Trib. Macerata, sentenza 12/03/2025, n. 196
TRIB Macerata
Sentenza
12 marzo 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 1610/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1610/2023 tra AN GE RICORRENTE e NE MP RESISTENTE
AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE PER AL TERZO CHIAMATO
Oggi 12 marzo 2025 innanzi al dott. Angelica Capotosto, sono comparsi: Per AN GE l'avv. PIZZARULLI ROBERTA che precisa le conclusioni come da ricorso e si riporta alle note conclusive Per NE MP l'avv. FRATICELLI CLAUDIO che precisa le conclusioni come da comparsa e da note conclusive Per AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE PER AL l'avv. BOTTAZZOLI GIOVANNI e l' avv. BRUNETTI MARIACHIARA oggi sostituito dall'avv. Giuseppe Clementi che precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e da note conclusive e contesta la richiesta di condanna anche nel caso di mancanza di copertura assicurativa Il Giudice ordina la discussione orale all'odierna udienza Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in udienza. Il Giudice
dott. Angelica Capotosto
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelica Capotosto ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1610/2023 promossa da: AN GE (C.F. [...]) con il patrocinio dell'avv. PIZZARULLI ROBERTA RICORRENTE contro NE MP (C.F. [...]) con il patrocinio dell'avv. MP NE e dell'avv. FRATICELLI CLAUDIO RESISTENTE E AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE PER AL (C.F. 97819940152) rappresentato e difeso dall'avv. BOTTAZZOLI GIOVANNI e dell'avv. BRUNETTI MARIACHIARA TERZO CHIAMATO OGGETTO: risarcimento danni da responsabilità professionale CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 12.03.2025
* * * * * Preliminarmente occorre dare atto che si applica al presente giudizio l'art. 132 c.p.c. in virtù del quale nella sentenza non è più riportato lo svolgimento del processo e devono essere esposte concisamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione.
* * * * *
Fatto
Con ricorso ex art 281 decies c.p.c., depositato in data 29.06.2023, AN GE adiva l'intestato Tribunale al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: in via principale: accertare e dichiarare la responsabilità professionale dell'avv. EN MP nell'opera professionale eseguita in favore della sig.ra LI CE e, per l'effetto, condannare l'avv. EN MP alla refusione del danno pari ad € 25.731,94 euro, ovvero alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia entro lo scaglione di riferimento. In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui non dovesse ravvisarsi un profilo di responsabilità legato alla scarsità del quadro probatorio portato a supporto della richiesta corresponsione di mensilità non riscosse, si chiede, in ogni caso, di accertare e dichiarare la responsabilità professionale dell'avv. EN MP per la dichiarata inammissibilità della causa per inefficacia dell'impugnativa del licenziamento e, per l'effetto, condannare l'avv. EN MP alla refusione del danno pari ad
€ 16.871,00 ovvero alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia entro lo scaglione di riferimento Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge”. In fatto esponeva: che in data 21.12.2016 essa ricorrente conferiva all'avv. EN MP l'incarico di impugnare il licenziamento ad essa comunicato oralmente dalla NT 3A S.r.l. per nullità dello stesso, nonché per fare accertare la inefficacia del patto di prova apposto al contratto di lavoro;
che in data 22.12.2016 la NT 3A S.r.l. comunicava per iscritto il licenziamento durante il periodo di prova;
che in data 14 Giugno 2017 l'avv. MP comunicava ad essa ricorrente la rinuncia al mandato, rappresentando che l'unica iniziativa praticabile per difendere i suoi diritti sarebbe stata quella impugnare il licenziamento mediante deposito del ricorso presso il Giudice del Lavoro pagina 2 di 7
del Tribunale di Macerata, da effettuarsi entro il 21 giugno;
che in data 21.06.2017, su indicazione dell'avv. EN MP, essa ricorrente depositava istanza di tentativo di conciliazione all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Macerata;
