Trib. Catania, decreto 09/03/2025
TRIB Catania
Decreto
9 marzo 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 3684/2023
Tribunale di Catania
Sezione Immigrazione
Il Tribunale di Catania composto dai magistrati
Luca Perilli Presidente
Rosario Maria Annibale Cupri Giudice
Stefania Muratore Giudice rel.-est. riunito in camera di consiglio;
all'esito della scadenza del termine di cui all'art. 127ter c.p.c. del 04/03/2025;
OSSERVA
I. Con ricorso depositato in data 04.03.2023, ai sensi dell'art. 35bis del D.Lgs. n. 25/2008,
ME TA, nato il [...], in [...], ha impugnato il provvedimento di rigetto per manifesta infondatezza della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della
Protezione Internazionale di Siracusa del 19.01.2023, notificato in data 07.02.2023, chiedendo, preliminarmente, di sospendere la decisione impugnata e, nel merito di accertare, in via principale, il proprio diritto al riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi degli artt. 14 e ss. D.Lgs. n. 251/2007 o, in subordine, della protezione speciale ai sensi dell'art. 32 comma 3 e
3.1. del D.lgs. 25/2008.
Con decreto del 27.04.2023 è stata fissata l'udienza di comparizione e disposta la sospensione del provvedimento impugnato.
La Commissione Territoriale ha trasmesso gli atti della procedura amministrativa.
Il P.M. ha espresso parere contrario all'accoglimento del ricorso.
La causa è stata istruita documentalmente.
Da ultimo, con note ex art. 127 ter c.p.c., depositate in data 04/03/2025, parte ricorrente ha insistito in ricorso, depositato documentazione relativa all'integrazione socio-lavorativa e chiesto che la causa venisse posta in decisione.
II. Nel corso dell'audizione innanzi alla Commissione territoriale il ricorrente ha riferito di essere cittadino tunisino;
di essere nato a [...]; di professare la religione musulmana;
di aver frequentato solo la prima elementare;
di aver lavorato sin dalla giovane età come bracciante
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agricolo;
di avere una famiglia di origine composta dai genitori, due fratelli maggiori, una sorella maggiore e una sorella minore, i quali risedono in Tunisia;
di essere stato affidato quando era piccolo allo zio paterno, poichè i suoi genitori non potevano mantenerlo, e di aver vissuto con lui fino all'espatrio nella città di Mehrez, in provincia di Sfax.
In ordine alle ragioni che ne hanno determinato l'espatrio, il ricorrente ha dichiarato di essere fuggito per sottrarsi ai maltrattamenti da parte dello zio paterno, il quale non gli ha permesso di completare gli studi e lo ha costretto a lavorare nei suoi terreni sin da quando aveva otto anni, picchiandolo quando non voleva lavorare perché era stanco e non retribuendolo per il lavoro prestato. Ha raccontato di essere scappato da casa all'età di 15 o 16 anni per andare a Sfax e che lo zio è andato a prenderlo per riportarlo a casa, lo ha maltrattato e picchiato. Il ricorrente ha allora deciso, su consiglio di amici, di lasciare il Paese, imbarcandosi su un'imbarcazione in partenza da Mehrez il 28.10.2022. E' giunto in Italia il 29.10.2022 ed ha formalizzato domanda di protezione internazionale il 9.01.2023.
In caso di rimpatrio, il ricorrente ha dichiarato di temere lo zio, in quanto sarebbe costretto a tornare da lui perchè la sua famiglia non potrebbe mantenerlo e lo zio continuerebbe a fargli del male.
La Commissione Territoriale ha rigettato la domanda di protezione internazionale per manifesta infondatezza, ritenendo non credibile il racconto narrato dal richiedente quale motivo di espatrio, né fondato il timore manifestato in caso di rimpatrio;
non ha ravvisato inoltre i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale ai sensi dell'art. 32 comma 3 e 3.1 del D.lgs. 25/2008.
III. Ciò posto, andando a esaminare d'ufficio, pur in assenza di domanda, i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato (vedi Corte Cass., sez. 3, n. 8819 del 12/05/2020), si osserva in diritto che l'art. 2 del D. Lgs. 251/2007 definisce "rifugiato" il “cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'articolo 10”.
L'art. 7 specifica che gli “atti di persecuzione” devono essere sufficientemente gravi, per la loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali e
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possono, in via esemplificativa, essere costituiti da atti di violenza fisica e psichica (anche sessuale), provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziali discriminatori per la loro natura o per le modalità di applicazione;
azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie;
rifiuto dei mezzi di tutela giuridica;
azioni giudiziarie in conseguenza di rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto quando questo possa comportare la commissione di crimini;
atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia.
