Trib. Genova, sentenza 05/02/2024, n. 368

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Genova, sentenza 05/02/2024, n. 368
Giurisdizione : Trib. Genova
Numero : 368
Data del deposito : 5 febbraio 2024

Testo completo

N. 12128/2018 R.C.
N......................Sent.
N......................Cron. N......................Rep.

Oggetto:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Maria Cristina SCARZELLA Presidente dott. Cristiana BUTTIGLIONE Giudice rel.
Dott. Pasquale GRASSO Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 12128/2018 promossa da:
GO EL res. in Londra (Gran Bretagna) ed elett.te domiciliata in Genova Via Bartolomeo Bosco
31/9 presso il prof. Avv. Cesare Glendi che la rappresenta e difende come da mandato in calce all'atto di citazione.
ATTRICE
CONTRO
AGENZIA DELLE ENTRATE- Direzione Provinciale di Genova in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato, presso i cui Uffici, siti in Genova, Viale Brigate Partigiane
n. 2, è legalmente domiciliata.
CONVENUTA

AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (C.F. 13756881002), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege e in base al Protocollo
d'intesa sottoscritto il 22.6.2017 dall'Avvocatura dello Stato, presso i cui Uffici, siti in
Genova, Viale Brigate Partigiane n. 2, è legalmente domiciliata.
CONVENUTA
E CON INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – SEDE

Conclusioni delle parti
Per la parte attrice:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, ritenuto quanto esposto negli atti di parte attrice, previo ogni incombente istruttorio occorrente e meglio visto, pronunciandosi in ordine alle proposte querele di falso, accertare e dichiarare la falsità della firma figurante nell'avviso di ricevimento n. R/3820 di cui alla raccomandata
76517414183-6 e relativo alla notifica dell'avviso di accertamento
TL3012901395/2012 e della relativa relata di notifica;
accertare e dichiarare inoltre la falsità delle firme figuranti nella relata di notifica relativa alla cartella di pagamento n.

09720130191706474 e nella relata di notifica di cui all'avviso di ricevimento della raccomandata n. 67109108805-7 datata 7/6/2013 riguardante l'asserita notifica per posta della cartella di pagamento n. 09720130191706474 e delle relative relate di notifica, con ogni consequenziale pronuncia e statuizione anche a norma dell'art. 226
c.p.c.
Vinti compensi e spese, con tutti i relativi accessori, di cui il sottoscritto difensore chiede la distrazione in suo favore dichiarando di aver anticipato le spese e di non aver percepito compensi, e vinte inoltre le spese di CTU e di CT di parte. Espressamente riconfermate per il resto, comunque di competenza dei giudici tributari aditi, le conclusioni assunte nei relativi atti. Previo in via istruttoria, revocata sul punto
l'ordinanza in data 2/3/2022, accoglimento delle istanze istruttorie tutte già formulate e allo stato non accolte, e in specie previa occorrendo richiesta di chiarimenti alla CTU ai fini dell'accertamento della falsità anche della terza firma in contestazione, nonché ancora, occorrendo, ammissione della prova testimoniale sul capitolo dedotto da parte querelante nella seconda memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c. (pag. 4, sub 4), con i testi indicati”.

Per la parte convenuta Agenzia delle Entrate:
Voglia il Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione: rigettare l'avversa domanda in quanto infondata, per i motivi illustrati in narrativa.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.

Per la parte convenuta Agenzia delle Entrate - Riscossione:
Voglia il Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione: rigettare l'avversa domanda in quanto infondata, per i motivi illustrati in narrativa.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.

Per il P.M. SEDE
Il Pubblico Ministero
Nella causa civile iscritta al n. 12128/2018R.G. del Tribunale di Genova;