che in data in data 7 Luglio 2017 essa ricorrente sottoscriveva procura alle liti in favore dell'avv. MP;
che in data 18.07.2017 l'avv. MP depositava il ricorso dinanzi al giudice del lavoro del Tribunale di Macerata;
che il giudizio, iscritto al n. R.G. 539/2017, veniva definito con sentenza n. 70/2020 con la quale venivano disattese tutte le domande proposte da essa ricorrente;
che, in particolare, il Tribunale di Macerata a) dichiarava la inammissibilità delle domande con quali era stato impugnato il licenziamento di essa ricorrente da parte di FA OL, il licenziamento orale del 21.12.2016 da parte della NT 3A s.r.l. e quello comunicato per iscritto dalla predetta società in data 22.12.2016 per mancata osservanza dei termini di cui all'art 6 della legge 1996 n. 604; b) respingeva la domanda di pagamento del credito residuo relativo alle mensilità da maggio a novembre 2016; c) condannava essa ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle parti resistenti;
che sussisteva la responsabilità professionale del resistente per aver contestato e impugnato i licenziamenti entro i termini di cui all'art 6 della legge 1996/604 e per non aver “fornito tutte le evidenze documentali con le quali si sarebbe potuto dimostrare che anche a fronte di una risposta positiva alla domanda articolata da controparte in sede di interrogatorio formale, quelle stesse quietanze riguardavano buste paga arretrate e non corrisposte” ; che, se fossero stati rispettati i termini di cui all'art 6 della legge 15 luglio 1996, n. 604, l'impugnazione del licenziamento sarebbe stata - più probabilmente che non - accolta, con conseguente reintegra di essa ricorrente nel posto di lavoro ovvero, in subordine, con riconoscimento della tutela risarcitoria;
che, se l'avv. MP avesse depositato le evidenze documentali volte a provare che gli acconti versati dal OL dovevano essere imputati alle mensilità pregresse, la domanda di pagamento del credito relativo alle retribuzioni da maggio a novembre 2016 sarebbe stata - più probabilmente che non – accolta;
che essa ricorrente aveva, pertanto, diritto al risarcimento dei danni - patrimoniali e non patrimoniali - patiti a causa ed in conseguenza dell'inadempimento del resistente;
che, in particolare, essa ricorrente aveva diritto al rimborso delle somme corrisposte in favore di OL FA e della NT 3 A s.r.l. a titolo di spese di lite (pari ad euro 4.250,00 oltre accessori), al pagamento della somma di € 7.621,68 che avrebbero conseguito in caso di esito vittorioso del giudizio, nonché al pagamento della somma di € 8.860,26 a titolo di crediti da lavoro dipendente maturati e non saldati, oltre al pagamento della somma di € 5.000,00 a titolo di danno morale ed esistenziale per aver visto frustrate tutte le proprie aspettative di tutela. Concludeva rassegnando le conclusioni sopra riportate e trascritte. Si costituiva il resistente che contestava l'avversa domanda chiedendone il rigetto. In fatto contestava la ricostruzione operata dalla ricorrente esponendo: che esso resistente apprendeva dell'esistenza del licenziamento scritto del 22.12.2016 solo in occasione dell'incontro del 12.06.2017, di talchè la contestazione tardiva non poteva imputarsi ad esso ricorrente;
che, relativamente al predetto licenziamento, il Giudice del lavoro aveva, erroneamente, rilevato d'ufficio il mancato rispetto dei termini ex art 6 della legge 1996/604; che il Giudice del Lavoro aveva escluso la configurabilità della cessione d'azienda tra l'impresa individuale di OL FA e la NT 3A Srl e sulla scorta di tale constatazione aveva ritenuto legittimo il patto di prova, con la conseguenza che il licenziamento, anche se impugnato tempestivamente, non avrebbe condotto ad un esito diverso stante il disposto dell'art 2096 c.c.; che non vi era prova dell'esistenza di “evidenze documentali” consegnate dalla LI ad esso ricorrente che, ove depositate, avrebbe condotto all'accoglimento della domanda di pagamento. Concludeva, quindi, rassegnando le seguenti conclusioni: Voglia
TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1610/2023 tra AN GE RICORRENTE e NE MP RESISTENTE
AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE PER AL TERZO CHIAMATO
Oggi 12 marzo 2025 innanzi al dott. Angelica Capotosto, sono comparsi: Per AN GE l'avv. PIZZARULLI ROBERTA che precisa le conclusioni come da ricorso e si riporta alle note conclusive Per NE MP l'avv. FRATICELLI CLAUDIO che precisa le conclusioni come da comparsa e da note conclusive Per AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE PER AL l'avv. BOTTAZZOLI GIOVANNI e l' avv. BRUNETTI MARIACHIARA oggi sostituito dall'avv. Giuseppe Clementi che precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e da note conclusive e contesta la richiesta di condanna anche nel caso di mancanza di copertura assicurativa Il Giudice ordina la discussione orale all'odierna udienza Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in udienza. Il Giudice
dott. Angelica Capotosto
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelica Capotosto ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1610/2023 promossa da: AN GE (C.F. [...]) con il patrocinio dell'avv. PIZZARULLI ROBERTA RICORRENTE contro NE MP (C.F. [...]) con il patrocinio dell'avv. MP NE e dell'avv. FRATICELLI CLAUDIO RESISTENTE E AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE PER AL (C.F. 97819940152) rappresentato e difeso dall'avv. BOTTAZZOLI GIOVANNI e dell'avv. BRUNETTI MARIACHIARA TERZO CHIAMATO OGGETTO: risarcimento danni da responsabilità professionale CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 12.03.2025
* * * * * Preliminarmente occorre dare atto che si applica al presente giudizio l'art. 132 c.p.c. in virtù del quale nella sentenza non è più riportato lo svolgimento del processo e devono essere esposte concisamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione.
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Fatto
Con ricorso ex art 281 decies c.p.c., depositato in data 29.06.2023, AN GE adiva l'intestato Tribunale al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: in via principale: accertare e dichiarare la responsabilità professionale dell'avv. EN MP nell'opera professionale eseguita in favore della sig.ra LI CE e, per l'effetto, condannare l'avv. EN MP alla refusione del danno pari ad € 25.731,94 euro, ovvero alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia entro lo scaglione di riferimento. In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui non dovesse ravvisarsi un profilo di responsabilità legato alla scarsità del quadro probatorio portato a supporto della richiesta corresponsione di mensilità non riscosse, si chiede, in ogni caso, di accertare e dichiarare la responsabilità professionale dell'avv. EN MP per la dichiarata inammissibilità della causa per inefficacia dell'impugnativa del licenziamento e, per l'effetto, condannare l'avv. EN MP alla refusione del danno pari ad
€ 16.871,00 ovvero alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia entro lo scaglione di riferimento Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge”. In fatto esponeva: che in data 21.12.2016 essa ricorrente conferiva all'avv. EN MP l'incarico di impugnare il licenziamento ad essa comunicato oralmente dalla NT 3A S.r.l. per nullità dello stesso, nonché per fare accertare la inefficacia del patto di prova apposto al contratto di lavoro;
che in data 22.12.2016 la NT 3A S.r.l. comunicava per iscritto il licenziamento durante il periodo di prova;
che in data 14 Giugno 2017 l'avv. MP comunicava ad essa ricorrente la rinuncia al mandato, rappresentando che l'unica iniziativa praticabile per difendere i suoi diritti sarebbe stata quella impugnare il licenziamento mediante deposito del ricorso presso il Giudice del Lavoro pagina 2 di 7
del Tribunale di Macerata, da effettuarsi entro il 21 giugno;
che in data 21.06.2017, su indicazione dell'avv. EN MP, essa ricorrente depositava istanza di tentativo di conciliazione all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Macerata;
