Trib. Napoli, sentenza 22/11/2024, n. 583

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Napoli, sentenza 22/11/2024, n. 583
Giurisdizione : Trib. Napoli
Numero : 583
Data del deposito : 22 novembre 2024

Testo completo

n.r.g. 12530/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in
Camera di ConIGlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12530 del Ruolo Generale degli
Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentato e difeso, giusta procura C.F._1 in atti, dall'avv. DONNARUMMA MARIANNINA presso il quale elettivamente domicilia presso il seguente domicilio digitale:
Email_1
E nata a [...] il Controparte_1
07/01/1985, C.F.: , rappresentata e C.F._2 difesa, giusta procura in atti, dall'avv. MURO LUIGI presso il quale elettivamente domicilia presso il seguente domicilio digitale: Email_2
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
1


FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 11/07/2024 11/07/2024 Parte_1
e , premettendo di aver
[...] Controparte_1 contratto matrimonio a PROCIDA (NA) il 05/09/2009 e che dalla loro unione erano nati il 20/09/2014 e il Per_1 Per_2
21/06/2018 rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art.
473 bis
51 cpc e raccolte le conclusioni del PM del 01.08.2024 il
Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) i figli (nato a [...] il [...]- C.F.: Per_1
) e (nata a [...] il [...], C.F.: C.F._3 Per_2
), al fine di consentire la piena realizzazione C.F._4 del diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, di ricevere cura, istruzione ed educazione da questi ultimi, saranno affidati congiuntamente ad entrambi. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da ambedue i genitori, con esercizio separato riguardo alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione.
Le decisioni di maggiore interesse per la prole minore relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle
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