Trib. Novara, sentenza 21/01/2025, n. 28
TRIB Novara
Sentenza
21 gennaio 2025
Sentenza
21 gennaio 2025
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TRIB Novara
Sentenza
21 gennaio 2025
Sentenza
21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 1197/2022
TRIBUNALE di NOVARA
Prima CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1197/2022 tra
LE NI ([...]) e RU ST (C.F.
[...]), con l'avv. VIGNATI ALESSANDRO;
ATTORE/I
e
IM S.P.A. (00488410010), con l'avv. ANTONIELLI MARINA MARIA;
CONVENUTO/I
FIBERCOP S.P.A. (11459900962), con l'avv. PAOLO DE ANGELIS;
TERZO CHIAMATO
All'udienza del 21 gennaio 2025, alle ore 9.30, sono collegati da remoto alla stanza virtuale del magistrato: per LE NI e RU ST, l'avv. VIGNATI ALESSANDRO;
per TELECOM ITALIA S.P.A. O IM S.P.A., l'avv. ANTONIELLI MARINA MARIA;
per FIBERCOP SPA l'avv. PAOLO DE ANGELIS.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
La difesa di parte attrice precisa le conclusioni e discute la causa nel seguente modo: “preciso le conclusioni come in atti che richiamo integralmente anche ai fini della discussione nel merito”.
La difesa di parte convenuta precisa le conclusioni e discute la causa nel seguente modo: “preciso le conclusioni come in atti che richiamo integralmente anche ai fini della discussione nel merito;
osservo soltanto, per non ripetermi, che l'affermazione per la quale un palo di 33 cm determini un'occupazione di 1 mq è del tutto errata”.
La difesa della terza chiamata precisa le conclusioni e discute la causa nel seguente modo: “preciso le conclusioni come in atti che richiamo integralmente anche ai fini della discussione nel merito”.
Alle ore 9.40, terminata la discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione a verbale d'udienza.
Alle ore 16.45, terminata la camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc, avente il seguente dispositivo:
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda o eccezione disattesa e/o assorbita, così dispone:
pagina 1 di 18
- dichiarare illegittima l'installazione del palo per il sostegno dei cavi telefonici a suo tempo operata dalla convenuta IM SPA sul fondo di proprietà degli attori (individuato al Catasto dei Terreni del Comune di Castelletto Sopra Ticino al Foglio 6, Part. 181), in quanto imposizione indebita di servitù per impianti di comunicazioni elettroniche;
- condanna ER S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, a provvedere, a proprie cure e spese, alla rimozione del palo oggetto del presente giudizio attualmente in essere sul fondo anche di proprietà degli attori, con conseguente ripristino, per quanto occorrente, dello stato dei luoghi;
- compensa integralmente fra le parti in causa le spese di lite del presente giudizio.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale d'udienza odierna.
Così deciso dal Tribunale di Novara in data 21 gennaio 2025, ore 16.45.
Il Giudice
dott. Massimo Roberti
pagina 2 di 18 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimo Roberti ha pronunciato ex art. 281 sexies cpc, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1197/2022 promossa da:
LE NI ([...]) e RU ST (C.F. [...]), con l'avv. VIGNATI ALESSANDRO;
ATTORE/I
e
IM S.P.A. (00488410010), con l'avv. ANTONIELLI MARINA MARIA;
CONVENUTO/I
FIBERCOP S.P.A. (11459900962), con l'avv. PAOLO DE ANGELIS;
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 20 maggio 2022 LE IN e RU TR, premesso di essere comproprietari di un complesso immobiliare sito in Castelletto Sopra Ticino (NO), via Sempione n. 84, acquistato con atto pubblico del 7 maggio 1987, con strada privata che permette l'accesso ai fondi adiacenti, altrimenti interclusi, contestavano che nel corso del 2011 IM provvedeva – senza preventivo accordo con i proprietari del fondo interessato, né autorizzazione comunale o pronuncia giudiziale alcuna – ad installare abusivamente, all'ingresso della predetta strada, un palo per il sostegno di cavi per la telefonia fissa ed il servizio dati, destinato a servire immobili di proprietà di terzi. Tale installazione, in tesi attorea, in quanto arbitraria e non concordata, oltre a rappresentare un'indebita occupazione del fondo privato, ha creato nel tempo diversi disagi agli attori, posto che la stradina in questione è utilizzata (quale unico ingresso) anche da chi deve accedere alla banchina limitrofa per il varo o l'alaggio delle imbarcazioni private, sicché il palo ivi installato rende più difficoltose le relative manovre, con conseguenti lamentele e rimostranze nei confronti dei pur incolpevoli proprietari del fondo.