A sua volta, l'art. 5 chiarisce che responsabili di tali atti possono essere tanto lo Stato che partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, oppure soggetti non statuali, se i primi o le organizzazioni internazionali non possono o non voglio fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi.
Alla luce della superiore normativa si ricava che requisito essenziale per il riconoscimento dello
“status” di rifugiato è il fondato timore di persecuzione “personale e diretta” nel Paese d'origine del richiedente, a causa della razza, della religione, della nazionalità, dell'appartenenza a un gruppo sociale ovvero per le opinioni politiche professate.
Nel caso in esame, non sussistono le caratteristiche poc'anzi delineate, poiché non emerge alcuna correlazione tra l'espatrio del ricorrente e persecuzioni personali legate ad alcuno dei cinque motivi sopra elencati.
IV. Relativamente alla richiesta di protezione sussidiaria, il dato normativo di riferimento prevede che “persona ammissibile alla protezione sussidiaria” è il “cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese”
(lett. g dell'art. 2, D.Lgs. n. 251/2007), sempre che non ricorra una delle ragioni di esclusione della protezione sussidiaria previste dall'art. 16. A norma dell'art. 14 del medesimo decreto legislativo “Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, sono considerati danni gravi: a) la condanna
a morte o all'esecuzione della pena di morte;
b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;
c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”.
Nel caso di specie, nulla è stato dedotto né si rileva alcunché d'ufficio in ordine ai presupposti di cui all'art. 14 lett. a) d. lgs. 251/2007.
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Neppure sussistono i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui all'art. 14 lett. b) d. lgs. 251/2007, in quanto il ricorrente ha lasciato il Paese di origine per motivi attinenti alla sfera privata e familiare, in particolare per sottrarsi ai maltrattamenti da parte dello zio.
Invero, a norma dell'art. 5 del D.Lgs. 251/2007, essendo il responsabile del danno grave un soggetto privato (lo zio), la protezione internazionale può essere accordata solo se le Autorità interne del Paese di origine non possono o non vogliono fornire protezione. Ciò, nel caso in esame, non è stato prospettato dal ricorrente, il quale ha riferito di non essersi rivolto alla polizia per denunciare
Tribunale di Catania
Sezione Immigrazione
Il Tribunale di Catania composto dai magistrati
Luca Perilli Presidente
Rosario Maria Annibale Cupri Giudice
Stefania Muratore Giudice rel.-est. riunito in camera di consiglio;
all'esito della scadenza del termine di cui all'art. 127ter c.p.c. del 04/03/2025;
OSSERVA
I. Con ricorso depositato in data 04.03.2023, ai sensi dell'art. 35bis del D.Lgs. n. 25/2008,
ME TA, nato il [...], in [...], ha impugnato il provvedimento di rigetto per manifesta infondatezza della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della
Protezione Internazionale di Siracusa del 19.01.2023, notificato in data 07.02.2023, chiedendo, preliminarmente, di sospendere la decisione impugnata e, nel merito di accertare, in via principale, il proprio diritto al riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi degli artt. 14 e ss. D.Lgs. n. 251/2007 o, in subordine, della protezione speciale ai sensi dell'art. 32 comma 3 e
3.1. del D.lgs. 25/2008.
Con decreto del 27.04.2023 è stata fissata l'udienza di comparizione e disposta la sospensione del provvedimento impugnato.
La Commissione Territoriale ha trasmesso gli atti della procedura amministrativa.
Il P.M. ha espresso parere contrario all'accoglimento del ricorso.
La causa è stata istruita documentalmente.
Da ultimo, con note ex art. 127 ter c.p.c., depositate in data 04/03/2025, parte ricorrente ha insistito in ricorso, depositato documentazione relativa all'integrazione socio-lavorativa e chiesto che la causa venisse posta in decisione.
II. Nel corso dell'audizione innanzi alla Commissione territoriale il ricorrente ha riferito di essere cittadino tunisino;
di essere nato a [...]; di professare la religione musulmana;
di aver frequentato solo la prima elementare;
di aver lavorato sin dalla giovane età come bracciante
Pagina 1
agricolo;
di avere una famiglia di origine composta dai genitori, due fratelli maggiori, una sorella maggiore e una sorella minore, i quali risedono in Tunisia;
di essere stato affidato quando era piccolo allo zio paterno, poichè i suoi genitori non potevano mantenerlo, e di aver vissuto con lui fino all'espatrio nella città di Mehrez, in provincia di Sfax.
