analoghe, e ad accreditare
sulla detta carta (o in altro strumento equipollente) l'importo nominale di € 3.000,00 (ossia
€ 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato), quale contributo economico da
destinare alla formazione professionale della parte ricorrente. 2) In via subordinata, previo
accertamento e declaratoria dell'inadempimento, da parte del Ministero dell'Istruzione e
del Merito, dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e
dall'art. 282 del D. Lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro
a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE, nonché previo accertamento e
declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015, per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022 e 2022/23, condannarsi il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad assegnare
alla parte ricorrente la suddetta “Carta elettronica” o altro strumento equipollente per
l'aggiornamento e la formazione dei docenti, con le modalità e le funzionalità di cui agli
artt. 2, 5, 6 e 8 del D.P.C.M. 28 novembre 2016 o con modalità e funzionalità analoghe, e
ad accreditare sulla detta carta (o in altro strumento equipollente) l'importo nominale di €
3.000,00 (ossia € 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato), quale contributo
economico da destinare alla formazione professionale della parte ricorrente, a titolo di
risarcimento del danno, anche in forma specifica ex art. 1218