Trib. Catanzaro, sentenza 18/04/2024, n. 864
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Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di AN, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Song
Damiani, all'esito della discussione avvenuta mediante deposito di note di udienza, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n.4913/2022 r.g. vertente
TRA
AC IT (C.F.: [...]), rappresentata e difesa dall'Avv.
Gaspare Guarino, per procura in calce all'atto di citazione;
-attrice opponente-
E
ITALO SPV s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Frascino, per procura allegata alla comparsa di costituzione;
-convenuta opposta –
E
GIOVE SPV s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Frascino, per procura allegata alla comparsa di costituzione del
6.11.2023;
- intervenuta volontaria-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. n. 788/2022 del 16.09.2022
Conclusioni delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in luogo dell'udienza entro il termine del 18.04.2024 Causa decisa ex art. 281 sexies c.p.c. in data 18.04.2024, mediante deposito del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, IT AC ha spiegato opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 788/2022 con cui le è stato intimato il pagamento della somma di € 11.905,82, oltre € 685,50 a titolo di spese della procedura e interessi come chiesti in ricorso in favore della ITALO SPV s.r.l., in forza di contratto di finanziamento
c.d. “Multiconto” n. 10155005364460 del 17/03/2006 stipulato con Fiditalia S.p.A. con contestuale rilascio della c.d. “Carta Eureka” con conseguente richiesta di apertura di una linea di credito, per l'utilizzo della stessa, di € 5.000,00.
A sostegno della presente opposizione, la AC ha dedotto la carenza di prova scritta del credito vantato;
mancata pattuizione per iscritto degli interessi moratori;
l'usurarietà dei tassi d'interesse applicati, chiedendo quindi la revoca del decreto ingiuntivo, vinte le spese.
Costituitasi in giudizio, con comparsa depositata in data 4.04.2023, la ITALO SPV s.r.l. ha contestato gli assunti dell'opponente, ritenendoli infondati, concludendo per il rigetto dell'opposizione e la conferma del provvedimento d'ingiunzione con vittoria di spese.
Instaurato il contraddittorio, con ordinanza del 17 aprile 2023, è stata respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648
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