Trib. Sassari, sentenza 07/12/2024, n. 1269

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Sassari, sentenza 07/12/2024, n. 1269
Giurisdizione : Trib. Sassari
Numero : 1269
Data del deposito : 7 dicembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Il Tribunale di Sassari nelle persone dei magistrati:
Stefania Deiana Presidente
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale 2772/2023, avente per oggetto “separazione giudiziale”,
promossa
DA
(C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
LIDIA MARONGIU, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;

ricorrente;

CONTRO
(C.F. CP_1 C.F._2 resistente contumace;

con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: v. conclusioni contenute nel verbale di udienza del 13.11.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 5
Con ricorso depositato in data 2.11.2023 la SIa ha convenuto Parte_1
in giudizio davanti all'intestato Tribunale il SI per ottenere lo scioglimento del CP_1
matrimonio contratto in SORSO (SS) in data 04.10.2007 trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di SORSO per l'Anno 2007 – N.20 – P.1.
La ricorrente ha allegato: a) di essere separata di fatto dal marito, dal quale ha avuto la figlia Per_1
(nata a [...] il [...]), già da qualche tempo, avendo egli portato le sue cose personali in altra
abitazione; b) che tuttavia tale separazione presentava delle anomalìe in quanto il marito continuava a
recarsi nella casa coniugale, sita in Sorso, in via Lussemburgo n.31, come se ancora vi dimorasse
abitualmente, senza tuttavia mostrare alcun interesse nei confronti della vita familiare, ed in particolare
della figlia;
c) che tale atteggiamento di noncuranza ha esasperato gli animi, ingenerando stati d'animo
di agitazione e di malessere soprattutto da parte della minore, nonché di gravi limitazioni della libertà di
movimento di madre e figlia; d) che il disinteresse manifestato dal marito non si limitava al piano
morale ma si estendeva a quello economico giacché egli aveva cessato di contribuire alle necessità della
moglie e della figlia, pur potendo farvi fronte, avendo un'occupazione stabile in qualità di autista
ospedaliero (di ambulanza) per la quale percepiva uno stipendio mensile pari ad € 1.500,00 circa;
e)
che viceversa, ella non godeva di redditi autonomi in quanto aveva dovuto cessare, nel marzo 2023,
l'attività svolta in passato nel settore commerciale a causa di problemi di salute, e riceveva una pensione
d'invalidità pari ad € 177,00
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