Trib. Taranto, sentenza 14/11/2024, n. 2651

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Taranto, sentenza 14/11/2024, n. 2651
Giurisdizione : Trib. Taranto
Numero : 2651
Data del deposito : 14 novembre 2024

Testo completo

Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa G V, all'udienza del 14 novembre 2024 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro promossa da:
rappr. e dif. dall'avv. G G C Parte_1

- Ricorrente -

contro
« Controparte_1
», in persona del legale
[...]
rappresentante pro tempore, rappr. e dif. ex art. 417bis cpc. dal dirigente dott. V A
- Convenuto –
OGGETTO: “RETRIBUZIONE PROFESSIONALE DOCENTI”
Fatto e diritto
Con atto introduttivo depositato in data 16 maggio 2023 la parte ricorrente, premesso di avere lavorato alle dipendenze del , in qualità di DOCENTE in base a vari Controparte_1
contratti a tempo determinato per supplenze temporanee, chiedeva di accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire la retribuzione professionale docenti per i suddetti incarichi da calcolarsi secondo le tabelle stipendiali annesse ai contratti nazionali scuola, con l'esclusione di eventuali periodi di sospensione del rapporto di lavoro non retribuiti e dunque condannarsi il a CP_1
corrispondere in suo favore le relative somme.
Si costituiva in giudizio il convenuto, contestando gli avversi assunti ed eccependo CP_1
l'intervenuta prescrizione.
All'udienza odierna la causa (istruita documentalmente) è stata infine discussa e viene dunque decisa ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53 del D. L. 25 giugno 2008 n°
112
, conv. con modif. dalla L. 6 agosto 2008 n° 133, dando lettura della sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
1


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Ritiene il TRIBUNALE che la domanda sia fondata.
Deve infatti prestarsi adesione all'orientamento ermeneutico espresso dalla SUPREMA CORTE –
SEZIONE LAVORO nella SENTENZA 27 LUGLIO 2018 N° 20015
(stante l'autorevolezza della fonte da cui promana ed in considerazione della funzione nomofilattica propria della giurisprudenza di legittimità, avuto anche riguardo alle ulteriori conformi pronunzie della SUPREMA CORTE: cfr. CASS.
LAV. 5 MARZO 2020 N° 6293).
Nella suddetta pronuncia del 2018 è stato enunciato il seguente principio di diritto:
✓ «L'art. 7, comma 1, del C.C.N.L. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola
4 dell'ACCORDO QUADRO allegato alla DIRETTIVA 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del C.C.N.I. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo».
Più in particolare, nella richiamata sentenza è stato osservato quanto segue: “… l'art. 7 del CCNL
15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la RETRIBUZIONE PROFESSIONALE
DOCENTI, prevedendo, al comma 1, che «con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive» ed aggiungendo, al comma 3, che «la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...»;
quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo
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