Trib. Palmi, sentenza 03/05/2024, n. 563

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Palmi, sentenza 03/05/2024, n. 563
Giurisdizione : Trib. Palmi
Numero : 563
Data del deposito : 3 maggio 2024

Testo completo

TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
Il giorno 03/05/2024, innanzi al Giudice del Lavoro, Dott.ssa Giuliana Profazio, sono presenti:
L'Avv. ANTONIO LUPINI, per parte ricorrente, il quale si riporta al ricorso introduttivo e alle note depositate e chiede che la causa venga decisa con
l'accoglimento della domanda e con distrazione delle spese in favore del procuratore costituito.
L'Avv. SILVIA CAMERA, per delega dell'Avv. Angela Maria Laganà, la quale si riporta alla memoria difensiva ed insiste nelle eccezioni, deduzioni e conclusioni ivi formulate.
Il Giudice
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come da sentenza di seguito trascritta.
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in persona del GOP, dott.ssa Giuliana Profazio nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi in materia di previdenza al n. RG 1078/2020, all'udienza di discussione del 3.5.2024 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 cpc, la seguente sentenza
TRA
CAVALLARO SAVERIO, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonino Lupini giusta procura in atti
Ricorrente
1


E
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S. - in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti
Angelo Labrini, Angela Fazio, Dario Adornato, giusta procura notarile.
Resistente
Dando lettura, all'esito della camera di consiglio, assenti le parti, dei seguenti MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente, premettendo di avere espletato attività di bracciante agricolo negli anni 2005 per 10 giornate, 2007 per 102 giornate, 2012 per 102 giornate, alle dipendenze dell'Azienda Agricola di LE IN, lamentava che l'I.N.P.S. pubblicava sul proprio sito internet il terzo elenco trimestrale 2019 di variazione degli operai agricoli a tempo determinato dal 17/12/2019 al 31/12/2019, mediante il quale provvedeva alla cancellazione di tutte le giornate lavorative prestate.
Chiedeva che venisse accertata l'esistenza del rapporto di lavoro con la ditta
LE IN, la sussistenza dei presupposti di legge per l'iscrizione nell'elenco degli agricoli per gli anni in questione e per il riconoscimento del diritto all'erogazioni delle prestazioni richieste, prestazioni di disoccupazione,
ANF, malattia e/o maternità maturati nei periodi lavorativi in contestazione.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'INPS, eccependo in via preliminare la decadenza dall'azione in virtù dello spirare del termine di cui all'art. 22 comma 1 del D.L. 3.2.1970, n.7, convertito con modificazioni nella legge 11.3.1970, n.83;
nel merito chiedeva il rigetto del ricorso per mancanza del requisito dell'iscrizione nell'elenco degli agricoli derivato dall'annullamento dei contratti di lavoro tra la ricorrente e l'azienda agricola LE IN, a seguito di un accertamento ispettivo, (verbale N. 2018019367/DDL/FT del 22/10/2019) sulla ditta datoriale LE IN che ha riguardato il periodo 07.10.2005 –
30.09.2019, in esito al quale venivano dichiarati nulli vari rapporti di lavoro, tra cui quello della ricorrente.
Il giudizio è stato istruito con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e
l'audizione dei testi di parte ricorrente.
Escussi i testi, all'odierna udienza, sulle conclusioni rassegnate dalle parti la causa
è stata trattenuta in decisione.
2
La domanda è meritevole di accoglimento per quanto di seguito si esporrà.
E' da disattendere, in primo luogo, l'eccezione di decadenza sollevata da Inps.
La domanda di iscrizione negli elenchi, difatti, è stata proposta nel termine decadenziale di 120 giorni previsto dall'art. 22 del D.L. n. 7/1970, convertito nella legge n. 83/1970, decorrente dalla notifica o dalla presa di conoscenza del provvedimento definitivo di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli
(cfr. Cass. 21.4.2001 n. 5942).
L'INPS ha dedotto e provato che il provvedimento di cancellazione dagli elenchi
è confluito per gli anni oggetto di causa nel terzo elenco trimestrale 2019 di
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