Trib. Foggia, sentenza 09/12/2024, n. 2845
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Testo completo
N. R.G. 1425/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente Relatore dott. Mariangela Martina Carbonelli Giudice dott. Simona Iavazzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa sopra indicata, con l'intervento del Pubblico Ministero, promossa con ricorso depositato in data 21.3.2024
da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SFORZA Parte_1 C.F._1
CARMELA, elettivamente domiciliato in VIA MASANIELLO 19, 71042 CERIGNOLA, presso il difensore avv. SFORZA CARMELA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI MEO LUCIANA, P_ C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA GARIBALDI, 46, STORNARA, presso il difensore avv. DI MEO
LUCIANA
RESISTENTE
PM SEDE
INTERVENUTO EX LEGE
CONCLUSIONI: come in atti. Il PM ha prestato parere favorevole
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 21.3.2024, la ricorrente premesso che conosceva il sig. nell' P_ agosto del 2021 e dopo un paio di mesi decidevano di andare a convivere in Stornara, paese di residenza del resistente presso l'abitazione della di lui madre, vedova, sig in via Persona_1
pagina 1 di 5
, n.6;
che rimasta incinta, il primo agosto del 2022 nasceva il piccolo in Persona_2 Persona_3
Cerignola;
che a seguito della nascita del figlio le parti decidevano di lasciare casa della di lui madre e di conseguenza il sig. prendeva in locazione un immobile in Stornara, alla via Scipione 32, ove P_ fissava la residenza del nucleo costituitosi;
che il rapporto di convivenza more uxorio cessava a febbraio 2023 perché il resistente abbandonava il nucleo familiare creatosi di fatto ed andava via di casa abbandonando anche il piccolo ;
che durante la convivenza più volte la ricorrente è Persona_3 stata vittima di violenza domestica, giusta denuncia del 12.01.2024 che si allega;
che, purtroppo il resistente non si occupa del piccolo e nulla versa a titolo di mantenimento dello stesso, Persona_3 avendovi provveduto dalla data dell'allontanamento soltanto quattro volte;
che la ricorrente è disoccupata;
che nel 2023 ha percepito il reddito di cittadinanza per un importo mensile di € 475,00;
che tale importo è stato utilizzato mensilmente dalla sig.ra per pagare il canone mensile della Pt_1 casa (pari ad € 350) ove ella continua a vivere con il figlio sopportandone in via esclusiva il costo del canone di locazione e delle utenze;
che purtroppo dal primo gennaio 2024, con l'abolizione del reddito di cittadinanza, è venuto a mancare l'unica forma di sostegno economico per la ricorrente la quale si fa carico esclusivo del mantenimento del piccolo con l'ausilio di Enti di beneficenza;
che il Persona_3 sig. , invece, è titolare di una pensione contributiva Inps che gli viene corrisposta mensilmente P_ nella misura di € 475,00;
che lavora presso l'autoparco 167, di proprietà di Nino Cocomazzi, in Stornara, con mansione di guardiano notturno, percependo mensilmente € 1000 come compenso “a nero”;
che il piccolo è affetto da piede torto congenito sx, per cui è sottoposto a controlli Persona_3 periodici e piano riabilitativo con prescrizione di protesi su misura;
concludeva per ottenere la regolamentazione dei rapporti personali ed economici nei riguardi del figlio minore ed una pronuncia che dichiari l'affidamento esclusivo, in suo favore, del minore secondo quanto disposto dagli artt. 337 bis ss. c.c., con la conseguente regolamentazione del mantenimento del minore e del diritto di visita da parte del padre.
Il resistente si costituiva in giudizio contestando l'avversa ricostruzione storica degli accadimenti ed insistendo per l'affidamento congiunto del minore, per il diritto di visita del minore anche con diritto al pernotto ed obbligo di mantenimento in proporzione alle proprie entrate economiche.
