Trib. Reggio Calabria, sentenza 26/09/2024, n. 1176

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Reggio Calabria, sentenza 26/09/2024, n. 1176
Giurisdizione : Trib. Reggio Calabria
Numero : 1176
Data del deposito : 26 settembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda sezione civile
Settore lavoro e previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 281/2023 rg , sul ricorso depositato il 25/01/2023 proposto da RO CO (difeso da avv. Giuseppe Martino) nei confronti di Ministero Dell'Interno - (difeso da Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio
Calabria ) dato atto che la trattazione del processo è avvenuta sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.;
che ha fatto pervenire le note scritte : la parte ricorrente ,
così definitivamente provvede :
“ Accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto:
a) dichiara parte ricorrente soggetto vittima del dovere gli eventi per cui è causa .
b) Dichiara il diritto del ricorrente alla speciale elargizione richiesta da calcolare tenendo conto della invalidità complessiva del ricorrente nella misura del 19 % comprensiva della rivalutazione
I.S.T.A.T. per ogni punto percentuale, oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, dedotto quanto già percepito in sede di risarcimento civile .
Rigetta nel resto la domanda .
Spese del giudizio compensate per intero .
Pone definitivamente a carico delle parti il pagamento delle spese di CTU che liquida a favore del dott.ssa Teresa Aricò per la somma complessiva di 289,00 euro per onorari, oltre Iva e cp se dovute.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti e dei terzi coinvolti nel presente giudizio, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 nonché i riferimenti allo stato sanitario .”
1


MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva:
1) accertare e riconoscere in capo all'odierno ricorrente lo status di vittima del dovere rimasto ferito a causa di azioni criminose, ai sensi della legge 13 agosto 1980, n. 466 e succ. modif. ed integrazioni, con il combinato disposto dell'art.82, comma 1, della L.388/2000;
in via subordinata lo status di vittima del dovere, ai sensi dell'art. 1, comma 563 della L. 266/2005, per contrasto ad ogni tipo di criminalità di cui alla lettera a) e per l'attività di tutela della pubblica incolumità, di cui alla lett.e);

2) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla determinazione della speciale elargizione nella misura del 26% o in subordine quella che risulterà da giustizia, comprensiva della rivalutazione
I.S.T.A.T. per ogni punto percentuale, oltre interessi dal dovuto al soddisfo, dedotto quanto già percepito in sede di risarcimento civile;

3) riconoscere il diritto alla corresponsione dell'assegno vitalizio non reversibile ex art. 2, c. 1, L.
407/98
, così come implementato dall'art.4, comma 238, L. 350/03, nella misura di Euro 258,23 mensili a decorrere dall'11.12.1998 fino al 31.12.2003 e soggetto alla perequazione automatica;
nonché, pari a Euro 500,00 a decorrere dall'1.1.2004 soggetto alla perequazione automatica, di Euro
500,00, a decorrere dal 09.12.2004, o quella che risulterà da giustizia, perequato ex art. 11, D.lgs
503/92
, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
in subordine il diritto alla corresponsione dell'assegno vitalizio non reversibile, soggetto a perequazione automatica, previsto ex art. 1, L.407/98, esteso alle Vittime del Dovere, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b), n. 1, D.P.R.
243/2006, nella misura di euro 500,00 mensili, come implementato dall'art. 4 comma 238 della
Legge n.350/2003
(Legge Finanziaria 2004), a decorrere dal 01.01.2006 (data di entrata in vigore del D.P.R. 243/2006);

4) riconoscere il diritto alla erogazione dello speciale assegno vitalizio non reversibile ex art. 5, c
3, L. 206/04, nella misura di euro 1.033,00 mensili a decorrere dall'11.08.2004, anch'esso da perequare ai sensi dell'art. 11, D.lgs 503/1992, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
in subordine il diritto alla corresponsione dello speciale assegno vitalizio non reversibile, nella misura di euro 1,033,00 mensili, soggetto a perequazione automatica di cui all'art.5, comma 3, della L. 206/2004, esteso alle Vittime del Dovere, a partire dal 2008, dall'art. 2, comma 105, L. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008), a decorrere dal 01.01.2008 (data di entrata in vigore della Legge 244/07).
2
5) con vittoria di spese e competenze di giudizio, da distrarsi a favore dell'avvocato costituito, ex art
93 c.p.c.

Parte ricorrente deduceva che: con Provvedimento di rigetto del 26.03.2019 il Ministero dell'Interno gli negava il riconoscimento dello status di vittima del dovere, richiesto ai fini di tutti i benefici di legge con istanza del
21.07.2017 ai sensi dell'art.1, comma 4, Legge 302/90 e succ. modif. ed integrazioni, nonché ai sensi dell'art.1, commi 562 e segg., Legge 266/2005, a seguito dei sottoelencati eventi criminosi ;
che aveva subìto un PRIMO EVENTO del 05.02.1993 (Conflitto a fuoco) allorquando rivestiva la qualifica di Carabiniere ed era in forza alla Compagnia dei C.C. di Castellammare di Stabia, durante un conflitto a fuoco, subiva gravi lesioni e l' infermità,veniva riconosciuta come dipendente da causa di servizio dall'Ospedale Militare di Caserta con Mod.C n.193 del 19.02.1993;
un
SECONDO EVENTO del 06.09.1993 (Scippo con inseguimento)allorquando rivestiva la qualifica di Carabiniere ed era in forza alla Stazione dei C.C. di Sorrento, nell'inseguire uno scippatore, subiva delle lesioni venendo diagnosticato “Contusione escoriata anca e ginocchio dx., Stato ansioso reattivo situazionale”, con prognosi di gg.7, a patologia veniva riconosciuta come dipendente da causa di servizio dall'Ospedale Militare di Caserta con Mod.C n.1154 dell'8.09.1993;
tuttavia il Ministero dell'Interno con il Decreto oggetto di impugnazione rigettava l'istanza di specie ritenendo che “la stessa non poteva essere accolta, stante l'avvenuta prescrizione del diritto ad essere ritenuto vittima del dovere a ricevere i relativi benefici economici, in quanto non emergeva documentazione atta a interrompere la prescrizione decennale dell'invocato diritto”
Parte resistente Ministero si costituiva ed eccepiva la prescrizione del diritto allo status richiesto e dei benefici e l'infondatezza dei benefici.
***
Rimessa la causa in decisione , il ricorso è parzialmente fondato.
La causa concerne una domanda di riconoscimento dello status di vittima del dovere per fatti avvenuti il 05.02.1993 e del 06.09.1993 in cui il ricorrente ,appartenente all'Arma dei Carabinieri , libero dal servizio , interveniva e subìva sia lesioni da conflitti a fuoco e sia un evento di lesioni da inseguimento successivo ad uno scippo .
3
Il ricorrente ha fatto una istanza di riconoscimento dello status di vittima del dovere e dei benefici il
21.7.2017 , respinta nel 2019 dal Ministero con lettera che fa riferimento però solo all'episodio del
5,2,1993 e facendo valere la prescrizione decennale .
STATUS VITTIMA DEL DOVERE
Il primo capo della domanda concerne il diritto al riconoscimento dello status di vittima del dovere
In primo luogo per i due fatti criminosi il ricorrente il 21.07.2017 ha chiesto il riconoscimento dello status di vittima del dovere , rimasto ferito a causa di azioni criminose, ai sensi dell'art.82
(Disposizioni in favore delle vittime del terrorismo
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi