Trib. Siracusa, sentenza 02/12/2024, n. 2421

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Siracusa, sentenza 02/12/2024, n. 2421
Giurisdizione : Trib. Siracusa
Numero : 2421
Data del deposito : 2 dicembre 2024

Testo completo

N. 2101/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Veronica Milone Presidente rel. ed est.
dott.ssa Maria Lupo Giudice
dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2101/2023 R.G.,
OGGETTO: divorzio contenzioso trasformato in congiunto promossa da
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Montalto Uffugo Settimo di Montalto (CS) nella Via Rita Levi Montalcini n. 18, elettivamente domiciliato in Cosenza, Via Padre Giglio pal. presso lo studio dell'avv. Oscar Parte_2
Musacchio, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

- ricorrente contro
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi residente in Controparte_1 C.F._2
via Luigi Maria Monti n.26, elettivamente domiciliata in Siracusa, Viale Tica n.145, presso lo studio dell'avv. Cristina Italiano, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

- resistente
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con l'intervento del pubblico ministero (visto del 22/11/2023);
posta in decisione all'esito dell'udienza del 5 novembre 2024 sull'accordo conciliativo delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in riassunzione, depositato in data 12/05/2023, il ricorrente chiedeva a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la resistente in Siracusa, in data 7/08/1991, (Atto trascritto nel Registro dello stato civile del medesimo Comune al n. 27, Parte II,
Serie A, Anno 1991).
Esponeva in premessa:
- di avere contratto matrimonio, con rito concordatario, con la sig.ra , in data 7/08/1991, Controparte_1
in Siracusa.
- di aver scelto il regime della comunione legale dei beni.
- che dalla loro unione sono nati due figli: (a Siracusa, il 4/10/1993) e (ad Augusta, Per_1 Per_2
il 30/09/1997), entrambi oggi maggiorenni ed economicamente indipendenti.
- di essersi separato dalla moglie con decreto del 20/11/2011 del Tribunale di Cosenza, ove veniva stabilito che il ricorrente dovesse versare un assegno mensile di euro € 600,00 a titolo di mantenimento dei due figli e della ex coniuge, oltre alle spese straordinarie necessarie per il mantenimento dei figli, nella misura del 50 %.
- di aver depositato in data 28/12/2022, dinanzi al Tribunale di Cosenza, ricorso per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la (proc. R.G. n. 4979/2022);
con memoria CP_1
depositata il 06/03/2023, si costituiva in giudizio la la quale eccepiva, in via preliminare, CP_1
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Cosenza in
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