Trib. Trieste, sentenza 02/01/2025, n. 1

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Trieste, sentenza 02/01/2025, n. 1
Giurisdizione : Trib. Trieste
Numero : 1
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo

N. 2378/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ES
-Sezione Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Gloria Giovanna Carlesso Presidente Dott. Filomena Piccirillo Giudice Dott. Francesca Ajello Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 31/07/2024 da 1) Parte_1 nata ES (TS) il 29/10/1968 Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]2 34100 TS ITA con l'Avv. VALLE PAOLA presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato AN OR (UD) il 29/08/1963 Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]34 34100 TS ITA con l'Avv. VALLE PAOLA presso la quale ha eletto domicilio telematico
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Trieste il giorno 29/12/2001 (atto n. 1, parte 2, serie A, anno 2002). In separazione dei beni.
Con i seguenti figli:
- , nata a [...] il [...];
Persona_1
- , nato a [...] il [...]. Controparte_1
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 31/07/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni


indicate in ricorso. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Prima del deposito delle note, però, il signor ha richiesto che le condizioni venissero modificate Pt_2 perché per lui non sostenibili. Pertanto, si è tenuta udienza il giorno 04.12.2024 per sentire personalmente le parti;
davanti al Giudice, dopo ampia discussione, le parti si sono dichiarate concordi nel modificare gli accordi in punto economico. Le parti, quindi, hanno quindi chiesto che venga pronunciata la separazione alle seguenti condizioni:
“1. AFFIDAMENTO/COLLOCAMENTO: Disporre l'affidamento condiviso dei figli e a Per_1 CP_1 entrambi i genitori, individuando nella madre il genitore con cui i predetti continueranno a convivere e presso la quale manterranno la residenza.

2. TEMPI DI PERMANENZA: Attesa l'età dei figli (17 anni , 16 anni ), dare atto che il Per_1 CP_1 padre si autodeterminerà
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