Trib. Cremona, sentenza 04/02/2025, n. 44
TRIB Cremona
Sentenza
4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
UDIENZA DEL 4.2.2025 N. 715/2024 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CREMONA SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Matteo Maria MARCIANTE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 53 Legge 133/2008 nella controversia di primo grado promossa da
UP NZ (C.F. [...]) con l'Avv. Americo, presso lo Studio del quale in Roma, Via Cosseria n. 2, è elettivamente domiciliato
- RICORRENTE -
contro
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA E AMBITO TERRITORIALE DI CREMONA (C.F. 80185250588) con l'Avv. dello Stato Miele e con delega alla dott.ssa Mesiti, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato
- RESISTENTE -
Oggetto: carta docente All'udienza di discussione i procuratori hanno concluso come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 3 novembre 2025, NZ UP ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Cremona – Sezione Lavoro – il
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, per tutti e ciascuno dei motivi in fatto ed in diritto di cui al presente ricorso e disattesa ogni contraria istanza,
1. accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione docenti ex art. 1 comma 121 della Legge 13.07.15 n. 107 in relazione agli anni di servizio a tempo determinato, a ciascuno per quanto di sua spettanza, sulla base dei periodi di servizio svolti e indicati nel punto 3 del presente atto
2. per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'accredito in suo favore di € 500,00 per ciascuna delle seguenti annualità di servizio indicate nel punto 3 del presente atto, quale contributo per la formazione del ricorrente e in particolare per:
• UP NZ Euro 1.500,00 ovvero della diversa somma che risulterà dovuta di giustizia
3. conseguentemente, se del caso anche a titolo risarcitorio del danno patrimoniale e professionale subito e subendo dall' istante, condannare l'amministrazione convenuta all'accredito di 500 €, per ciascun anno scolastico indicato nel punto 3 del presente atto, a ciascuno per quanto di sua spettanza, sul costituendo borsellino elettronico delle parti ricorrenti o, in alternativa/subordine, al pagamento in loro favore della relativa somma e in particolare per:
• UP NZ Euro 1.500,00
4. Con vittoria di spese, compensi professionali da distrarsi.
5. Con riserva di agire separatamente per tutte le ulteriori spettanze che risulteranno dovute per la cd carta elettronica in relazione alle annualità di servizio successive rispetto a quelle già conclusesi”.
Si è costituito ritualmente in giudizio il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E
DEL MERITO - in tutte le sue articolazioni territoriali, ovvero l'UFFICIO
SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA e l'AMBITO
TERRITORIALE DI CREMONA - eccependo l'inammissibilità e, comunque,
l'infondatezza del ricorso e la parziale prescrizione del diritto, chiedendo il rigetto delle avversarie pretese, in accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice del lavoro adìto, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previa eventuale rimessione alla CGUE della questione pregiudiziale interpretativa dell'art. 1, comma 121, l. n. 107/15 con riferimento alla clausola 6 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 70/199/CEE, anche ai sensi dell'art. 158 regolamento di funzionamento della Corte di Giustizia, in via di interpretazione e chiarimento dell'ordinanza del 18.05.22 in causa C–451/21:
1. dichiarare il ricorso inammissibile e/o infondato per le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto, rigettarlo;
2. in accoglimento dell'eccezione di prescrizione ritenere e dichiarare l'estinzione del diritto azionato fino ai 5 anni che precedono la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio;
3. in subordine, escludere dal computo gli anni scolastici in cui la prestazione lavorativa è stata resa in modo residuale e discontinuo;
4. in ulteriore subordine, in caso di riconosciuta fondatezza della domanda, rigettata la domanda di condanna al pagamento di somme, riconoscere, in favore di controparte il
2 beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107/15, alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo e compensare le spese;
5. rigettare per infondatezza la domanda di condanna al pagamento di interessi e rivalutazione e di accessori in qualsiasi forma, nonché la domanda di risarcimento del danno;
6. rigettare le istanze istruttorie.
Con rifusione delle spese di lite e dei compensi difensivi del presente giudizio, oltre le spese prenotate a debito.
Restando ferma la richiesta di compensazione delle spese di lite in caso di soccombenza”.
All'udienza del 4 febbraio 2025, il Tribunale, ritenuta la natura documentale della causa, ha invitato le parti alla discussione e, all'esito, ha pronunciato la seguente sentenza.
*** * ***
1. NZ UP è un insegnante – immesso in ruolo presso l'I.S. “Romani” di Casalmaggiore con decorrenza dal 1.9.2022 - che, pacifico in giudizio, nel corso degli anni ha lavorato in forza di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato (cfr. doc. 1, fascicolo convenuto), prestando i seguenti servizi:
- nell'A.S. 2019/2020, con contratto dal 30.09.2019 al 30.06.2020, con orario completo, presso la scuola primaria “Vicobellignano” di
Casalmaggiore;
- nell'A.S. 2020/2021, con contratto dal 5.10.2020 al 30.06.2021, con orario completo, presso la scuola primaria “Puerari” di Sospiro;
- nell'A.S. 2021/2022, con contratto dal 4.10.2021 al 31.08.2022, con orario completo, presso la scuola primaria “Mina” di Gussola.
Con il presente giudizio, il lavoratore si duole di essere stato espressamente e illegittimamente escluso, in quanto titolare di contratti di lavoro a tempo determinato, dalla fruizione del beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla Legge n. 107/2015.