L'intimazione verso IM per la rimozione del palo eseguita con PEC del 18 marzo 2021, rimaneva priva di riscontro.
Una relazione tecnica degli attori che confermerebbe la natura abusiva dell'installazione, ha collocato temporalmente l'installazione di un primo manufatto “provvisorio” nel gennaio 2011, e ha offerto un pagina 3 di 18
calcolo del danno legato all'illegittima occupazione protrattasi in tutti questi anni quantificandolo in euro 44.000,00.
Sulla scorta di quanto precede gli attori assumevano le conclusioni rassegnate in atti.
Con comparsa di risposta ritualmente depositata IM S.p.A. chiedeva, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda avversaria per il mancato previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex D.lgs. 28/2010, nonché l'inammissibilità dell'azione avversaria per carenza di legittimazione attiva degli attori e per carenza di legittimazione passiva di IM S.p.A. Nel merito chiedeva, in via principale, il rigetto dell'azione avversaria in quanto infondata in fatto e in diritto e, in via subordinata, la riduzione del danno ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227, secondo comma, cod. civ.
Con ordinanza 7 giugno 2022 il Giudice disponeva che l'udienza chiamata per il 6 ottobre 2022 avesse luogo “mediante lo scambio e il deposito in telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”, assegnando alle parti “termine sino a 5 giorni prima dell'udienza per il deposito telematico delle predette note scritte”.
Nelle note scritte autorizzate del 29 settembre 2022 gli attori, alla luce dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata da IM e “avendo interesse all'integrazione del contraddittorio”, formulavano istanza ex art. 269, terzo comma. cod. proc. civ., per essere autorizzati alla chiamata in causa di ER S.p.A.
All'udienza cartolare del 6 ottobre 2022, il Giudice, ritenute infondate le eccezioni di improcedibilità del giudizio per mancato esperimento della mediazione e di “difetto di legittimazione attiva in capo a parte attrice”, e ritenuto, invece, “che in punto legittimazione passiva debba assumersi decisione anche al fine di evitare l'incremento delle parti eventualmente costituite in giudizio con conseguente incremento dei costi…”, fissava “udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale della causa in punto legittimazione passiva di parte convenuta, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, al giorno 15 febbraio 2023, ore 9.25, con termine fino a 10 giorni prima per il deposito di note conclusive”.
Con sentenza ex art. 281 sexies cod. proc. civ. resa all'esito dell'udienza del 15 febbraio 2023, il
Tribunale disponeva “la rimessione della presente causa sul ruolo onde consentire a parte convenuta di chiamare in causa la società terza indicata in atti, dandosi contestualmente atto che con separata ordinanza saranno assunti i provvedimenti opportuni in relazione a quanto deciso con la presente sentenza”.
Con ordinanza del 13 giugno 2023, il Giudice, viste le previsioni dell'art. 269 cod. proc. civ., autorizzava “parte convenuta alla chiamata in causa della terza ER S.p.A. fissando nuova udienza per il giorno 13 novembre 2023”.
