Trib. Bologna, sentenza 17/09/2024, n. 173
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Testo completo
N. R.G. 251/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI
Riunito in Camera di Consiglio e composto da:
Dott. Michele GUERNELLI - Presidente rel. est.
Dott. Maurizio ATZORI - Giudice
Dott.ssa Alessandra MIRABELLI - Giudice pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
Nella procedura per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata promossa con istanza N. 251/2024 RG. PU da
NI CE (CF [...]) – avv. A. Tarlazzi, I. Schiavi
Tessitore;
- ricorrente
1. Con ricorso depositato in data 12.9.2024 è stata proposta da NI CE domanda di ammissione alla procedura di liquidazione controllata ex artt. 268 e ss. di cui al
d.lgs. 14/2019 e ss. modifiche (CCII).
2. Sussiste ex art. 27 CCII la competenza del Tribunale di Bologna, avendo la ricorrente la residenza, corrispondente al centro principale dei propri interessi, in Bologna (cfr. art. 27,
III comma, lett. b).
In via generale, si devono ritenere applicabili al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata gli artt. 65 e 66 CCII (Sezione I – Disposizioni di carattere generale alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento). L'art. 270, V comma, CCII consente inoltre, per i casi non regolati dal capo IX, di applicare – purché compatibili – le disposizioni sul procedimento unitario di cui al Titolo III (Strumenti di regolazione della crisi
e dell'insolvenza – artt. 26 e ss. CCII).
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Le norme disciplinanti il procedimento unitario, così come quelle dedicate alle procedure di sovraindebitamento, non impongono alcuna integrazione del contraddittorio nel caso di domanda di regolazione della crisi o dell'insolvenza proveniente dal debitore.
Le considerazioni espresse riguardo la applicabilità delle norme in materia di procedimento unitario, inducono a ritenere necessario verificare se – nel caso di domanda di apertura della liquidazione controllata proposta dal debitore – debba farsi applicazione delle previsioni dell'art. 39, I comma, CCII che descrive la documentazione che il debitore deve depositare unitamente alla domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza.
Al riguardo va osservato che l'art. 269 CCII non contiene alcuna previsione specifica in punto a documentazione da allegare alla domanda, ma al secondo comma dispone che l'OCC nella propria relazione “esponga una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda”. In funzione di tale verifica, pertanto, dovrà essere depositata unitamente al ricorso almeno la documentazione già prevista all'art.
14ter l. 3/2012 in materia di liquidazione del patrimonio (cfr. Tribunale Verona, 20 settembre
2022, pubblicata su www.ilcaso.it).
Nel caso di debitore persona fisica non esercente attività di impresa, in particolare, appare necessario – anche alla luce delle previsioni dell'art. 67, II comma, in materia di ristrutturazione dei debiti del consumatore – produrre i seguenti documenti: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni o, nel caso in cui non siano state presentate, la relativa dichiarazione negativa e l'indicazione delle ragioni dell'omessa presentazione;
2) inventario dei beni del ricorrente;
3) elenco dei creditori, con specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione per ciascuno soggetto del domicilio digitale;
4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (anche in funzione delle scelte che il liquidatore dovrà compiere ai sensi dell'art. 274, II comma, CCII) e, in caso negativo, la dichiarazione del debitore di omessa esecuzione di atti dispositivi;
5) stato di famiglia, provvedimenti relativi ad obblighi di mantenimento, stipendi (o pensioni) ed altre entrate del debitore, elenco delle spese necessarie al mantenimento del debitore e della famiglia, fornendo specifiche indicazioni con riguardo all'intero reddito familiare (indicazioni necessarie per consentire al Tribunale di adottare i provvedimenti di cui all'art. 268, IV comma, lett. b CCII).
A corredo del ricorso introduttivo, sono stati depositati e acquisiti gli atti e i documenti richiesti dal dettato normativo ut supra richiamato.
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3. Al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata redatta dal Gestore della crisi, Collegio dell'OCC dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, contenente la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal ricorrente a corredo della domanda, oltreché l'analisi della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore come previsto dall'art. 269, II comma, CCII.
Dalla narrativa dell'istanza e dalla documentazione allegata risulta altresì che la ricorrente si trova in stato di sovraindebitamento (inteso nella fattispecie in esame come lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore ex art. 2, I comma, lett. d).
I debiti hanno un carattere misto, poiché sono stati assunti sia per motivi familiari e personali, anche in relazione a mutui e finanziamenti a suo tempo assunti con il coniuge, poi separato, e che non risulta aver versato contributi per il mantenimento della figlia negli ultimi anni ;
sia – la maggior parte - in relazione ad una attività di impresa (tabaccheria) cessata nel
2017, particolarmente ingenti (fiscali e previdenziali). Il prospetto di cui alla relazione dell'OCC, escluse le prededuzioni, espone un passivo di euro 319.309,38 in privilegio e di euro 96.257,34 in chirografo.
