Trib. Rimini, sentenza 05/11/2024, n. 983
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Testo completo
R.G. Nr. 2398/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Rimini, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Chiara Zito Presidente
Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso R.G. Nr. 2398/2023 promosso da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Cappelli, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in
Rimini (RN), Via Dei Mille, n. 34, come da procura alle liti in atti;
- ricorrente -
nei confronti di
(C.F. ) CP_1 C.F._2
- resistente contumace -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
- intervenuto per legge -
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 16/10/2024.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07/08/2023, ha chiesto che sia pronunciato lo Parte_1 scioglimento dell'unione civile dallo stesso contratta con in data 05/12/2019, essendo CP_1 divenuta irreversibile la crisi dell'unione, sia sul piano spirituale che su quello materiale.
Designato il Giudice delegato per la trattazione del procedimento, all'udienza del 30/11/2023 è comparsa la sola parte ricorrente, chiedendo termine per provvedere alla rinnovazione della notifica al LUCCI, non andata
a buon fine.
Concesso il termine richiesto e fissata la nuova udienza di comparizione delle parti, all'udienza del 13/06/2024 sono comparsi il ricorrente ed il proprio difensore;
il Giudice, verificata la regolarità della notifica alla parte convenuta, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione stante la mancata comparizione del resistente, non ha adottato provvedimenti temporanei ed urgenti non ravvisandone i presupposti e, ritenuta la causa matura per la decisione, ha invitato il difensore del ricorrente a precisare le proprie conclusioni, ordinando la discussione orale della causa. Il difensore del ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate in ricorso ed il Giudice si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Con ordinanza del 17/07/2024, il Collegio, “ritenuto necessario acquisire copia dell'atto n. 10, P. 1, anno
2019, del Comune di Rimini al fine di verificare l'avvenuta trascrizione dell'unione civile e l'annotazione a margine dell'atto stesso della manifestazione di volontà di scioglimento dell'unione, espressa da Parte_1 all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Rimini”, ha disposto la rimessione della causa sul ruolo,
[...] invitando parte ricorrente a produrre copia dell'atto n. 10, P. 1, anno 2019, del Comune di Rimini e fissando
l'udienza per le verifiche e le conseguenti determinazioni.
All'udienza del 16/10/2024, la parte ricorrente, dato atto dell'avvenuta produzione della documentazione richiesta, ha precisato le proprie conclusioni ed ha chiesto la rimessione della causa in decisione;
all'esito, il
Giudice si è riservato di riferire al Collegio.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel procedimento riservandosi di concludere, non ha poi presentato le conclusioni;
tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto, ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Rimini, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Chiara Zito Presidente
Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso R.G. Nr. 2398/2023 promosso da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Cappelli, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in
Rimini (RN), Via Dei Mille, n. 34, come da procura alle liti in atti;
- ricorrente -
nei confronti di
(C.F. ) CP_1 C.F._2
- resistente contumace -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
- intervenuto per legge -
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 16/10/2024.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07/08/2023, ha chiesto che sia pronunciato lo Parte_1 scioglimento dell'unione civile dallo stesso contratta con in data 05/12/2019, essendo CP_1 divenuta irreversibile la crisi dell'unione, sia sul piano spirituale che su quello materiale.
Designato il Giudice delegato per la trattazione del procedimento, all'udienza del 30/11/2023 è comparsa la sola parte ricorrente, chiedendo termine per provvedere alla rinnovazione della notifica al LUCCI, non andata
a buon fine.
Concesso il termine richiesto e fissata la nuova udienza di comparizione delle parti, all'udienza del 13/06/2024 sono comparsi il ricorrente ed il proprio difensore;
il Giudice, verificata la regolarità della notifica alla parte convenuta, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione stante la mancata comparizione del resistente, non ha adottato provvedimenti temporanei ed urgenti non ravvisandone i presupposti e, ritenuta la causa matura per la decisione, ha invitato il difensore del ricorrente a precisare le proprie conclusioni, ordinando la discussione orale della causa. Il difensore del ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate in ricorso ed il Giudice si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Con ordinanza del 17/07/2024, il Collegio, “ritenuto necessario acquisire copia dell'atto n. 10, P. 1, anno
2019, del Comune di Rimini al fine di verificare l'avvenuta trascrizione dell'unione civile e l'annotazione a margine dell'atto stesso della manifestazione di volontà di scioglimento dell'unione, espressa da Parte_1 all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Rimini”, ha disposto la rimessione della causa sul ruolo,
[...] invitando parte ricorrente a produrre copia dell'atto n. 10, P. 1, anno 2019, del Comune di Rimini e fissando
l'udienza per le verifiche e le conseguenti determinazioni.
All'udienza del 16/10/2024, la parte ricorrente, dato atto dell'avvenuta produzione della documentazione richiesta, ha precisato le proprie conclusioni ed ha chiesto la rimessione della causa in decisione;
all'esito, il
Giudice si è riservato di riferire al Collegio.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel procedimento riservandosi di concludere, non ha poi presentato le conclusioni;
tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto, ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle
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