Trib. Paola, sentenza 08/12/2024, n. 990
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Filippo Leonardo Presidente dott.ssa Simona Scovotto Giudice relatore dott.ssa Federica Laino Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1028 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2024, vertente
TRA
(cod. fisc. , nata a Praia a [...] il [...] ed Parte_1 C.F._1 ivi elettivamente domiciliata alla Via della Grotta n. 11 presso lo studio dell'avv. Sansoni
Francesca, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso;
attrice
E
(cod. fisc. ), nato a Praia a [...] il [...] ed CP_1 C.F._2 ivi elettivamente domiciliato alla via Fumarulo n. 54 presso lo studio dell'avv. Bello Giuseppe, che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuto con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
interventore ex lege
OGGETTO: domanda cumulata di separazione personale di coniugi e scioglimento del matrimonio civile ex art. 473 bis.49, comma 1, c.p.c..
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del 2.12.2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
, con ricorso ex art. 473 bis.49, comma 1, c.p.c. depositato in data 11/10/2024, Parte_1 ha proposto domanda cumulata di separazione personale e divorzio da , stante il CP_1 matrimonio con lui contratto in Tortora il 12/07/2008 (trascritto nei registri di stato civile del medesimo Comune al n. 3, parte I, anno 2008), in costanza del quale sono tre nati figli, Per_ il 7.09.2008, il 3.08.2012 e il 16.12.2014. A fondamento della Per_1 Per_3
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domanda ha rilevato che, da diverso tempo, il rapporto coniugale versa in uno stato di crisi, che ha portato ad una irrimediabile frattura della comunione materiale e spirituale sulla quale era poggiata l'unione matrimoniale ed ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Quindi, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1. In via preliminare, in Parte_1 ragione del pregiudizio imminente e irreparabile meglio descritto in narrativa e in forza del disposto di cui all'art. 473-bis. 15 c.p.c., adottare i seguenti provvedimenti indifferibili: -
Disporre l'affido esclusivo dei minori e alla madre, IG.ra Persona_4 Per_3 [...]
- Intimare al l'immediata restituzione delle chiavi dell'abitazione Parte_1 CP_1 familiare e di tutte le sue pertinenze (garage, solaio, giardino) nelle mani della IG.ra , Pt_1 intimando al resistente di trasferire la propria residenza anagrafica ove risulta risiedere a far data dal 18.09.2024 - Disporre che il IG. , a titolo di contributo al mantenimento dei CP_1 Per figli minori e , versi mensilmente la somma pari ad euro 600,00 Per_1 Per_3 rivalutabile annualmente secondo indici Istat - Disporre che entrambi i genitori siano tenuti al pagamento del 50% delle spese straordinarie per i figli, giuste Linee Guida dell'Osservatorio sul diritto di famiglia, recepite dal Tribunale di Paola con Protocollo 2130/2017;
- Ordinare al
di rimborsare alla IG.ra la somma indebitamente trattenuta a titolo di CP_1 Pt_1 assegno universale elargito dall'INPS in favore dei figli e incassata dal resistente alla fine del mese di settembre c.a., nonostante l'abbandono del nucleo, somma pari ad euro 695,00, oltre al rimborso del 50% delle spese scolastiche per come documentato in atti (cfr all 16) interamente corrisposte dalla madre. - Disporre che l'assegno unico in favore dei figli venga corrisposto alla madre dei minori, anche in ragione del loro collocamento prevalente, nella misura del
100%, pertanto e di conseguenza, intimare al IG. di adempiere a tutte le formalità CP_1 prescritte, in tal senso, dalla legge Fissando apposita udienza per la loro conferma.
2. In via principale: dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati, con addebito alla parte resistente, giuste le ragioni riportate in narrativa;
3. All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre
1970, n. 898, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio 4. Stabilire l'affido esclusivo dei minori in capo alla madre, stante il perdurante disinteresse del padre e le sue inadempienze ad ogni obbligo morale e materiale di assistenza al nucleo familiare.
5. Disporre
l'attivazione di un percorso coadiuvato dai Servizi Sociali del Comune di Tortora al fine di una ripresa nei rapporti tra il padre e i minori.
6. Stabilire che ai fini anagrafici e come collocamento principale, i minori vengano iscritti presso il domicilio della madre, nell'abitazione familiare sita in Tortora, via Marconi 38;
7. Stabilire che il genitore non collocatario potrà vedere i figli quando vorrà, sempre compatibilmente con gli impegni scolastici di questi e previo avviso alla madre da comunicare almeno un'ora prima;
in mancanza di accordo con l'altro coniuge, potrà comunque i figli almeno due giorni a settimana,
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dall'uscita di scuola e sino alle ore 21:00, oltre ad un fine settimana ogni due, dall'uscita di scuola (o in mancanza dalle 18,00 del venerdì) e sino alle 21,00 della domenica;
30 giorni consecutivi nel periodo estivo da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno, e, ad
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