Notificato l'atto di chiamata in causa di terzo ex artt. 106 e 269 cod. proc. civ., si costituiva in giudizio ER S.p.A. dando atto di essere “subentrata nella titolarità della rete telefonica secondaria di IM (per atto notaio Marchetti di Milano del 29.3.2021)”, e chiedendo, in via principale, il rigetto dell'azione avversaria per difetto di legittimazione attiva di parte attrice e, comunque, per “la infondatezza delle avverse pretese e la inesistenza di pregiudizi”. In via subordinata “nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale riconoscesse la legittimità – anche parziale delle avverse domande” la società terza chiamata chiedeva limitarsi “il riconoscimento dell'indennizzo alle sole annualità decorrenti dalla manifestazione della pretesa (2021) e nella misura ritenuta congrua da stimarsi in non più di € 100,00 ad anno, detratta la componente di corresponsabilità ex art. 1227 c.c. e limitata alle quote di titolarità di effettiva spettanza degli attori” con rigetto della “domanda ex art. 614 bis cpc”.
All'udienza cartolare del 13 novembre 2023, concessi i termini istruttori ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ. “da intendersi decorrenti dall'1 dicembre 2023”, la causa veniva chiamata per l'udienza del 4 marzo 2024 per l'esame delle eventuali istanze istruttorie.
pagina 4 di 18
Scambiate le memorie di rito e le successive note scritte autorizzate, all'udienza cartolare del 4 marzo
2024, il Tribunale ammetteva “parte attrice alla prova per testi richiesta con la memoria del 30.1.2024” e parte convenuta alla prova contraria, rinviando la causa all'udienza del 29 maggio 2024 per l'assunzione delle prove orali.
Escussi i testi, all'esito dell'udienza del 29 maggio 2024, il Giudice fissava “udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale della causa ex art. 281 sexies cpc al giorno 21.1.2025, ore 9.25, con termine alle parti fino a 10 giorni prima per il deposito di note conclusive”.
La difesa di parte attrice nel corso del giudizio ha proposto le seguenti difese:
1) l'istruttoria espletata ha avvalorato la prospettazione dei fatti operata da parte attrice. In particolare, tutti i testimoni escussi (tanto la
TRIBUNALE di NOVARA
Prima CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1197/2022 tra
LE NI ([...]) e RU ST (C.F.
[...]), con l'avv. VIGNATI ALESSANDRO;
ATTORE/I
e
IM S.P.A. (00488410010), con l'avv. ANTONIELLI MARINA MARIA;
CONVENUTO/I
FIBERCOP S.P.A. (11459900962), con l'avv. PAOLO DE ANGELIS;
TERZO CHIAMATO
All'udienza del 21 gennaio 2025, alle ore 9.30, sono collegati da remoto alla stanza virtuale del magistrato: per LE NI e RU ST, l'avv. VIGNATI ALESSANDRO;
per TELECOM ITALIA S.P.A. O IM S.P.A., l'avv. ANTONIELLI MARINA MARIA;
per FIBERCOP SPA l'avv. PAOLO DE ANGELIS.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
La difesa di parte attrice precisa le conclusioni e discute la causa nel seguente modo: “preciso le conclusioni come in atti che richiamo integralmente anche ai fini della discussione nel merito”.
La difesa di parte convenuta precisa le conclusioni e discute la causa nel seguente modo: “preciso le conclusioni come in atti che richiamo integralmente anche ai fini della discussione nel merito;
osservo soltanto, per non ripetermi, che l'affermazione per la quale un palo di 33 cm determini un'occupazione di 1 mq è del tutto errata”.
La difesa della terza chiamata precisa le conclusioni e discute la causa nel seguente modo: “preciso le conclusioni come in atti che richiamo integralmente anche ai fini della discussione nel merito”.
Alle ore 9.40, terminata la discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione a verbale d'udienza.
