Trib. Chieti, sentenza 03/01/2025, n. 4

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Chieti, sentenza 03/01/2025, n. 4
Giurisdizione : Trib. Chieti
Numero : 4
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 1971/2021
Tribunale Ordinario di Chieti
SEZIONE CIVILE
In nome del Popolo Italiano

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gianluca Falco, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado, iscritta al n. r.g. 1971/2021, promossa da:
US RE LT S.R.L. (C.F.: 02591840695), con sede legale a Chieti, rappresentata e difesa dall'Avv. Michael Maranca, elettivamente domiciliata come in atti.
ATTRICE contro

AN TT (C.F.: [...]), rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenza
Romano, elettivamente domiciliata come in atti.
CONVENUTA con la chiamata in causa di

RO IA, quale titolare della agenzia immobiliare 'CASA & CASE' e della ditta “LEES IN
MORE”.
TERZO CHIAMATO CONTUMACE
OGGETTO: appalto

pagina 1 di 12 CONCLUSIONI

All'udienza del 16.9.24, svoltasi ex art. 127 ter c.p.c., le parti costituite hanno concluso come da rispettive note scritte:
L'attrice: “Voglia l'ill.mo Giudice adito, in ossequio alle risultanze processuali ed in accoglimento delle istanze attoree, disattesa e rigettata ogni contraria istanza e conclusione, Accertare e dichiarare
a) la sussistenza tra le parti di un contratto di appalto ex art. 1655 c.c. avente ad oggetto l'esecuzione di lavori di ristrutturazione presso l'immobile sito in Chieti (CH) alla Via F. Salomone 162, nonché dell'inadempimento della obbligazione da parte della committente sig.ra TI AN e della mora debendi della stessa;
b) il diritto dell'appaltatore OM RE ED RL, già OM RE Edilizia

RLs, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante, ad ottenere il versamento in suo favore della somma a saldo dovuta a titolo di corrispettivo per i lavori eseguiti, oltre interessi legali dalla data di maturazione al saldo come per legge;
c) il diritto dell'appaltatore OM RE ED

RL, già OM RE Edilizia RLs, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante, ad ottenere il versamento in suo favore della ulteriore somma ritenuta di giustizia da determinarsi in via equitativa a titolo di risarcimento del maggior danno patito e causato dall'inadempimento contrattuale della committente sig.ra TI AN e dalla mora debendi della stessa e, per l'effetto, condannare la sig.ra TT AN al pagamento in favore della US RE LT S.R.L., già
US RE EDILIZIA SRLS, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante1) della somma a saldo di € 9.351,99 oltre I.V.A. come per legge;
oltre interessi legali come per legge dalla data di maturazione al saldo;
2) dell'ulteriore somma ritenuta di giustizia determinata in via equitativa a titolo di risarcimento del maggior danno patito e causato dall'inadempimento contrattuale

e mora debendi della committente sig.ra TI AN;
3) delle somme a titolo di rimborso del contributo unificato e spese di CTU per un totale di € 997,52 (di cui € 237,00 a titolo di contributo unificato, ed € 760,52 per spese di CTU). Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre IVA

e CPA come per legge”.
La convenuta: “[…] L'odierna difesa, insiste per il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto, e nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea , ritenere e dichiarare il terzo chiamato in causa sig. PI SE, titolare dell'agenzia immobiliare
'Case&Case' e della ditta 'Lees in more' con sede in Chieti alla via Picena,179 tenuto a tenere
pagina 2 di 12 indenne, manlevare e pertanto condannare lo stesso, come sopra a corrispondere direttamente tutte le somme che risulteranno dovute dall'attore o comunque a rifondere alla sig.ra TI, tutte le somme che eventualmente la stessa sarà tenuta a corrispondere alla OM RE ,si riporta alle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta , e a tutti gli scritti difensivi depositati in specie alle memorie ex art.183 c.p.c. VI comma secondo e terzo termine”.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con l'atto introduttivo del presente giudizio, la US RE LT S.R.L. (di seguito,
US) ha agito nei confronti di AN TT, chiedendo al Tribunale di: “Accertare e dichiarare: a) la sussistenza tra le parti di un contratto di appalto ex art. 1655 c.c. avente ad oggetto
l'esecuzione di lavori di ristrutturazione presso l'immobile sito in Chieti (CH) alla Via F. Salomone
162, nonché dell'inadempimento della prestazione dovuta da parte della committente sig.ra TI
AN e della mora debendi;
b) il diritto dell'appaltatore OM RE ED RL, già OM RE

