Trib. Bari, sentenza 05/12/2024, n. 4825

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bari, sentenza 05/12/2024, n. 4825
Giurisdizione : Trib. Bari
Numero : 4825
Data del deposito : 5 dicembre 2024

Testo completo

Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
N.R.G. 8898/2024
Il Giudice Salvatore Franco Santoro, all'udienza del 05/12/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv.to DIBITONTO Parte_1
MARCO
ricorrente contro
Controparte_1 resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 414 c.p.c. per il riconoscimento del diritto alla corretta ricostruzione della carriera.
CONCLUSIONI: come da nota a verbale della parte ricorrente all'udienza del 05.12.2024.
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, rappresentando di aver sottoscritto una serie di contratti a termine dal 2002 con il ministero convenuto come personale amministrativo
(ATA) e di essere stata immessa in ruolo nel 2011;
dolendosi della violazione della disciplina comunitaria e nazionale antidiscriminatoria da parte dell'amministrazione scolastica con il decreto di ricostruzione della carriera impugnato per il mancato riconoscimento a fini giuridici ed economici dell'intero servizio pre-ruolo prestato, risultando la disciplina contenuta negli artt. 569 e 570 D. L.vo n. 297/1994 non


conforme ai principi comunitari di non discriminazione e parità di trattamento tra personale di ruolo e personale non di ruolo, agiva in giudizio per il riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio pre- ruolo prestato in forza di tutti i contratti a termine conclusi ed eseguiti sia a fini economici che giuridici, per il corretto inquadramento nella fascia stipendiale e per la condanna del ministero resistente al pagamento delle differenze retributive maturate oltre al maggior importo tra interessi e rivalutazione, vinte le spese processuali da distrarre. Allegava documentazione.
Sebbene ritualmente convenuto non si costituiva né compariva nel corso del giudizio il ministero resistente. Ne veniva dichiarata la contumacia.
All'udienza fissata per la discussione, maturato il convincimento, il decidente pronunciava la sentenza completa di dispositivo e di motivazione.
Ebbene, il ricorso è fondato e merita integrale accoglimento.
In concreto la domanda avanzata dalla parte ricorrente è diretta ad ottenere il riconoscimento dell'anzianità maturata anche nel servizio pre-ruolo sia a fini giuridici che a fini economici e la condanna del ministero resistente al pagamento delle differenze retributive oltre alla maggiore somma tra interessi e rivalutazione.
La parte ricorrente, infatti, ha domandato il riconoscimento a fini giuridici ed economici dell'integrale servizio prestato come personale amministrativo (ATA) non di ruolo, solo parzialmente riconosciuto nel decreto di ricostruzione di carriera prodotto, affermando la non conformità al diritto euro-unitario della disciplina speciale di settore
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applicata dall'amministrazione resistente.
Ciò chiarito occorre dare rilievo, innanzitutto, al recente intervento nella medesima controversia sottoposta al vaglio del decidente della
Suprema Corte di Cassazione che, richiamando anche la giurisprudenza comunitaria più rilevante intervenuta da ultimo nel contenzioso sul precariato in ambito scolastico, ha ravvisato nell'applicazione della disciplina di settore che limita il riconoscimento del servizio pre-ruolo del personale ATA una vera e propria ipotesi di violazione della clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva n. 1999/70/CE.
Questa la clausola 4, punto 1 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva n. 1999/70/CE:
<< Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.>>.
Ai princìpi di diritto affermati dalla Suprema Corte di Cassazione in contenzioso analogo occorre dare continuità, richiamandoli anche ai sensi dell'art. 118, comma 1 disp. att. c.p.c.1.
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carriera, che costituisce un unicum rispetto ad altri settore dell'impiego pubblico e che si giustifica in ragione della peculiarità del sistema scolastico, nel quale, pur nella diversità delle forme di reclutamento succedutesi nel tempo, l'immissione definitiva nei ruoli dell'amministrazione è sempre stata preceduta, per ragioni diverse, da periodi più o meno lunghi di rapporti a tempo determinato.