Il Tribunale, all'esito dell'udienza cartolare del 19.6.2024, si è riservato sulle
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente Relatore dott. Mariangela Martina Carbonelli Giudice dott. Simona Iavazzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa sopra indicata, con l'intervento del Pubblico Ministero, promossa con ricorso depositato in data 21.3.2024
da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SFORZA Parte_1 C.F._1
CARMELA, elettivamente domiciliato in VIA MASANIELLO 19, 71042 CERIGNOLA, presso il difensore avv. SFORZA CARMELA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI MEO LUCIANA, P_ C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA GARIBALDI, 46, STORNARA, presso il difensore avv. DI MEO
LUCIANA
RESISTENTE
PM SEDE
INTERVENUTO EX LEGE
CONCLUSIONI: come in atti. Il PM ha prestato parere favorevole
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 21.3.2024, la ricorrente premesso che conosceva il sig. nell' P_ agosto del 2021 e dopo un paio di mesi decidevano di andare a convivere in Stornara, paese di residenza del resistente presso l'abitazione della di lui madre, vedova, sig in via Persona_1
pagina 1 di 5
, n.6;
che rimasta incinta, il primo agosto del 2022 nasceva il piccolo in Persona_2 Persona_3
Cerignola;
che a seguito della nascita del figlio le parti decidevano di lasciare casa della di lui madre e di conseguenza il sig. prendeva in locazione un immobile in Stornara, alla via Scipione 32, ove P_ fissava la residenza del nucleo costituitosi;
che il rapporto di convivenza more uxorio cessava a febbraio 2023 perché il resistente abbandonava il nucleo familiare creatosi di fatto ed andava via di casa abbandonando anche il piccolo ;
che durante la convivenza più volte la ricorrente è Persona_3 stata vittima di violenza domestica, giusta denuncia del 12.01.2024 che si allega;
che, purtroppo il resistente non si occupa del piccolo e nulla versa a titolo di mantenimento dello stesso, Persona_3 avendovi provveduto dalla data dell'allontanamento soltanto quattro volte;
che la ricorrente è disoccupata;
che nel 2023 ha percepito il reddito di cittadinanza per un importo mensile di € 475,00;
che tale importo è stato utilizzato mensilmente dalla sig.ra per pagare il canone mensile della Pt_1 casa (pari ad € 350) ove ella continua a vivere con il figlio sopportandone in via esclusiva il costo del canone di locazione e delle utenze;
che purtroppo dal primo gennaio 2024, con l'abolizione del reddito di cittadinanza, è venuto a mancare l'unica forma di sostegno economico per la ricorrente la quale si fa carico esclusivo del mantenimento del piccolo con l'ausilio di Enti di beneficenza;
che il Persona_3 sig. , invece, è titolare di una pensione contributiva Inps che gli viene corrisposta mensilmente P_ nella misura di € 475,00;
che lavora presso l'autoparco 167, di proprietà di Nino Cocomazzi, in Stornara, con mansione di guardiano notturno, percependo mensilmente € 1000 come compenso “a nero”;
che il piccolo è affetto da piede torto congenito sx, per cui è sottoposto a controlli Persona_3 periodici e piano riabilitativo con prescrizione di protesi su misura;
concludeva per ottenere la regolamentazione dei rapporti personali ed economici nei riguardi del figlio minore ed una pronuncia che dichiari l'affidamento esclusivo, in suo favore, del minore secondo quanto disposto dagli artt. 337 bis ss. c.c., con la conseguente regolamentazione del mantenimento del minore e del diritto di visita da parte del padre.
Il resistente si costituiva in giudizio contestando l'avversa ricostruzione storica degli accadimenti ed insistendo per l'affidamento congiunto del minore, per il diritto di visita del minore anche con diritto al pernotto ed obbligo di mantenimento in proporzione alle proprie entrate economiche.
Il Tribunale, all'esito dell'udienza cartolare del 19.6.2024, si è riservato sulle
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