Ricorrono inoltre i presupposti di cui all'art. 2, I comma, lett. c) in quanto il debitore, persona fisica, non risulta assoggettabile a liquidazione giudiziale ovvero ad altra procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza.
La domanda, pertanto, può essere accolta.
4. La ricorrente non risulta proprietaria all'attualità di beni immobili né di veicoli. E' titolare di diritto di assegnazione/abitazione nella casa ex coniugale, dove risiede con un figlio e una figlia, il primo minorenne, economicamente non autosufficienti.
La casa di abitazione, di cui era comproprietaria per un mezzo, è stata oggetto di esecuzione immobiliare promossa dal condominio per oneri inevasi, venduta con ricavato di euro
155.000;
udienza per il riparto fissata al 26.9.2024. Il Liquidatore potrà subentrare nella procedura ancora aperta.
Nell'all. 7 al ricorso figura una modesta quota di partecipazione sociale in una s.r.l , che il liquidatore valuterà.
Mette a disposizione il (modesto) TFR maturato e maturando nel triennio di riferimento.
Il compenso dei difensori verrà onorato dalla madre della ricorrente (doc. 14).
La ricorrente risulta attualmente lavoratrice dipendente - dallo scorso anno - con stipendio mensile di circa 750-800 euro per 14 mensilità;
ha inoltre un rapporto di Co.co.co. con
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l'impresa gestita dalla madre (dal 2017;
tabaccheria allo stesso indirizzo della sua precedente) con circa euro 300 mensili.
La procedura di liquidazione controllata può aver riguardo – come richiesto da parte ricorrente – anche ai crediti futuri oggetto di cessione, in assegnazione quanto – al pari del restante patrimonio – gli stessi costituiscono una risorsa che può essere posta a disposizione di tutti i creditori concorsuali. Del resto, già nel vigore della legge 3/2012, si era comunemente affermato che la norma che consentiva la falcidia e la ristrutturazione anche dei debiti derivanti da contratti di finanziamento (art. 8, comma I bis), se pur dettata solo per l'accordo ed il piano del consumatore, potesse trovare applicazione anche per la liquidazione del patrimonio. Tale conclusione vale certamente anche nell'attuale contesto della liquidazione controllata, caratterizzata – al pari della liquidazione giudiziale – dallo spossessamento dei beni del debitore (art. 275, II comma, CCII attribuisce al liquidatore l'amministrazione dei beni che compongono il
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI
Riunito in Camera di Consiglio e composto da:
Dott. Michele GUERNELLI - Presidente rel. est.
Dott. Maurizio ATZORI - Giudice
Dott.ssa Alessandra MIRABELLI - Giudice pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
Nella procedura per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata promossa con istanza N. 251/2024 RG. PU da
NI CE (CF [...]) – avv. A. Tarlazzi, I. Schiavi
Tessitore;
- ricorrente
1. Con ricorso depositato in data 12.9.2024 è stata proposta da NI CE domanda di ammissione alla procedura di liquidazione controllata ex artt. 268 e ss. di cui al
d.lgs. 14/2019 e ss. modifiche (CCII).
2. Sussiste ex art. 27 CCII la competenza del Tribunale di Bologna, avendo la ricorrente la residenza, corrispondente al centro principale dei propri interessi, in Bologna (cfr. art. 27,
III comma, lett. b).
In via generale, si devono ritenere applicabili al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata gli artt. 65 e 66 CCII (Sezione I – Disposizioni di carattere generale alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento). L'art. 270, V comma, CCII consente inoltre, per i casi non regolati dal capo IX, di applicare – purché compatibili – le disposizioni sul procedimento unitario di cui al Titolo III (Strumenti di regolazione della crisi
e dell'insolvenza – artt. 26 e ss. CCII).
pagina 1 di 11
Le norme disciplinanti il procedimento unitario, così come quelle dedicate alle procedure di sovraindebitamento, non impongono alcuna integrazione del contraddittorio nel caso di domanda di regolazione della crisi o dell'insolvenza proveniente dal debitore.
Le considerazioni espresse riguardo la applicabilità delle norme in materia di procedimento unitario, inducono a ritenere necessario verificare se – nel caso di domanda di apertura della liquidazione controllata proposta dal debitore – debba farsi applicazione delle previsioni dell'art. 39, I comma, CCII che descrive la documentazione che il debitore deve depositare unitamente alla domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza.
Al riguardo va osservato che l'art. 269 CCII non contiene alcuna previsione specifica in punto a documentazione da allegare alla domanda, ma al secondo comma dispone che l'OCC nella propria relazione “esponga una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda”. In funzione di tale verifica, pertanto, dovrà essere depositata unitamente al ricorso almeno la documentazione già prevista all'art.
14ter l. 3/2012 in materia di liquidazione del patrimonio (cfr. Tribunale Verona, 20 settembre
2022, pubblicata su www.ilcaso.it).