Conclude, quindi, come sopra precisato, invocando la violazione del principio di non discriminazione.
*** * ***
2. Il ricorso è
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CREMONA SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Matteo Maria MARCIANTE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 53 Legge 133/2008 nella controversia di primo grado promossa da
UP NZ (C.F. [...]) con l'Avv. Americo, presso lo Studio del quale in Roma, Via Cosseria n. 2, è elettivamente domiciliato
- RICORRENTE -
contro
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA E AMBITO TERRITORIALE DI CREMONA (C.F. 80185250588) con l'Avv. dello Stato Miele e con delega alla dott.ssa Mesiti, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato
- RESISTENTE -
Oggetto: carta docente All'udienza di discussione i procuratori hanno concluso come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 3 novembre 2025, NZ UP ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Cremona – Sezione Lavoro – il
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, per tutti e ciascuno dei motivi in fatto ed in diritto di cui al presente ricorso e disattesa ogni contraria istanza,
1. accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione docenti ex art. 1 comma 121 della Legge 13.07.15 n. 107 in relazione agli anni di servizio a tempo determinato, a ciascuno per quanto di sua spettanza, sulla base dei periodi di servizio svolti e indicati nel punto 3 del presente atto
2. per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'accredito in suo favore di € 500,00 per ciascuna delle seguenti annualità di servizio indicate nel punto 3 del presente atto, quale contributo per la formazione del ricorrente e in particolare per:
• UP NZ Euro 1.500,00 ovvero della diversa somma che risulterà dovuta di giustizia
3. conseguentemente, se del caso anche a titolo risarcitorio del danno patrimoniale e professionale subito e subendo dall' istante, condannare l'amministrazione convenuta all'accredito di 500 €, per ciascun anno scolastico indicato nel punto 3 del presente atto, a ciascuno per quanto di sua spettanza, sul costituendo borsellino elettronico delle parti ricorrenti o, in alternativa/subordine, al pagamento in loro favore della relativa somma e in particolare per:
• UP NZ Euro 1.500,00
4. Con vittoria di spese, compensi professionali da distrarsi.
5. Con riserva di agire separatamente per tutte le ulteriori spettanze che risulteranno dovute per la cd carta elettronica in relazione alle annualità di servizio successive rispetto a quelle già conclusesi”.
Si è costituito ritualmente in giudizio il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E
DEL MERITO - in tutte le sue articolazioni territoriali, ovvero l'UFFICIO
SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA e l'AMBITO
TERRITORIALE DI CREMONA - eccependo l'inammissibilità e, comunque,
l'infondatezza del ricorso e la parziale prescrizione del diritto, chiedendo il rigetto delle avversarie pretese, in accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice del lavoro adìto, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previa eventuale rimessione alla CGUE della questione pregiudiziale interpretativa dell'art. 1, comma 121, l. n. 107/15 con riferimento alla clausola 6 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 70/199/CEE, anche ai sensi dell'art. 158 regolamento di funzionamento della Corte di Giustizia, in via di interpretazione e chiarimento dell'ordinanza del 18.05.22 in causa C–451/21:
1. dichiarare il ricorso inammissibile e/o infondato per le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto, rigettarlo;
2. in accoglimento dell'eccezione di prescrizione ritenere e dichiarare l'estinzione del diritto azionato fino ai 5 anni che precedono la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio;
3. in subordine, escludere dal computo gli anni scolastici in cui la prestazione lavorativa è stata resa in modo residuale e discontinuo;
4. in ulteriore subordine, in caso di riconosciuta fondatezza della domanda, rigettata la domanda di condanna al pagamento di somme, riconoscere, in favore di controparte il
2 beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107/15, alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo e compensare le spese;
5. rigettare per infondatezza la domanda di condanna al pagamento di interessi e rivalutazione e di accessori in qualsiasi forma, nonché la domanda di risarcimento del danno;
6. rigettare le istanze istruttorie.
Con rifusione delle spese di lite e dei compensi difensivi del presente giudizio, oltre le spese prenotate a debito.
Restando ferma la richiesta di compensazione delle spese di lite in caso di soccombenza”.
All'udienza del 4 febbraio 2025, il Tribunale, ritenuta la natura documentale della causa, ha invitato le parti alla discussione e, all'esito, ha pronunciato la seguente sentenza.
*** * ***
1. NZ UP è un insegnante – immesso in ruolo presso l'I.S. “Romani” di Casalmaggiore con decorrenza dal 1.9.2022 - che, pacifico in giudizio, nel corso degli anni ha lavorato in forza di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato (cfr. doc. 1, fascicolo convenuto), prestando i seguenti servizi:
- nell'A.S. 2019/2020, con contratto dal 30.09.2019 al 30.06.2020, con orario completo, presso la scuola primaria “Vicobellignano” di
Casalmaggiore;
- nell'A.S. 2020/2021, con contratto dal 5.10.2020 al 30.06.2021, con orario completo, presso la scuola primaria “Puerari” di Sospiro;
- nell'A.S. 2021/2022, con contratto dal 4.10.2021 al 31.08.2022, con orario completo, presso la scuola primaria “Mina” di Gussola.
Con il presente giudizio, il lavoratore si duole di essere stato espressamente e illegittimamente escluso, in quanto titolare di contratti di lavoro a tempo determinato, dalla fruizione del beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla Legge n. 107/2015.
Conclude, quindi, come sopra precisato, invocando la violazione del principio di non discriminazione.
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2. Il ricorso è
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