4. Tralasciando, perchè non rilevante ai fini di causa, la disciplina antecedente agli anni 70, va detto che già con il D.L. n. 370 del 1970, convertito con modificazioni dalla L. n. 576 del 1970, il legislatore aveva previsto, all'art. 9, che "Fermi restando i riconoscimenti di servizio previsti dalle norme vigenti, al personale statale non insegnante di ruolo negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, compreso il personale dei Convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, il servizio non di ruolo prestato negli istituti e scuole medesime, è riconosciuto, ai soli fini economici, in ragione di un terzo".
La disposizione era stata modificata dapprima dal D.P.R. n. 420 del 1974, art. 23 e poi dalla L. n. 463 del 1978, secondo cui "Al personale non docente di cui al presente decreto, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole o istituzioni educative statali è riconosciuto, a modifica del D.L. 19 giugno 1970, n. 370, art. 9, convertito con modificazioni nella L. 26 luglio 1970, n. 576, sino ad un massimo di due anni agli effetti giuridici ed economici, e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici". Con il D.Lgs. n. 297 del 1994, di "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado" le richiamate disposizioni sono confluite, con modificazioni e integrazioni, nell'art. 569, che testualmente dispone "1. Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29. 2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà.

3. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.

4. I riconoscimenti di servizi già effettuati in applicazione di norme più favorevoli sono fatti salvi e sono cumulati con quelli previsti dal presente articolo, se relativi a periodi precedentemente non riconoscibili". Il successivo art. 570, aggiunge che "Ai fini del riconoscimento di cui all'art. 569, è utile soltanto il servizio effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito.
Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza e puerperio sono considerate utili a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il riconoscimento. Il riconoscimento dei servizi è disposto all'atto della nomina in ruolo". Il legislatore del Testo Unico, nel disciplinare gli effetti del D.Lgs. n. 297 del 1994, sulla normativa previgente, ha dettato, all'art. 676, una disposizione di carattere generale prevedendo che "Le disposizioni inserite nel presente testo unico vigono nella formulazione da esso risultante;
quelle non inserite restano ferme ad eccezione delle disposizioni contrarie od incompatibili con il testo unico stesso, che sono abrogate.". Dalla chiara formulazione della norma, pertanto, si evince che, a partire dalla pubblicazione del D.Lgs., le norme antecedenti sono confluite nel testo unico e continuano ad applicarsi nei limiti sopra indicati.

5. In questo contesto si è inserita, a seguito della contrattualizzazione dell'impiego pubblico, la contrattazione collettiva che nell'ambito scolastico, quanto ai rapporti con la legge, non sfugge all'applicazione dei principi dettati dal D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 2 e 40, nelle diverse versioni succedutesi nel tempo, fatte salve le disposizioni speciali contenute nello stesso decreto.
Con il CCNL 4 agosto 1995 le parti stipulanti sono intervenute anche in tema di ricostruzione della carriera del personale docente ed amministrativo e hanno previsto, all'art. 66, comma 6, che "Restano confermate, al fine del riconoscimento dei servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati anteriormente alla nomina in ruolo e alla conseguente stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, le norme di cui al D.L. 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni dalla
L. 26 luglio 1970, n. 576 e successive modificazioni e integrazioni, nonchè le relative disposizioni di applicazione, così come definite dal D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, art. 4".
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Il successivo CCNL 26.5.1999 ha stabilito, all'art. 18, che "Le norme legislative, amministrative o contrattuali non esplicitamente abrogate o disapplicate dal presente CCNL, restano in vigore in quanto compatibili.". Di seguito il CCNL 24.7.2003, all'art. 142, comma 1, n. 8, ha espressamente previsto che dovesse continuare a trovare applicazione "l'art. 66, commi 6 e 7, del CCNL 4.08.95 (riconoscimento servizi non di ruolo e insegnanti di religione)" ed analoga disposizione è stata inserita nell'art. 146 (lett. g n. 8) del
CCNL 29.11.2007. Per effetto delle richiamate disposizioni contrattuali, quindi, si deve escludere che gli articoli del T.U. riguardanti la ricostruzione della carriera siano stati disapplicati dalla contrattazione, perchè, al contrario, gli stessi devono ritenersi espressamente richiamati, sia pure attraverso la tecnica del rinvio, anzichè direttamente al T.U., alla disciplina originaria nello stesso trasfusa.
L'art. 66 del CCNL 1995, infatti, va interpretato tenendo conto della disposizione dettata dal D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 676 e, pertanto, il richiamo della
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