Trib. Perugia, sentenza 10/12/2024, n. 1659

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Perugia, sentenza 10/12/2024, n. 1659
Giurisdizione : Trib. Perugia
Numero : 1659
Data del deposito : 10 dicembre 2024

Testo completo

Nr. R. G. 3249/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI PERUGIA
PRIMA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE
In composizione collegiale nelle persone di
Dott.ssa Mariella Roberti Presidente
Dott.ssa Loredana Giglio Giudice rel.
Dott.ssa Elena Stramaccioni Giudice
Visti gli artt. 19 ter D.lvo 150/2011 e 281 decies e ss. c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al nr. 3249/2023 promosso da nato il [...] in [...], rappresentato e difeso dall'Avvocato Parte_1
Francesco Montalbano Caracci ed elettivamente domiciliato in Terni, Corso Cornelio Tacito n.8 presso lo studio del difensore
RICORRENTE
Nei confronti di
, in persona del con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato che lo Controparte_1 CP_2 difende e rappresenta
RESISTENTE contumace
Oggetto : impugnazione avverso decreto di diniego di permesso di soggiorno per protezione speciale Conclusioni delle parti : come da note di trattazione depositate per l'udienza del 14.11.2024 dal solo ricorrente da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte
SINTETICA ESPOSIZIONE IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente, proveniente dalla Nigeria, in Italia dal 2016, ha presentato domanda al
Questore di concessione di permesso di soggiorno per protezione speciale. Con provvedimento del 19.07.2023, previa acquisizione del parere (negativo) della Commissione territoriale per la Protezione internazionale di Firenze sezione di Perugia, la Questura di
Terni ha rigettato la domanda. Avverso tale provvedimento il ricorrente ha presentato ricorso chiedendo, contestualmente, la sospensiva della sua efficacia esecutiva, espressamente prevista dal co5° dell'art. 19 ter del D.lvo 150/2011.
Ha dedotto nel merito che l'autorità amministrativa ha omesso di valutare che si trova in
Italia ormai dal 2016 e che ha avviato percorso di integrazione nel paese di accoglienza,
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dove, oltre a parlare la lingua italiana, aver frequentato corsi di formazione professionale ( cfr. attestato partecipazione corsi e documentazione Arpal) , ha svolto, in modo regolare, attività lavorativa, nel 2021 presso il sig. come operaio , nel 2023 presso Parte_2
Corigliano snc di ( cfr. relative buste paga). Ha dedotto, inoltre, di aver Persona_1 subito violenze fisiche in Libia come da certificato medico depositato. Ha chiesto la concessione del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Concessa la sospensiva è stato instaurato il contraddittorio sul merito del ricorso e il non si è costituito in giudizio. Controparte_1
La causa, istruita a mezzo di acquisizioni documentali, all'esito, è stata rimessa al Collegio per la decisione.

2. In via preliminare va dichiarata formalmente la contumacia del stante Controparte_1 la mancata costituzione in giudizio nonostante la regolarità della notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza.

3. Sul merito del ricorso si osserva quanto segue. In via generale si ricorda che il DL
130/2020 ha ( aveva, essendo stato nelle more emanato il DL 20/2023) introdotto all'art. 19, comma 1.1, T.U.I. una nuova ipotesi di divieto di espulsione, stabilendo che: «1.1. … Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del
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