Alle ore 16.45, terminata la camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc, avente il seguente dispositivo:
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda o eccezione disattesa e/o assorbita, così dispone:
pagina 1 di 18
- dichiarare illegittima l'installazione del palo per il sostegno dei cavi telefonici a suo tempo operata dalla convenuta IM SPA sul fondo di proprietà degli attori (individuato al Catasto dei Terreni del Comune di Castelletto Sopra Ticino al Foglio 6, Part. 181), in quanto imposizione indebita di servitù per impianti di comunicazioni elettroniche;
- condanna ER S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, a provvedere, a proprie cure e spese, alla rimozione del palo oggetto del presente giudizio attualmente in essere sul fondo anche di proprietà degli attori, con conseguente ripristino, per quanto occorrente, dello stato dei luoghi;
- compensa integralmente fra le parti in causa le spese di lite del presente giudizio.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale d'udienza odierna.
Così deciso dal Tribunale di Novara in data 21 gennaio 2025, ore 16.45.
Il Giudice
dott. Massimo Roberti
pagina 2 di 18 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimo Roberti ha pronunciato ex art. 281 sexies cpc, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1197/2022 promossa da:
LE NI ([...]) e RU ST (C.F. [...]), con l'avv. VIGNATI ALESSANDRO;
ATTORE/I
e
IM S.P.A. (00488410010), con l'avv. ANTONIELLI MARINA MARIA;
CONVENUTO/I
FIBERCOP S.P.A. (11459900962), con l'avv. PAOLO DE ANGELIS;
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 20 maggio 2022 LE IN e RU TR, premesso di essere comproprietari di un complesso immobiliare sito in Castelletto Sopra Ticino (NO), via Sempione n. 84, acquistato con atto pubblico del 7 maggio 1987, con strada privata che permette l'accesso ai fondi adiacenti, altrimenti interclusi, contestavano che nel corso del 2011 IM provvedeva – senza preventivo accordo con i proprietari del fondo interessato, né autorizzazione comunale o pronuncia giudiziale alcuna – ad installare abusivamente, all'ingresso della predetta strada, un palo per il sostegno di cavi per la telefonia fissa ed il servizio dati, destinato a servire immobili di proprietà di terzi. Tale installazione, in tesi attorea, in quanto arbitraria e non concordata, oltre a rappresentare un'indebita occupazione del fondo privato, ha creato nel tempo diversi disagi agli attori, posto che la stradina in questione è utilizzata (quale unico ingresso) anche da chi deve accedere alla banchina limitrofa per il varo o l'alaggio delle imbarcazioni private, sicché il palo ivi installato rende più difficoltose le relative manovre, con conseguenti lamentele e rimostranze nei confronti dei pur incolpevoli proprietari del fondo.
L'intimazione verso IM per la rimozione del palo eseguita con PEC del 18 marzo 2021, rimaneva priva di riscontro.
Una relazione tecnica degli attori che confermerebbe la natura abusiva dell'installazione, ha collocato temporalmente l'installazione di un primo manufatto “provvisorio” nel gennaio 2011, e ha offerto un pagina 3 di 18
calcolo del danno legato all'illegittima occupazione protrattasi in tutti questi anni quantificandolo in euro 44.000,00.
Sulla scorta di quanto precede gli attori assumevano le conclusioni rassegnate in atti.
Con comparsa di risposta ritualmente depositata IM S.p.A. chiedeva, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda avversaria per il mancato previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex D.lgs. 28/2010, nonché l'inammissibilità dell'azione avversaria per carenza di legittimazione attiva degli attori e per carenza di legittimazione passiva di IM S.p.A. Nel merito chiedeva, in via principale, il rigetto dell'azione avversaria in quanto infondata in fatto e in diritto e, in via subordinata, la riduzione del danno ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227, secondo comma, cod. civ.
Con ordinanza 7 giugno 2022 il Giudice disponeva che l'udienza chiamata per il 6 ottobre 2022 avesse luogo “mediante lo scambio e il deposito in telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”, assegnando alle parti “termine sino a 5 giorni prima dell'udienza per il deposito telematico delle predette note scritte”.
