Trib. Pisa, sentenza 09/12/2024, n. 1433
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Testo completo
N. R.G. 1049/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.SA Santa Spina Presidente Relatore dott.SA Iolanda Golia Giudice dott.SA AleSAndra Migliorino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1049/2024 promoSA da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CALLAIOLI Parte_1 C.F._1
ANDREA ed elettivamente domiciliata presso il predetto difensore, Email_1
nei confronti di
C.F. ), con il patrocinio del prof. avv. CP_1 C.F._2 CP_2
( e dell'avv. SANTARNECCHI
[...] Email_2
CARLOTTA ( ed elettivamente domiciliato presso Email_3
lo studio dei predetti difensori, via San Martino n. 51, Pisa avente ad oggetto: domanda congiunta ceSAzione effetti civili del matrimonio con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI
La causa veniva rimeSA al Collegio per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con le note depositate nel rispetto dei termini assegnati col decreto a mezzo del quale veniva disposta la trattazione scritta in luogo di quella orale, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., allorquando, hanno congiuntamente dichiarato di rinunciare liberamente a comparire in udienza, di confermare la volontà di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso per la ceSAzione degli effetti civili del matrimonio, di non avere ripreso la convivenza e di non essersi riconciliati successivamente alla separazione e di non volersi riconciliare.
Il PM ha concluso nulla opponendo.
OSSERVATO IN FATTO E IN DIRITTO:
- che e il 22 settembre 1996, contraevano, in Pisa matrimonio Parte_1 CP_1
concordatario, trascritto nei registri dello Stato civile del predetto comune di Pisa al n. 219, parte II, serie A, anno 1996, ufficio 1;
- che dall'unione dei due sono nati i figli, e , l'8 marzo 1998 e il 2 marzo Per_1 Per_2 Per_3
2006;
- che ha, ora, proposto domanda per ottenere la pronunzia di ceSAzione degli Parte_1 effetti civili del matrimonio, indicando compiutamente le condizioni prescritte dall'art. 4, comma 13 della legge 1.12.1970, n. 898 e domandando, in punto di condizioni accessorie, disporsi il collocamento della figlia presso la madre e porre a carico del l'onere di contribuire Per_3 CP_1 al mantenimento della figlia nella misura di € 700,00 mensili, più Istat, in aggiunta al 100% delle spese straordinarie, nonché l'onere di corrispondere un assegno divorzile a sé
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.SA Santa Spina Presidente Relatore dott.SA Iolanda Golia Giudice dott.SA AleSAndra Migliorino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1049/2024 promoSA da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CALLAIOLI Parte_1 C.F._1
ANDREA ed elettivamente domiciliata presso il predetto difensore, Email_1
nei confronti di
C.F. ), con il patrocinio del prof. avv. CP_1 C.F._2 CP_2
( e dell'avv. SANTARNECCHI
[...] Email_2
CARLOTTA ( ed elettivamente domiciliato presso Email_3
lo studio dei predetti difensori, via San Martino n. 51, Pisa avente ad oggetto: domanda congiunta ceSAzione effetti civili del matrimonio con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI
La causa veniva rimeSA al Collegio per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con le note depositate nel rispetto dei termini assegnati col decreto a mezzo del quale veniva disposta la trattazione scritta in luogo di quella orale, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., allorquando, hanno congiuntamente dichiarato di rinunciare liberamente a comparire in udienza, di confermare la volontà di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso per la ceSAzione degli effetti civili del matrimonio, di non avere ripreso la convivenza e di non essersi riconciliati successivamente alla separazione e di non volersi riconciliare.
Il PM ha concluso nulla opponendo.
OSSERVATO IN FATTO E IN DIRITTO:
- che e il 22 settembre 1996, contraevano, in Pisa matrimonio Parte_1 CP_1
concordatario, trascritto nei registri dello Stato civile del predetto comune di Pisa al n. 219, parte II, serie A, anno 1996, ufficio 1;
- che dall'unione dei due sono nati i figli, e , l'8 marzo 1998 e il 2 marzo Per_1 Per_2 Per_3
2006;
- che ha, ora, proposto domanda per ottenere la pronunzia di ceSAzione degli Parte_1 effetti civili del matrimonio, indicando compiutamente le condizioni prescritte dall'art. 4, comma 13 della legge 1.12.1970, n. 898 e domandando, in punto di condizioni accessorie, disporsi il collocamento della figlia presso la madre e porre a carico del l'onere di contribuire Per_3 CP_1 al mantenimento della figlia nella misura di € 700,00 mensili, più Istat, in aggiunta al 100% delle spese straordinarie, nonché l'onere di corrispondere un assegno divorzile a sé
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