Trib. Lecce, sentenza 25/06/2024, n. 2248

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Lecce, sentenza 25/06/2024, n. 2248
Giurisdizione : Trib. Lecce
Numero : 2248
Data del deposito : 25 giugno 2024

Testo completo



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lecce
Sezione Commerciale
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Francesco Ottaviano, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4479/2022, avente ad oggetto “Opposizione all'esecuzione immobiliare - fase di merito - artt. 616 - 619 c.p.c.)”, proposta
da:
SIENA NPL 2018 SRL (14535321005), in persona del legale rappresentante p.t., come in atti rappresentata da DONEXT s.p.a. (già ITALFONDIARIO S.P.A.), rappresentata e difesa dall'Avv. PELLEGRINO PAOLO ([...]), giusta mandato in atti
-ATTRICE
CONTRO
SCHIDE S.R.L., (04842130751) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. ARTESE STEFANO ([...]), giusta mandato in atti
-CONVENUTA
Nonché CONTRO
NO LE ([...]), rappresentato e difeso dall'Avv.
Antonio Misciali ([...]), giusta mandato in atti
-CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come rassegnate al verbale di udienza del 06.03.2024.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. HI s.r.l. - in qualità di promissaria acquirente e conduttrice dell'intero compendio immobiliare staggito nella procedura esecutiva rge 311/2021, in virtù di contratto di rent to buy trascritto in data
10.03.2017 - ha invocato la sospensione della epigrafata procedura esecutiva.
1.2. Il g.e. con ordinanza del 01.04.2022, in accoglimento della spiegata opposizione, ha disposto la sospensione della procedura esecutiva assegnando i termini per l'introduzione del giudizio di merito.
2. Con l'odierno tempestivo giudizio ex art. 616 c.p.c. SI NPL 2018 s.r.l. (di seguito soltanto SI) ha espressamente chiesto all'intestato Tribunale di “1) annullare ovvero riformare l'Ordinanza del Tribunale di Lecce G.E. Dott. Memmo del 01.04.2022, comunicata con pec dalla Cancelleria in data 04.04.2022, con cui è stata disposta la sospensione della P.E.I. 311/2021– ove occorra, dando atto che la mancata acquisizione al fascicolo telematico della Memoria di costituzione è derivata da causa non imputabile alla
Creditrice opposta – per le ragioni esposte nella narrativa del presente atto;
2) per l'effetto, rigettare l'opposizione di terzo, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
3) dunque, disporre la prosecuzione della Procedura Esecutiva Immobiliare R.G.E. 311/2021, all'uopo adottando ogni opportuno provvedimento. Con vittoria di spese e competenze di lite
”.
A sostegno dell'odierna azione, premesso l'avvio di un'azione di revocatoria ordinaria avverso il contratto di rent to buy fatto valere dal terzo opponente, deduce l'infondatezza dell'opposizione di terzo in quanto il già citato contratto - non determinando alcun effetto traslativo in capo al promissario acquirente - sarebbe ininfluente ai fini della procedura esecutiva in essere;
l'anteriorità della trascrizione del contratto implicherebbe, al più,
l'opponibilità dello stesso nella procedura esecutiva, incidendo sull'appetibilità del bene in sede di vendita, ma non comporterebbe alcuna lesione tutelabile in capo alla conduttrice del compendio immobiliare.
Ancora, sostiene l'attrice l'opposizione risultava sfornita di argomentazioni idonee a
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fondare il requisito del periculum in mora.
Chiede, infine, la riforma del provvedimento impugnato anche in punto di spese di lite dell'opposizione.
2.1. Regolarmente costituita HI s.r.l. chiede la conferma del provvedimento di sospensione reso dal g.e. con vittoria di spese.
In primo luogo evidenzia che, con ordinanza del 13.07.2022 depositata in data 18.07.2022, il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, investito del reclamo nelle more proposto da SI avverso il provvedimento del g.e. ha disposto la sospensione della procedura esecutiva fino alla data del 2.1.2027 (il contratto di rent to buy inter partes prevede che il diritto di acquisto debba essere esercitato non oltre sessanta giorni prima della scadenza del termine di durata della concessione del godimento, fissato in mesi 120 a decorrere dalla data di stipula del contratto) o sino alla precedente data di trascrizione del contratto di compravendita esecutivo del programma negoziale prenotato. Disponendo, al contempo, che qualora HI S.r.l. eserciti il diritto di acquistare gli immobili oggetto del contratto di rent to buy il creditore procedente non sarà legittimato a riassumere il procedimento esecutivo, che quindi si estinguerà;
viceversa, nel caso di mancato esercizio della facoltà di acquisto da parte del conduttore, gli effetti della trascrizione del contratto cesseranno e si considereranno come mai prodotti, per cui il creditore procedente sarà legittimato a riassumere il procedimento per poi chiedere la vendita forzata degli immobili pignorati.
Nel merito sostiene la legittimità dell'azione esercitata dall'odierna convenuta ai sensi dell'art. 619 c.p.c. dovendosi ricomprendere nella detta disciplina oppositiva ogni diritto prevalente rispetto a quello del creditore, ancorché non di natura reale, quale quello di specie, poiché la trascrizione del contratto di concessione in godimento prevale sul pignoramento trascritto in epoca successiva.
Ritiene, poi, contraddittorio il comportamento assunto da controparte che, da un lato, ritiene perfettamente legittima l'azione esecutiva intrapresa e, dall'altro, assume di doversi munire di una pronuncia che statuisca la non opponibilità nei propri confronti del contratto di rent to buy mercè la proposizione dell'azione revocatoria ordinaria.
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Conclude rassegnando le seguenti testuali conclusioni: “in via principale: dichiarare legittima ed ammissibile
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