Trib. Genova, sentenza 02/01/2025, n. 8

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Genova, sentenza 02/01/2025, n. 8
Giurisdizione : Trib. Genova
Numero : 8
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di GENOVA
Sezione Seconda Civile
Il Giudice, Valentina Cingano, definendo il giudizio, ha pronunciato, ai sensi degli artt. 281 terdecies c.p.c., 281 sexies c. 3., c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile al n. r.g. 762/2024 promossa da:
GI TI, nata a [...] il [...], C.F.
[...], e GI DE, nato a [...] il [...],
C.F. [...], elettivamente domiciliati presso l'Avv. Marcello
CALCAGNO, che li rappresenta e difende come da procura speciale in calce all'atto introduttivo,
-parte ricorrente contro
SA ENERGIA SPA, con sede legale in Genova, Via Nicola Lorenzi, n.
8, p.iva 03279700102, rappresentata e difesa dagli avv.ti Enzo Morrico, Giosafat
Riganò e Camillo Paroletti, elettivamente domiciliata presso quest'ultimo, giusta procura in atti (doc. 1 allegato alla memoria), conferita dal dott. Massimo De
Ferrari, in virtù dei poteri conferiti con procura speciale per atto Notaio dottor
Andrea Piermari del 9.1.2024, rep. n. 11734,
-parte resistente
pagina 1 di 11 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, accertata e dichiarata la responsabilità di SA ENERGIA per la contrazione, da parte di LI
IL, loro nonno, nato a [...] il [...] (C.F. [...]), di carcinoma polmonare che ne ha provocato la morte in Genova il 23/8/12, condannarla al risarcimento a loro favore e per ciascuno del danno parentale subito per effetto della morte del medesimo, nella misura meglio vista, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge dall'evento al saldo;
vinte le spese di lite, con distrazione al legale antistatari
o”.
Per parte resistente:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adìto, in via preliminare accertare e dichiarare
l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2947 cod. civ. (in subordine decennale) della pretesa risarcitoria avanzata;
nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto e, comunque, carente di allegazione.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
pagina 2 di 11 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 23.1.2024, GI
DE e GI TI intimavano in giudizio SA
ENERGIA SPA, chiedendo il risarcimento del danno subito per la perdita del nonno EL IL, deceduto il 23.8.2012 per carcinoma polmonare (che sarebbe stato causato o concausato da esposizione ad amianto durante l'attività lavorativa svolta presso SA).
SA si costitutiva il 29.3.2024, contestando la fondatezza della domanda ed eccependo l'intervenuta prescrizione.
Con ordinanza 10.4.2024 è stata formulata proposta ex art. 185 bis c.p.c. e sono state ammesse le prove: “esaminati gli atti (e, in particolare, il giudicato depositato in causa e la relazione del ctu dott. Traversa), ritenuta l'ammissibilità
e la rilevanza delle istanze istruttorie formulate da parte ricorrente, ammette i capitoli da a) a e) di cui alle pagine 3 e 4 del ricorso, con 3 fra i testi indicati, riserva all'esito della prova orale la decisione su ogni altra istanza;

ritenuto che

sia opportuno, ricorrendone i presupposti, formulare proposta conciliativa di cui all'art. 185 bis c.p.c. [...], formula alle parti la seguente proposta ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.: -Versamento a favore degli attori dell'importo omnicomprensivo di 20.000,00 euro, cadauno, -contributo spese legali di euro

3.500,00 oltre accessori...”. La proposta non è stata accettata. Alle udienze del
10.7.2024 e del 2.10.2024 sono quindi stati esaminati i testi ammessi, mentre con ordinanza 10.4.2024 è stata confermata la non ammissione dei capitoli f) e g) di cui al ricorso (in quanto generici e valutativi). Terminata l'istruttoria orale, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata udienza di discussione orale, concesso termini per il deposito di note scritte.
pagina 3 di 11
***

2. In via preliminare l'eccezione di prescrizione (quinquennale ovvero decennale) sollevata da parte resistente non è fondata.
Per quanto concerne la decorrenza del termine di prescrizione, parte ricorrente ha dedotto che sarebbe necessario fare riferimento alla data del decesso (23.8.2012), sul presupposto che non sarebbe risultato che la malattia contratta fosse stata in precedenza conosciuta o conoscibile. Parte resistente fa riferimento alla medesima data a pag. 2 della memoria di costituzione.
Ciò posto, quanto alla durata del termine di prescrizione del danno vantato iure proprio dai ricorrenti per la perdita del rapporto parentale deve trovare applicazione -rispetto al termine quinquennale ex artt. 2043-2947 c.c. indicato da parte resistente- il più lungo termine da reato.
Per come dedotto anche da parte ricorrente, infatti, nel caso di specie il reato configurabile risulta quello di omicidio colposo, commesso con la violazione di norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
In diritto, come affermato da Cass. n. 2985972023, che si è occupata della questione delle condizioni di applicabilità del più lungo termine prescrizionale previsto per il reato, qualora l'illecito civile possa integrare anche una fattispecie di reato, deve osservarsi che:
- è principio consolidato che, qualora l'illecito civile sia considerato dalla legge come reato ma il giudizio penale non sia stato promosso, ancorché per difetto di querela, all'azione civile di risarcimento si applica, ai sensi dell'art. 2947, comma terzo, c.c., l'eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato, purché
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi