Trib. Trani, sentenza 07/01/2025, n. 5

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Trani, sentenza 07/01/2025, n. 5
Giurisdizione : Trib. Trani
Numero : 5
Data del deposito : 7 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in persona del Giudice Onorario Grazia Maria Lopopolo ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al 9/2021
TRA
TO TR rappresentato e difeso dall'avv. ROSATO GIANFRANCO ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Via Piccinni, 4 Trani Italia
PARTE ATTRICE
E
COMUNE DI TRANI rappresentato e difeso dall'avv. CAPURSO MICHELE con domicilio eletto nel suo studio in Via Morrico, 2 Trani
PARTE CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 9.12.2020 il sig. RO BE adiva il Tribunale di Trani per ivi sentir “1)
dichiarare il Comune di Trani responsabile dei danni arrecati all'unità immobiliare attorea,
censita nel catasto fabbricati di Trani al foglio 15, partc. 1421, sub. 13 per i motivi esposti in narrativa;
2) liquidare l'ammontare dei danni subiti e subendi, così come indicati al paragrafo 3,

nella misura che sarà accertata attraverso una consulenza tecnica d'ufficio e comunque anche in
via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., e condannare il Comune di Trani a pagare in favore
dell'attore una somma di denaro corrispondente a tale ammontare;
3) condannare il Comune di

Trani a eliminare gli allacci abusivi alla rete fognatura nera da cui hanno avuto origine le infiltrazioni che hanno interessato il suo locale e a dotare la via Fusco (nel suo tratto ricompreso
tra le vie G. Bovio e M. Pagano) di cunette laterali e/o comunque di analoghi e/o altri accorgimenti
tecnici idonei a convogliare le acque piovane smaltite sulla superficie della via Fusco in pozzetti
collegati al sistema principale della fognatura bianca comunale;
4) regolare le spese di lite come

per legge.”.
Sosteneva l'attore che il locale interrato di sua proprietà, in concomitanza di forti piogge si allagava
sia per infiltrazione di acque piovane che per liquami. Interessato sia il Comune che l'AQP
quest'ultimo dichiarava che la fuoriuscita di liquami dalla fogna nera era dovuta “all'esteso
fenomeno dell'abusivo innesto nelle condutture della fognatura nera di altre convoglianti acque
piovane provenienti da lastrici solari, cortili, piazzali, griglie stradali, ecc. che provocavano la
messa in carico della rete fognaria nera e conseguentemente la fuoriuscita di liquami e la loro
infiltrazione nel terreno sino a raggiungere i latistanti fabbricati”.
Nonostante l'interessamento del Comune e l'emissione di un'ordinanza sindacale generica (e di una
successiva specifica intimazione rivolta ai proprietari degli immobili che si affacciano sulle vie
interessate) con la quale veniva ordinato ai proprietari degli immobili, di scaricare le acque piovane
nella fogna nera nel termine di 90 giorni, nessuna opera veniva eseguita dai detti proprietari né lo
stesso Comune si attivava per porre rimedio all'inconveniente.
Si costituiva il Comune di Trani, il quale si limitava a chiedere la nomina di un CTU al fine di
determinare le cause delle infiltrazioni, la quantificazione dei danni ed i rimedi sottolineando che, a
suo parere, vi era una corresponsabilità dell'attore poiché l'immobile attinto dalle infiltrazioni e
dagli allagamenti, era sprovvisto della necessaria intercapedine tra il piano cantinato e la proprietà
comunale. Ammessi i mezzi istruttori venivano ascoltati i testi di parte attrice ed esperita la CTU.
Quindi veniva fissata udienza in trattazione scritta con termine per note conclusive. La causa,
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