In ordine alle ragioni che ne hanno determinato l'espatrio, il ricorrente ha dichiarato di essere fuggito per sottrarsi ai maltrattamenti da parte dello zio paterno, il quale non gli ha permesso di completare gli studi e lo ha costretto a lavorare nei suoi terreni sin da quando aveva otto anni, picchiandolo quando non voleva lavorare perché era stanco e non retribuendolo per il lavoro prestato. Ha raccontato di essere scappato da casa all'età di 15 o 16 anni per andare a Sfax e che lo zio è andato a prenderlo per riportarlo a casa, lo ha maltrattato e picchiato. Il ricorrente ha allora deciso, su consiglio di amici, di lasciare il Paese, imbarcandosi su un'imbarcazione in partenza da Mehrez il 28.10.2022. E' giunto in Italia il 29.10.2022 ed ha formalizzato domanda di protezione internazionale il 9.01.2023.
In caso di rimpatrio, il ricorrente ha dichiarato di temere lo zio, in quanto sarebbe costretto a tornare da lui perchè la sua famiglia non potrebbe mantenerlo e lo zio continuerebbe a fargli del male.
La Commissione Territoriale ha rigettato la domanda di protezione internazionale per manifesta infondatezza, ritenendo non credibile il racconto narrato dal richiedente quale motivo di espatrio, né fondato il timore manifestato in caso di rimpatrio;
non ha ravvisato inoltre i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale ai sensi dell'art. 32 comma 3 e 3.1 del D.lgs. 25/2008.
III. Ciò posto, andando a esaminare d'ufficio, pur in assenza di domanda, i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato (vedi Corte Cass., sez. 3, n. 8819 del 12/05/2020), si osserva in diritto che l'art. 2 del D. Lgs. 251/2007 definisce "rifugiato" il “cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'articolo 10”.
L'art. 7 specifica che gli “atti di persecuzione” devono essere sufficientemente gravi, per la loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali e
Pagina 2
possono, in via esemplificativa, essere costituiti da atti di violenza fisica e psichica (anche sessuale), provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziali discriminatori per la loro natura o per le modalità di applicazione;
azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie;
rifiuto dei mezzi di tutela giuridica;
azioni giudiziarie in conseguenza di rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto quando questo possa comportare la commissione di crimini;
atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia.
A sua volta, l'art. 5 chiarisce che responsabili di tali atti possono essere tanto lo Stato che partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, oppure soggetti non statuali, se i primi o le organizzazioni internazionali non possono o non voglio fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi.
Alla luce della superiore normativa si ricava che requisito essenziale per il riconoscimento dello
“status” di rifugiato è il fondato timore di persecuzione “personale e diretta” nel Paese d'origine del richiedente, a causa della razza, della religione, della nazionalità, dell'appartenenza a un gruppo sociale ovvero per le opinioni politiche professate.
Nel caso in esame, non sussistono le caratteristiche poc'anzi delineate, poiché non emerge alcuna correlazione tra l'espatrio del ricorrente e persecuzioni personali legate ad alcuno dei cinque motivi sopra elencati.
IV. Relativamente alla richiesta di protezione sussidiaria, il dato normativo di riferimento prevede che “persona ammissibile alla protezione sussidiaria” è il “cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese”
(lett. g dell'art. 2, D.Lgs. n. 251/2007), sempre che non ricorra una delle ragioni di esclusione della protezione sussidiaria previste dall'art. 16. A norma dell'art. 14 del medesimo decreto legislativo “Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, sono considerati danni gravi: a) la condanna
a morte o all'esecuzione della pena di morte;
b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;
c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”.
Nel caso di specie, nulla è stato dedotto né si rileva alcunché d'ufficio in ordine ai presupposti di cui all'art. 14 lett. a) d. lgs. 251/2007.
Pagina 3
Neppure sussistono i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui all'art. 14 lett. b) d. lgs. 251/2007, in quanto il ricorrente ha lasciato il Paese di origine per motivi attinenti alla sfera privata e familiare, in particolare per sottrarsi ai maltrattamenti da parte dello zio.
Invero, a norma dell'art. 5 del D.Lgs. 251/2007, essendo il responsabile del danno grave un soggetto privato (lo zio), la protezione internazionale può essere accordata solo se le Autorità interne del Paese di origine non possono o non vogliono fornire protezione. Ciò, nel caso in esame, non è stato prospettato dal ricorrente, il quale ha riferito di non essersi rivolto alla polizia per denunciare
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