Trib. Roma, sentenza 16/12/2024, n. 12955

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 16/12/2024, n. 12955
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 12955
Data del deposito : 16 dicembre 2024

Testo completo


R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA Sezione II Lavoro
R.Gen. N. 36187/2024
Il Giudice designato, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 16.12.2024, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c nella causa TRA

MI RR, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Giovanni Nicotera n. 29, presso lo studio dell'Avv. Federico Lais (PEC federicolais@ordineavvocatiroma.org), che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;

RICORRENTE E

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Vetriera 12, presso lo studio dell'Avv. Cosimo Chirulli (PEC cosimochirulli@avvocatinapoli.legalmail.it), che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;

RESISTENTE

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Cesare Beccaria 29, presso l'Avvocatura Metropolitana, rappresentato e difeso dall'Avv. Massimiliano Morelli (PEC avv.massimiliano.morelli@postacert.inps.gov.it), giusta procura in atti;
RESISTENTE

Oggetto: impugnazione avviso di pagamento Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti

SVOLGIMENTO DL PROCESSO Con atto di ricorso depositato in cancelleria l'08.10.2024, parte ricorrente in epigrafe indicata agiva in questa sede rappresentando che in data 17.09.2024 gli veniva notificata, da parte dell'Agenzia della Entrate Riscossione, l'intimazione di pagamento n. 097202490750033, per il complessivo importo di € 2.610.947,21;
che la suddetta intimazione si riferiva, tra le altre, alle cartelle esattoriali n. 09720060004779134 e n. 09720070098429006, dall'importo, rispettivamente, di € 15.918,16 e di € 25.861,70, nonché agli avvisi di addebito n.
39720140021826681, per € 23.976,04, e n. 39720160005741788, per € 2.784,69, tutti a titolo di omesso versamento dei contributi I.V.S. all'Inps. La ricorrente deduceva che tali crediti fossero prescritti e, comunque, che dovessero ritenersi inesigibili stante l'emissione, in data 20.03.2023, del decreto reso ai sensi degli artt. 142 e 143 L.F., il quale ammetteva la stessa al beneficio dell'esdebitazione, dichiarando definitivamente inesigibili nei suoi confronti i debiti concorsuali non soddisfatti integralmente. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale di “accertare e dichiarare l'illegittimità, nullità ed annullabilità dell'atto impugnato stante l'inesistenza del diritto a procedere all'esecuzione e, comunque, l'infondatezza, la prescrizione e la decadenza dalla relativa pretesa e, per l'effetto, disporre l'annullamento del predetto atto e delle cartelle sottese e dichiarare non dovute le somme intimate alla ricorrente. - Con condanna ex art. 96 c.p.c. dell'agente riscossore;
Con condanna di Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento di spese e compensi professionali di giudizio, oltre spese generali e accessori di legge da distrarsi ex art. 93 c.p.c..”.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione e l'INPS, chiedendo il rigetto del ricorso avversario. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura della presente sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e pertanto può essere accolto. In via preliminare si rende necessario affrontare le questioni sollevate dagli enti convenuti ovvero quella relativa all'inammissibilità del ricorso introduttivo del presente giudizio, per tardività dello stesso, e quella afferente la legittimazione passiva, posto che ciascuno dei resistenti sostiene di non esserne munito. Orbene, al fine di valutare la tempestività del ricorso depositato dalla Ferrara, si ritiene utile richiamare una precedente pronuncia resa dal Tribunale di Civitavecchia, il quale ha chiarito quanto segue: “… il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali, ed in genere per quelle non tributarie, prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione a ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, ovverosia nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del
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