Trib. Frosinone, sentenza 21/11/2024, n. 1100
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Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
composto dai magistrati: dott. Paolo Sordi Presidente rel. dott. Fabrizio Fanfarillo Giudice dott. Andrea Petteruti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per modifica delle condizioni di RZ, iscritto al n. 860 R.G. dell'anno 2024, promosso da
Parte_1 elettivamente domiciliata in Frosinone, Via Casilina Nord 44, presso lo studio dell'Avv. C. Fiorini che la rappresenta e difende per procura depositata in atti.
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
elettivamente domiciliato in Frosinone, Piazza Caduti di Via Fani 2/A, presso lo studio dell'Avv. B.
Marzilli e dell'Avv. St. E. Venti che lo rappresentano e difendono per procura in atti.
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
ha proposto ricorso ex art. 473-bis.29 c.p.c. al fine di ottenere la modifica delle Parte_1
condizioni RZ stabilite nella sentenza del Tribunale di Frosinone n. 9055/2012.
Ha esposto che nella predetta sentenza non è stato previsto alcun assegno divorzile a suo favore e che successivamente le condizioni reddituali sue e dell'ex coniuge si sono Controparte_1
modificate, poiché ella può contare solamente su una retribuzione mensile pari ad euro 550, mentre
l'ex marito aveva terminato di pagare le rate del mutuo che si era impegnato ad estinguere.
Ha chiesto quindi che le sia riconosciuto un assegno divorzile pari ad euro 400 mensili.
si è costituito in giudizio e ha contestato la fondatezza della domanda Controparte_1
avversaria, chiedendone il rigetto.
Le parti non hanno depositato le memorie di cui all'art. 473-bis.17 c.p.c.
All'udienza del 4 settembre 2024, il giudice ha interrogato le parti, le quali hanno chiesto la fissazione dell'udienza di rimessione della causa in decisione. Il Giudice ha deciso in conformità ed ha assegnato alle parti i termini previsti dall'art. 473-bis.28 c.p.c.
All'esito della discussione la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Premette il Collegio che il presupposto richiesto dalla legge per la modifica dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici è stabilito dall'art. 473-bis.29 secondo il quale la revisione può essere chiesta «qualora sopravvengano giustificati motivi».
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