Nelle note scritte autorizzate del 29 settembre 2022 gli attori, alla luce dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata da IM e “avendo interesse all'integrazione del contraddittorio”, formulavano istanza ex art. 269, terzo comma. cod. proc. civ., per essere autorizzati alla chiamata in causa di ER S.p.A.
All'udienza cartolare del 6 ottobre 2022, il Giudice, ritenute infondate le eccezioni di improcedibilità del giudizio per mancato esperimento della mediazione e di “difetto di legittimazione attiva in capo a parte attrice”, e ritenuto, invece, “che in punto legittimazione passiva debba assumersi decisione anche al fine di evitare l'incremento delle parti eventualmente costituite in giudizio con conseguente incremento dei costi…”, fissava “udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale della causa in punto legittimazione passiva di parte convenuta, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, al giorno 15 febbraio 2023, ore 9.25, con termine fino a 10 giorni prima per il deposito di note conclusive”.
Con sentenza ex art. 281 sexies cod. proc. civ. resa all'esito dell'udienza del 15 febbraio 2023, il
Tribunale disponeva “la rimessione della presente causa sul ruolo onde consentire a parte convenuta di chiamare in causa la società terza indicata in atti, dandosi contestualmente atto che con separata ordinanza saranno assunti i provvedimenti opportuni in relazione a quanto deciso con la presente sentenza”.
Con ordinanza del 13 giugno 2023, il Giudice, viste le previsioni dell'art. 269 cod. proc. civ., autorizzava “parte convenuta alla chiamata in causa della terza ER S.p.A. fissando nuova udienza per il giorno 13 novembre 2023”.
Notificato l'atto di chiamata in causa di terzo ex artt. 106 e 269 cod. proc. civ., si costituiva in giudizio ER S.p.A. dando atto di essere “subentrata nella titolarità della rete telefonica secondaria di IM (per atto notaio Marchetti di Milano del 29.3.2021)”, e chiedendo, in via principale, il rigetto dell'azione avversaria per difetto di legittimazione attiva di parte attrice e, comunque, per “la infondatezza delle avverse pretese e la inesistenza di pregiudizi”. In via subordinata “nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale riconoscesse la legittimità – anche parziale delle avverse domande” la società terza chiamata chiedeva limitarsi “il riconoscimento dell'indennizzo alle sole annualità decorrenti dalla manifestazione della pretesa (2021) e nella misura ritenuta congrua da stimarsi in non più di € 100,00 ad anno, detratta la componente di corresponsabilità ex art. 1227 c.c. e limitata alle quote di titolarità di effettiva spettanza degli attori” con rigetto della “domanda ex art. 614 bis cpc”.
All'udienza cartolare del 13 novembre 2023, concessi i termini istruttori ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ. “da intendersi decorrenti dall'1 dicembre 2023”, la causa veniva chiamata per l'udienza del 4 marzo 2024 per l'esame delle eventuali istanze istruttorie.
pagina 4 di 18
Scambiate le memorie di rito e le successive note scritte autorizzate, all'udienza cartolare del 4 marzo
2024, il Tribunale ammetteva “parte attrice alla prova per testi richiesta con la memoria del 30.1.2024” e parte convenuta alla prova contraria, rinviando la causa all'udienza del 29 maggio 2024 per l'assunzione delle prove orali.
Escussi i testi, all'esito dell'udienza del 29 maggio 2024, il Giudice fissava “udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale della causa ex art. 281 sexies cpc al giorno 21.1.2025, ore 9.25, con termine alle parti fino a 10 giorni prima per il deposito di note conclusive”.
La difesa di parte attrice nel corso del giudizio ha proposto le seguenti difese:
1) l'istruttoria espletata ha avvalorato la prospettazione dei fatti operata da parte attrice. In particolare, tutti i testimoni escussi (tanto la
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