Trib. Modena, sentenza 10/03/2025, n. 308

TRIB Modena
Sentenza
10 marzo 2025
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TRIB Modena
Sentenza
10 marzo 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Modena, sentenza 10/03/2025, n. 308
Giurisdizione : Trib. Modena
Numero : 308
Data del deposito : 10 marzo 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MODENA
composto dai Magistrati
DOTT. Riccardo Di Pasquale PRESIDENTE
DOTT. ssa Eleonora Ramacciotti GIUDICE rel.
DOTT.ssa Francesca Cerrone GIUDICE
pronuncia
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3724 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 promossa da:
- Cod. Fisc. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in VIALE TRENTO TRIESTE 34 41100
MODENA, presso lo studio dell'avv. BAGNI GIULIANA, rappresentato e difeso dall'avv. BAGNI GIULIANA
RICORRENTE
nei confronti di
Cod. Fisc. , elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliata in BORGO RONCHINI N. 9 PARMA, presso lo studio dell'avv. LO BUE IRENE, rappresentata e difesa dall'avv. LO BUE IRENE
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero
1


in punto a: Divorzio - Cessazione effetti civili
Conclusioni delle parti
Come da verbale del 22.01.2025.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.07.2024 chiedeva Parte_1
pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 15.04.1967 a Carpi (MO) con CP_1
Esponeva che a seguito del ricorso per separazione personale consensuale i coniugi si erano separati alle condizioni di cui al verbale in pari data,
omologato dal Tribunale di Modena il 14.07.2022; che era stato concordato un contributo del ricorrente in favore della moglie di €. 450 mensili;
che in considerazione del peggioramento della situazione economica del ricorrente, il contributo al mantenimento della moglie doveva ritenersi non più dovuto o comunque eccessivo.
Concludeva chiedendo dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e la revoca (ovvero la riduzione) del contributo al mantenimento in favore della moglie non ricorrendone i presupposti.
Si costituiva nel presente procedimento con memoria CP_1
depositata il 3.12.2024, nulla opponendo alla pronunzia relativa al vincolo matrimoniale, chiedendo disporsi a carico del marito il versamento
2
dell'assegno divorzile in suo favore nella misura di €. 450, pari a quella già
pattuita in sede di accordi di separazione, con vittoria di spese.
All'udienza celebratasi il giorno 22.01.2025, comparivano entrambe le parti,
ma il tentativo di conciliazione dava esito negativo.
Con ordinanza emessa in udienza, il Giudice proponeva alle parti di raggiungere un accordo, nel senso della previsione di un assegno divorzile di
€. 300 mensili, rinviando a successiva udienza del 18.02.2025 per eventuali conclusioni congiunte in recepimento dell'accordo proposto.
Nella successiva fase contenziosa interveniva il Pubblico Ministero.
All'udienza del 18.02.2025, tenutasi in forma cartolare, le parti davano atto di non avere raggiunto un accordo e precisavano le proprie conclusioni.
La causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 473 bis, 22 u.c. c.p.c.
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti a
CARPI (MO) in data 15.04.1967 con il rito concordatario deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3, numero
2, lettera b, Legge 1° dicembre
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