Trib. Cagliari, sentenza 08/11/2024, n. 2391

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Cagliari, sentenza 08/11/2024, n. 2391
Giurisdizione : Trib. Cagliari
Numero : 2391
Data del deposito : 8 novembre 2024

Testo completo


TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Prima Sezione Civile, composto dei magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice relatore
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7590 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023,
promossa da:
nato in [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. PITTORRU MICHELA, che lo rappresenta e
difende per procura speciale,
ricorrente
contro
nata in [...] il [...], C.F. Controparte_1
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. C.F._2 CP_2
, che la rappresenta e difende per procura speciale,
[...]
resistente
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
1 CONCLUSIONI
Nell'interesse del ricorrente:
“1) disporre che il signor rispetto a quanto stabilito in sede di divorzio, non sia più tenuto Pt_1
a versare l'assegno di mantenimento in favore della FI . Per_1
2) Per il resto si chiede di confermare tutte le altre disposizioni stabilite in sede di divorzio.
3) Con vittoria di spese ed onorari del giudizio”.
Nell'interesse della resistente: “Voglia il Tribunale adito:
In via pregiudiziale e/o preliminare
Accertata la violazione dell'art. 473 bis.12 cpc dichiarare il ricorso inammissibile, con vittoria dei
compensi del giudizio;

Nel merito
Considerato che nel mese di ottobre 2024 avrà completato il percorso formativo Controparte_3
che le consentirà di trovare una occupazione lavorativa stabile, revocare l'onere economico a
carico del padre di corrispondere alla madre l'assegno di mantenimento per la FI, a far data dal
mese di novembre 2024, con compensazione dei compensi del giudizio”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17/11/2023, premesso di avere contratto Parte_1
matrimonio il 19/04/1990 con e che dall'unione coniugale sono nate le Controparte_1
figlie e , nate il 20/08/1996;
che con sentenza n. 1199/2011, pubblicata il 14 Per_2 Per_1
aprile 2011, il Tribunale di Cagliari ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio, ponendo a
suo carico il versamento della somma di euro 700 per il mantenimento delle figlie;
che con
decreto dell'8/11/2022 il tribunale aveva revocato l'assegno dovuto per la FI Per_2
divenuta autosufficiente, rideterminando in euro 350 il contributo dovuto per la FI ;
Per_1
2
che anche quest'ultima era ormai autosufficiente emergendo dalla scheda anagrafica del Centro
per l'Impiego del Comune di Quartu Sant'Elena dell'11/09/2023 che , attualmente Per_1
disoccupata, aveva sottoscritto diversi contratti di lavoro a tempo determinato;
ciò premesso, il
ricorrente ha chiesto la revoca dell'assegno.
si è costituita in giudizio eccependo in via preliminare la Controparte_1
inammissibilità del ricorso per la mancata produzione dei documenti reddituali del ricorrente e
l'assenza di fatti sopravvenuti, e nel merito contestando il fondamento della domanda, di cui ha
chiesto il rigetto, sostenendo in particolare che la FI, diplomata al liceo linguistico nel 2015,
interrotti ben presto gli studi universitari intrapresi dopo avere sostenuto 4 esami, abbia svolto
lavori soltanto occasionali e non qualificati senza conseguire, suo malgrado, redditi sufficienti,
decidendo quindi di migliorare la sua professionalità intraprendendo nel marzo 2023 un corso di
operatore socio sanitario di 1.000 ore del costo di 3.500 euro, sostenuto in parte dalla stessa
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