Trib. Brescia, sentenza 14/11/2024, n. 4635

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Brescia, sentenza 14/11/2024, n. 4635
Giurisdizione : Trib. Brescia
Numero : 4635
Data del deposito : 14 novembre 2024

Testo completo

N. R.G. 8753/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. A T Presidente dott.ssa C T Giudice Relatore dott. F R Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 8753/2021 promossa da:
nata a Villanova del Sillaro (MI) il 06.09.1965 e residente a Orzinuovi (BS) Parte_1 in via Verolanuova n. 97/B, C.F. , con il patrocinio dell'avv. I P C.F._1
RICORRENTE contro
, nato a Tirana (Albania) il 29.12.1978, C.F. CP_1 C.F._2

RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: separazione giudiziale dei coniugi
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “Ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa:
In via principale e nel merito * Dichiarare la separazione personale dei coniugi e dal Parte_1 CP_1 matrimonio civile celebrato a Orzinuovi (BS) in data 07.09.2002 ordinando, altresì, all'Ufficiale di Stato Civile del comune di Orzinuovi (BS) di trascrivere la relativa separazione. * Disporre a carico del Sig. l'obbligo di CP_1
Per_ corrispondere alla Sig.ra a titolo di concorso nel mantenimento della figlia , ad oggi maggiorenne ma non Pt_1 economicamente indipendente, la somma di € 500,00 (cinquecento/00) mensili;
somma da corrispondere entro il 10 di ogni mese mediante versamento alla madre e anche disponendo l'ordine di pagamento diretto da parte del datore di lavoro del Sig. CP_

(qualora fosse esattamente reperito) fino all'indipendenza economica della stessa. Somma da rivalutarsi annualmente secondo l'aumento degli indici ISTAT. Oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del
Tribunale di Brescia.* Disporre a carico del Sig. l'obbligo di corrispondere alla Sig.ra , CP_1 Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento di quest'ultima, la somma mensile di € 250,00 (dueceontocinquanta/00) - somma da rivalutarsi ogni anno secondo gli indici ISTAT e da versarsi entro il giorno 10 di ciascun mese-. Disporre, altresì, che CP_ tale somma venga effettuata tramite pagamento diretto dal datore di lavoro del Sig. alla Sig.ra qualora lo Pt_1 stesso venga esattamente individuato.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso depositato in data 22.07.2021 , premesso che in data 07.09.2002 in Parte_1
Orzinuovi (BS) aveva contratto matrimonio civile con e che dall'unione era nata la figlia CP_1
Per_
(30.11.2005), domandava pronunciarsi separazione personale dei coniugi stante il venir meno della comunione materiale e spirituale a causa dei comportamenti minatori e violenti del marito nei confronti suoi e della figlia, nonché del ricorrente stato di ubriachezza di costui e del suo venir meno agli obblighi matrimoniali, non contribuendo economicamente alle necessità della famiglia.
Chiedeva altresì disporsi l'assegnazione della casa familiare a sé con tutti i mobili e gli arredi ivi esistenti,
e contestuale ordine di rilascio dell'immobile da parte del marito, affido condiviso della figlia con facoltà per la stessa, data l'età, di vedere i genitori quando ne senta la necessità, obbligo a carico del marito di corrispondere € 500,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della figlia ed € 250,00 mensili quali contributo al mantenimento della moglie con obbligo di versamento diretto da parte del di lui datore di lavoro.
A seguito dell'udienza presidenziale del giorno 01.12.2021, il Presidente, preso atto dell'impossibilità di tentare la conciliazione nonché della modifica della domanda della ricorrente in punto di affidamento della minore- da affido condiviso ad affido super esclusivo, a fronte di un aggravamento della condotta aggressiva del marito- adottava i provvedimenti provvisori e urgenti del seguente tenore:
“- autorizza i coniugi a vivere separati con obbligo di mutuo rispetto;
- affida la minore alla madre con collocamento prevalente presso quest'ultima;
- stabilisce che il padre veda i figli secondo il seguente calendario: a fine settimana alternati dal venerdì alle ore 20.00 alla domenica sera alle ore 21.00, tenendo conto delle volontà della minore ormai sedicenne, nonché durante le vacanze natalizie sette giorni, alternando di anno in anno il giorno di Natale e il giorno di Capodanno, durante le vacanze pasquali tre giorni alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il giorno del Lunedì dell'Angelo,
durante le vacanze estive per due settimane, anche non consecutive, in periodo da concordare con la madre entro il 30 maggio di ogni anno;
- pone a carico del convenuto l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia mediante versamento di un assegno mensile pari ad € 500,00,
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