Trib. Roma, sentenza 06/12/2024, n. 12503

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 06/12/2024, n. 12503
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 12503
Data del deposito : 6 dicembre 2024

Testo completo


R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA 1^ Sezione Lavoro

n. 38461/2023 R. Gen. (al quale sono stati riuniti i nn. 363/2024, 4309/2024,
7057/2024, 7518/2024, 9935/2024, 13954/2024 e 13956/2024 R. Gen.)
Il Giudice designato dr. Massimo PAGLIARINI nelle cause riunite
TRA
(nata a [...] il [...]) Parte_1
(nato a [...] il [...]) Parte_2
(nata a [...] il [...]) Parte_3
(nata a [...] il [...]) Parte_4
(nato a [...] il [...]) Parte_5
(nata a [...] - NA - il 23.11.1986) Parte_6
(nata a [...] il [...]) Parte_7
(nata a [...] il [...]) Parte_8
tutti elettivamente domiciliati in Roma, via dei Gracchi 278, presso lo studio dell'avv. Federica Auricchio che li rappresenta e difende - unitamente all'avv.
Massimo Tommasini - in virtù di deleghe in atti
ricorrenti in via principale e convenuti in via riconvenzionale (ad eccezione di Parte_4
E in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Messina 30, presso lo studio degli avv.ti Domenica Manti e Marta d'Elia che la rappresentano e difendono in virtù di delega in atti
convenuta in via principale e ricorrente in via riconvenzionale (ad eccezione della posizione di Parte_4
all'esito dell'udienza del 28.11.2024 (sostituita con il deposito di note ex art.
127-ter c.p.c.
, effettuato da entrambe le parti) ha pronunciato la seguente sentenza
DISPOSITIVO condanna la l pagamento in favore di Controparte_1
della somma di € 178,65;
Parte_1
della somma di € 381,41;
Parte_2
della somma di 111,01;
Parte_3
della somma di € 360,33;
Parte_4
della somma di € 610,97;
Parte_5 della somma di € 132,83;
Parte_6
della somma di € 347,47;
Parte_7 della somma di € 176,29 Parte_8
oltre, su tutte dette somme, rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione al saldo;
rigetta, per il resto, la domanda principale e quella riconvenzionale;
compensa nella misura di 4/5 le spese del giudizio e condanna la società convenuta a rimborsare in favore dei ricorrenti il restante quinto che si liquida in € 900,00, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e gli altri sette lavoratori sopra indicati prestano servizio Parte_1
alle dipendenze di compagine che svolge il servizio Controparte_1
di ristorazione in favore dei passeggeri che viaggiano a bordo delle Frecce di
. CP_2
Ai rapporti di lavoro di detti lavoratori viene applicato il Ccnl Attività
Ferroviarie e ad essi viene erogato, quale personale mobile, il trattamento economico per assenza dalla residenza di lavoro, corrisposto o per i servizi senza riposo o per quelli con riposo.
Fino a tutto il mese di luglio del 2023 ai detti lavoratori il trattamento economico per assenza dalla residenza è stato corrisposto nella misura prevista dall'Accordo aziendale (di secondo livello) del 14.10.2014, mentre dal mese di
2
agosto del 2023 essi hanno iniziato a percepire detto trattamento nella più elevata misura prevista dal Ccnl del 16.12.2016.
Con separati ricorsi, poi riuniti, i detti
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