Trib. Padova, sentenza 10/12/2024, n. 1932
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Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle
persone dei seguenti magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente
dott. Luisa Bettio Giudice rel.
dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n°6469/2023 R.G promossa con ricorso
depositato il 15/11/2023
da
con l'avv. RIOLINO FEDERICA Parte_1
ricorrente
contro
, con l'avv. CORNOLO' ANDREA Controparte_1
convenuto
e con l'intervento del P.M.
oggetto: separazione giudiziale
In data 13.11.2024 le parti presentavano le seguenti conclusioni congiunte:
“Nel merito,
dichiarare la separazione personale dei coniugi e alle Controparte_1 Parte_1
seguenti condizioni:
- autorizzare i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto;
2
- disporre l'affidamento condiviso dei minori e con collocamento e Persona_1 Per_2
residenza anagrafica presso la madre nella casa sita a Padova (PD), Via Ansuino da Forlì n.
68/c;
Il padre potrà stare con i figli ogni volta che vorrà, compatibilmente con le proprie
esigenze lavorative e le esigenze scolastiche ed extrascolastiche dei minori, indicativamente
secondo i seguenti turni di responsabilità genitoriale:
- un giorno infrasettimanale, dall'uscita di scuola dei figli fino alle ore 21.00
- un weekend alternato, dal venerdì al sabato, oppure dal sabato alla domenica, a seconda dei
turni lavorativi del padre, dalla fine dell'orario scolastico, oppure dalle ore 9.00 alle ore 21.00
del giorno successivo.
- Per quanto attiene alle vacanze estive, i figli trascorreranno un periodo di almeno quindici
giorni, anche consecutivi, con ciascuno dei genitori, da definirsi tenuto conto dei giorni di ferie
di cui godranno entrambi i ricorrenti e delle vacanze scolastiche del minore. Il periodo dovrà
essere concordato entro il giorno 30 giugno di ogni anno.
- Durante il periodo natalizio, i figli trascorreranno con ciascuno dei genitori almeno sette
giorni: i genitori alterneranno di anno in anno il periodo comprendente il Natale ed il periodo
comprendente il Capodanno, di modo che il genitore che ha trascorso con i figli il Natale
trascorrerà con loro il Capodanno nell'anno successivo. Nell'anno in cui i minori
trascorreranno il Natale con uno dei genitori, l'altro coniuge lo terrà con sé il giorno della
Vigilia.
- Per quanto riguarda le festività pasquali, i minori trascorreranno con ciascun genitore almeno
tre giorni, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo;
lo stesso
dicasi per il giorno del compleanno.
- Nel giorno del compleanno di ciascun genitore, invece, i figli trascorreranno la sera con il
genitore che compie gli anni e lo stesso vale per la festa della mamma e del papà. Non appena
disponibile, il sig. comunicherà alla sig.ra il calendario mensile dei propri CP_1 Pt_2
turni lavorativi e si concorderanno i giorni che il padre trascorrerà con i figli;
2
3
- disporre l'assegnazione della casa familiare sita in Tezze sul Brenta (VI), Via Don A. Grotto n
44, con gli arredi ivi esistenti, alsig. , atteso che la sig.ra si è Controparte_1 Pt_2
già trasferita in separato alloggio;
- disporre a carico del padre un assegno di mantenimento dei minori pari a complessivi €
250,00, rivalutabili annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al rimborso 50% delle spese
straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Padova;
- disporre che l'assegno unico sia percepito interamente, nella misura del 100%, alla madre
collocataria.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15/11/2023, la sig.ra , premettendo che: Pt_1
- contraeva matrimonio con il sig. in data 7.07.2018 in Tezze Controparte_1
Sul Brenta (VI);
- dalla loro unione nascevano due figli: , il 20/11/2018, e il Persona_1 Per_2
14/03/2021;
- dal 02/08/2023 la signora ha trasferito la propria residenza e quella dei Pt_1
figli a Padova (PD), via Ansuino Da Forlì 68/c;
- vive in un alloggio condotto in locazione temporanea, sostenendo un canone di €
350,00 mensili;
- la ricorrente lavora saltuariamente come assistente domestica a chiamata,
percependo un importo variabile dai € 500,00 ai € 700,00 circa mensili;
- il marito, secondo quanto è noto alla moglie, lavora presso una ditta di Castelfranco
Veneto come operaio e percepisce uno stipendio di circa € 1.200-1.300,00;
egli, inoltre,
percepisce l'assegno unico di circa € 400,00 mensili;
-il sig. è in carico al CSM di Bassano del Grappa;
CP_1
- la comunione materiale e spirituale dei coniugi si andava progressivamente
deteriorando a causa degli atteggiamenti prevaricatori e aggressivi
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