Edilizia RLs, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante, ad ottenere il versamento in suo favore della somma a saldo dovuta a titolo di corrispettivo per i lavori eseguiti, da intendersi anche quale danno emergente causato dall'inadempimento contrattuale della committente sig.ra
TI AN e dalla mora debendi;
c) il diritto dell'appaltatore OM RE ED RL […] ad ottenere il versamento in suo favore della somma da determinarsi in via equitativa a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante patito e causato dall'inadempimento contrattuale della committente sig.ra TI AN e dalla mora debendi e, per l'effetto, condannare la sig.ra

TT AN […] al pagamento in favore della US RE LT S.R.L., già US
RE EDILIZIA SRLS, […]: 1) della somma dovuta a titolo di saldo corrispettivo per i lavori eseguiti pari ad € 13.782,89 (euro tredicilasettecentottantadue,89), o altra differente ritenuta di giustizia da accertarsi anche a mezzo CTU, oltre interessi legali dalla data di maturazione sino al saldo. 2) della somma, da accertarsi in via equitativa, dovuta a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante patito. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge
pagina 3 di 12
A sostegno di tali domande, l'attrice ha dedotto, in sintesi per quanto d'interesse, che: nel 2019, essa aveva eseguito - su incarico della TT - lavori di ristrutturazione edilizia presso l'immobile di proprietà quest'ultima (sito in Chieti, Via Salomone 162), subentrando ad altra impresa, la KRM
S.R.L.;
l'ammontare complessivo dei lavori eseguiti dall'esponente era pari ad € 17.082,89, ma la
TT, pur avendo accettato i lavori senza riserve, si era limitata al saldo della fattura in acconto
n. n. 46/19 (pari a complessivi € 3.300,00), omettendo il pagamento del residuo;
sussisteva pertanto il diritto della esponente di ottenere la condanna della controparte, contrattualmente inadempiente, al pagamento del corrispettivo dell'appalto ancora dovuto ed al risarcimento del danno da lucro cessante, subito per avere dovuto rinunciare ad altri lavori nei cantieri.
2. AN TT – nel costituirsi tempestivamente in giudizio – ha chiesto in via preliminare la autorizzazione alla chiamata in causa di RO IA, quale titolare della agenzia immobiliare
'CASA & CASE' e della ditta LEES IN MORE e ha formulato le seguenti conclusioni: “[…] Nel merito, […], in via principale, respingere siccome del tutto inammissibili, infondate in fatto ed in diritto, non provate o come meglio, tutte le domande proposte contro la sig.ra TI;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea, ritenere e dichiarare il terzo chiamato in causa sig. PI SE , titolare dell'agenzia immobiliare

'Case&Case' e della ditta 'Lees in more' con sede in Chieti alla via Picena ,179 tenuto a tenere indenne, manlevare e pertanto condannare lo stesso, come sopra, a corrispondere direttamente tutte le somme che risulteranno dovute all'attore o comunque a rifondere alla sig.ra TI, tutte le somme che eventualmente la stessa sarà tenuta a corrispondere alla OM RE;
condannare parte attrice al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario
”.
A sostegno di tali domande ed eccezioni, la convenuta ha controdedotto, in sintesi per quanto
d'interesse, che: ella aveva affidato l'incarico di curare i lavori di ristrutturazione del proprio immobile non già alla attrice, bensì a PI SE, titolare sia della impresa 'Lees is OR”, sia dell'agenzia immobiliare 'Casa&Casa', con la intermediazione della quale ella nel 2019 aveva acquistato il predetto immobile;
ella aveva corrisposto il corrispettivo dei lavori (iniziati a maggio 2019) ora nelle mani del
IA (per complessivi €. 9300,00), ora alle varie ditte che avevano eseguito i vari lavori nell'immobile;
ella era venuta a sapere dell'ingresso della US in cantiere (avvenuto il 23.9.19) soltanto a fronte della richiesta stragiudiziale di quest'ultima (rivoltale nel 2021) di essere pagata dei
pagina 4 di 12
lavori di un appalto che ella non le aveva mai conferito;
la pretesa pecuniaria dell'attrice era quindi infondata (per non essere mai stato concluso tra le parti un contratto di appalto, tanto meno in forma scritta), ovvero - in subordine - era accoglibile applicando il prezziario regionale d'Abruzzo e previa detrazione dell'acconto incassato e del costo dei lavori eseguiti in precedenza dalle altre ditte;
in ogni caso, i lavori erano risultati incompleti e parzialmente viziati;
nel caso di accoglimento delle domande attoree, ella doveva essere manlevata dal IA, colpevole di avere incassato somme a lui non
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