Nel caso di debitore persona fisica non esercente attività di impresa, in particolare, appare necessario – anche alla luce delle previsioni dell'art. 67, II comma, in materia di ristrutturazione dei debiti del consumatore – produrre i seguenti documenti: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni o, nel caso in cui non siano state presentate, la relativa dichiarazione negativa e l'indicazione delle ragioni dell'omessa presentazione;
2) inventario dei beni del ricorrente;
3) elenco dei creditori, con specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione per ciascuno soggetto del domicilio digitale;
4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (anche in funzione delle scelte che il liquidatore dovrà compiere ai sensi dell'art. 274, II comma, CCII) e, in caso negativo, la dichiarazione del debitore di omessa esecuzione di atti dispositivi;
5) stato di famiglia, provvedimenti relativi ad obblighi di mantenimento, stipendi (o pensioni) ed altre entrate del debitore, elenco delle spese necessarie al mantenimento del debitore e della famiglia, fornendo specifiche indicazioni con riguardo all'intero reddito familiare (indicazioni necessarie per consentire al Tribunale di adottare i provvedimenti di cui all'art. 268, IV comma, lett. b CCII).
A corredo del ricorso introduttivo, sono stati depositati e acquisiti gli atti e i documenti richiesti dal dettato normativo ut supra richiamato.
pagina 2 di 11
3. Al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata redatta dal Gestore della crisi, Collegio dell'OCC dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, contenente la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal ricorrente a corredo della domanda, oltreché l'analisi della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore come previsto dall'art. 269, II comma, CCII.
Dalla narrativa dell'istanza e dalla documentazione allegata risulta altresì che la ricorrente si trova in stato di sovraindebitamento (inteso nella fattispecie in esame come lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore ex art. 2, I comma, lett. d).
I debiti hanno un carattere misto, poiché sono stati assunti sia per motivi familiari e personali, anche in relazione a mutui e finanziamenti a suo tempo assunti con il coniuge, poi separato, e che non risulta aver versato contributi per il mantenimento della figlia negli ultimi anni ;
sia – la maggior parte - in relazione ad una attività di impresa (tabaccheria) cessata nel
2017, particolarmente ingenti (fiscali e previdenziali). Il prospetto di cui alla relazione dell'OCC, escluse le prededuzioni, espone un passivo di euro 319.309,38 in privilegio e di euro 96.257,34 in chirografo.
Ricorrono inoltre i presupposti di cui all'art. 2, I comma, lett. c) in quanto il debitore, persona fisica, non risulta assoggettabile a liquidazione giudiziale ovvero ad altra procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza.
La domanda, pertanto, può essere accolta.
4. La ricorrente non risulta proprietaria all'attualità di beni immobili né di veicoli. E' titolare di diritto di assegnazione/abitazione nella casa ex coniugale, dove risiede con un figlio e una figlia, il primo minorenne, economicamente non autosufficienti.
La casa di abitazione, di cui era comproprietaria per un mezzo, è stata oggetto di esecuzione immobiliare promossa dal condominio per oneri inevasi, venduta con ricavato di euro
155.000;
udienza per il riparto fissata al 26.9.2024. Il Liquidatore potrà subentrare nella procedura ancora aperta.
Nell'all. 7 al ricorso figura una modesta quota di partecipazione sociale in una s.r.l , che il liquidatore valuterà.
Mette a disposizione il (modesto) TFR maturato e maturando nel triennio di riferimento.
Il compenso dei difensori verrà onorato dalla madre della ricorrente (doc. 14).
La ricorrente risulta attualmente lavoratrice dipendente - dallo scorso anno - con stipendio mensile di circa 750-800 euro per 14 mensilità;
ha inoltre un rapporto di Co.co.co. con
pagina 3 di 11
l'impresa gestita dalla madre (dal 2017;
tabaccheria allo stesso indirizzo della sua precedente) con circa euro 300 mensili.
La procedura di liquidazione controllata può aver riguardo – come richiesto da parte ricorrente – anche ai crediti futuri oggetto di cessione, in assegnazione quanto – al pari del restante patrimonio – gli stessi costituiscono una risorsa che può essere posta a disposizione di tutti i creditori concorsuali. Del resto, già nel vigore della legge 3/2012, si era comunemente affermato che la norma che consentiva la falcidia e la ristrutturazione anche dei debiti derivanti da contratti di finanziamento (art. 8, comma I bis), se pur dettata solo per l'accordo ed il piano del consumatore, potesse trovare applicazione anche per la liquidazione del patrimonio. Tale conclusione vale certamente anche nell'attuale contesto della liquidazione controllata, caratterizzata – al pari della liquidazione giudiziale – dallo spossessamento dei beni del debitore (art. 275, II comma, CCII attribuisce al liquidatore l'amministrazione dei beni che compongono il
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