Viste le risultanze istruttorie
CONCLUDE
Piaccia al Tribunale respingere la querela di falso con i provvedimenti consequenziali
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, RV LE conveniva davanti al
Tribunale di Genova l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, succeduta ex lege ad Equitalia Sud s.p.a.
Esponeva di avere proposto ricorso avanti alla Commissione Tributaria provinciale di
Genova avverso l'intimazione n. 09720169000088611 con la quale era stata diffidata a pagare entro cinque giorni dalla notifica l'importo di € 1.468.348,42 sulla base di n. 5 cartelle di pagamento e di n. 1 avviso di accertamento, specificando nel ricorso che
l'importo anzidetto derivava dalle cartelle di pagamento n.ri 09720120296513350000 (€
297,60), 09720130103398934000 (€ 848.082,19), 09720130191706474000 (€ 4.368,52), 09720130277049544000 (€ 163,26) e 09720130296349367000 (€ 366,37) e dall'avviso di accertamento n. TL3012901395/2012 (€ 612.923,09).
L'intimazione opposta – comprese le spese per procedure – ammontava a complessivi €
1.468.348,42.
A sostegno del ricorso, indirizzato sia nei confronti degli enti impositori (Agenzia delle
Entrate, Regione Liguria e Comune di Genova), sia nei confronti dell'Agente della riscossione (Equitalia Sud s.p.a.), RV LE aveva dedotto la mancata notifica dell'atto di intimazione impugnato, e la conseguente illegittimità di tale atto.
Veniva radicato il procedimento RGR n. 866/2016, presso la sez. VI della CTP di
Genova. Tutte le controparti si erano costituite in giudizio, contestando quanto dedotto dalla ricorrente.
In particolare, l'Agenzia delle Entrate affermava che l'avviso di accertamento n.
TL3012901395/2012 per complessivi € 612.923,09, costituente atto prodromico dell'intimazione impugnata, era stato notificato ritualmente a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
Produceva, a sostegno del proprio assunto, l'avviso di ricevimento n. R/3820 di cui alla raccomandata 76517414183-6, che, a suo dire, sarebbe stato consegnato in data 10 settembre 2012 a mani proprie della stessa signora RV LE.
L'Agenzia delle Entrate-riscossione, poi, affermava che la cartella n.
09720130103398934 per complessivi € 848.082,19 era <<stata notificata mediante messo notificatore in data 15.02.2013>> e che per complessivi € 4.368,52 era <notificata, ai sensi dell'art. 26, comma 1,
D.P.R. 602/73, mediante raccomandata a.r., che è stata recapitata in data
07.06.2013>>.
Produceva a sostegno del proprio assunto fotocopia relata di notifica della cartella di pagamento 09720130103398934, dove risultava che in data 15 febbraio 2013 detta cartella di pagamento era stata consegnata a <<NO OM RE addetta al ritiro>> che avrebbe sottoscritto (“firma della persona che ha ricevuto il documento”), nonché fotocopia dell'avviso di ricevimento della raccomandata n. 67109108805-7 datata 7/6/2013 che era stata consegnata “al portiere”, riguardante l'asserita notifica per posta della cartella di pagamento n. 09720130191706474.
A seguito delle produzioni di Agenzia delle Entrate e Agente della riscossione, RV
LE, con atto personalmente sottoscritto, aveva proposto e notificato motivi aggiunti, deducendo in particolare: che la firma apparentemente dicente <LE RV>> sull'avviso di ricevimento 10.9.2012 indirizzato ad RV LE, prodotto dall'Agenzia delle Entrate, non era di mano della stessa, la quale disconosceva la firma perché non sua, producendo a dimostrazione di tanto “consulenza tecnico - grafica su base grafologica” 11 luglio 2016 del perito grafologo dott.ssa Silvia Grassi e dichiarando di voler proporre, come proponeva, al riguardo querela di falso in via incidentale.
Affermava, inoltre, che le firme apposte sulla fotocopia relata di notifica della cartella di pagamento 09720130103398934 15.2.2013 e sulla fotocopia avviso di ricevimento della raccomandata n. 67109108805-7 datata 7.6.2013, prodotte dall'Agente della riscossione, non erano di mano della “portiera dello stabile” sig.ra NO OM, la quale aveva dichiarato di non avere mai sottoscritto siffatti documenti, negando che le firme fossero le sue, come da dichiarazioni prodotte unitamente ad apposita “consulenza tecnico - grafica su base grafologica” 5 settembre 2016 della dott.ssa Silvia Grassi nella quale se ne attestava la falsità, dichiarando di voler proporre, come proponeva, in via incidentale querela di falso.
La Commissione tributaria provinciale di Genova, tuttavia, pur avendo le controparti dichiarato di volersi avvalere dei documenti prodotti e pur avendo la ricorrente proposto in via incidentale rituale querela di falso, con sentenza 24 febbraio 2017, n. 363, aveva deciso la causa nel merito, senza sospenderla in attesa dell'esito del giudizio di falso.
Avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Genova, la RV proponeva appello alla Commissione Tributaria Regionale della Liguria, chiedendone
l'integrale riforma e riproponendo la già proposta querela di falso, la quale
Commissione, ritenuta la rilevanza della querela di falso al fine del decidere, visto l'art.
39 D. Lgs. n. 546/92
, aveva sospeso il processo.
RV LE avanzava quindi al Tribunale di Genova, competente ratione materiae
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