che in data in data 7 Luglio 2017 essa ricorrente sottoscriveva procura alle liti in favore dell'avv. MP;
che in data 18.07.2017 l'avv. MP depositava il ricorso dinanzi al giudice del lavoro del Tribunale di Macerata;
che il giudizio, iscritto al n. R.G. 539/2017, veniva definito con sentenza n. 70/2020 con la quale venivano disattese tutte le domande proposte da essa ricorrente;
che, in particolare, il Tribunale di Macerata a) dichiarava la inammissibilità delle domande con quali era stato impugnato il licenziamento di essa ricorrente da parte di FA OL, il licenziamento orale del 21.12.2016 da parte della NT 3A s.r.l. e quello comunicato per iscritto dalla predetta società in data 22.12.2016 per mancata osservanza dei termini di cui all'art 6 della legge 1996 n. 604; b) respingeva la domanda di pagamento del credito residuo relativo alle mensilità da maggio a novembre 2016; c) condannava essa ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle parti resistenti;
che sussisteva la responsabilità professionale del resistente per aver contestato e impugnato i licenziamenti entro i termini di cui all'art 6 della legge 1996/604 e per non aver “fornito tutte le evidenze documentali con le quali si sarebbe potuto dimostrare che anche a fronte di una risposta positiva alla domanda articolata da controparte in sede di interrogatorio formale, quelle stesse quietanze riguardavano buste paga arretrate e non corrisposte” ; che, se fossero stati rispettati i termini di cui all'art 6 della legge 15 luglio 1996, n. 604, l'impugnazione del licenziamento sarebbe stata - più probabilmente che non - accolta, con conseguente reintegra di essa ricorrente nel posto di lavoro ovvero, in subordine, con riconoscimento della tutela risarcitoria;
che, se l'avv. MP avesse depositato le evidenze documentali volte a provare che gli acconti versati dal OL dovevano essere imputati alle mensilità pregresse, la domanda di pagamento del credito relativo alle retribuzioni da maggio a novembre 2016 sarebbe stata - più probabilmente che non – accolta;
che essa ricorrente aveva, pertanto, diritto al risarcimento dei danni - patrimoniali e non patrimoniali - patiti a causa ed in conseguenza dell'inadempimento del resistente;
che, in particolare, essa ricorrente aveva diritto al rimborso delle somme corrisposte in favore di OL FA e della NT 3 A s.r.l. a titolo di spese di lite (pari ad euro 4.250,00 oltre accessori), al pagamento della somma di € 7.621,68 che avrebbero conseguito in caso di esito vittorioso del giudizio, nonché al pagamento della somma di € 8.860,26 a titolo di crediti da lavoro dipendente maturati e non saldati, oltre al pagamento della somma di € 5.000,00 a titolo di danno morale ed esistenziale per aver visto frustrate tutte le proprie aspettative di tutela. Concludeva rassegnando le conclusioni sopra riportate e trascritte. Si costituiva il resistente che contestava l'avversa domanda chiedendone il rigetto. In fatto contestava la ricostruzione operata dalla ricorrente esponendo: che esso resistente apprendeva dell'esistenza del licenziamento scritto del 22.12.2016 solo in occasione dell'incontro del 12.06.2017, di talchè la contestazione tardiva non poteva imputarsi ad esso ricorrente;
che, relativamente al predetto licenziamento, il Giudice del lavoro aveva, erroneamente, rilevato d'ufficio il mancato rispetto dei termini ex art 6 della legge 1996/604; che il Giudice del Lavoro aveva escluso la configurabilità della cessione d'azienda tra l'impresa individuale di OL FA e la NT 3A Srl e sulla scorta di tale constatazione aveva ritenuto legittimo il patto di prova, con la conseguenza che il licenziamento, anche se impugnato tempestivamente, non avrebbe condotto ad un esito diverso stante il disposto dell'art 2096 c.c.; che non vi era prova dell'esistenza di “evidenze documentali” consegnate dalla LI ad esso ricorrente che, ove depositate, avrebbe condotto all'accoglimento della domanda di pagamento. Concludeva, quindi, rassegnando le seguenti conclusioni: Voglia
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