Trib. Potenza, sentenza 19/12/2024, n. 2068

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Potenza, sentenza 19/12/2024, n. 2068
Giurisdizione : Trib. Potenza
Numero : 2068
Data del deposito : 19 dicembre 2024

Testo completo

N. 814/2015 R.G.A.C.

REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
IL TRIBVNALE DI POTENZA in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Luigi GALASSO, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 814/2015 R.G.A.C.,
TRA
PO TI, rappresentato e difeso, giusta procura a margine dell'atto di citazione, dall'Avv. Michele NAPOLI, nel cui studio è elett.te dom.to, e, altresì, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione del nuovo difensore, dall'Avv. Antonio VERDE, del Foro di
Salerno;

ATTORE
E
FE NI, in proprio e quale legale rappresentante pro tempore della società EDIZIONI
PROPOSTA SUD S.R.L., SE LU, MM IA, AB
AT, AM LE e AR AN, rapp.ti e difesi, giusta procure in calce della comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. ER MA FAILLACE, del Foro di Cosenza,
senza elezione di domicilio nel circondario;

CONVENUTI avente ad oggetto: Illecito extracontrattuale
CONCLUSIONI
I verbali, ed ogni altro atto, nel quale le conclusioni venivano articolate, debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. PO TI traeva in giudizio, innanzi al Tribunale di Potenza, FE
NI, in proprio e quale legale rappresentante pro tempore della società EDIZIONI
PROPOSTA SUD S.R.L., SE LU, MM IA, AB AT,
AM LE e AR AN.
1


N. 814/2015 R.G.A.C.
FE NI era il direttore responsabile del giornale Il Quotidiano del Sud;
la società
EDIZIONI PROPOSTA SUD S.R.L. era l'editore;
SE LU era il condirettore, oltre che articolista;
gli altri convenuti erano articolisti.
L'attore, ritenendosi diffamato da taluni articoli pubblicati da tale quotidiano, chiedeva che il Tribunale: accertasse la responsabilità dei convenuti ex artt. 2043 e 2059 c.c., 185, 81 e
595 c.p.;
condannasse i convenuti, in via solidale, a risarcirgli il danno, da liquidarsi in euro
1.500.000,00, oltre agli ulteriori danni a maturarsi, agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria;
condannasse i convenuti a pagargli, a titolo di sanzione ex art. 12, l. 47/1948, il complessivo importo di euro 500.000,00, «con ripartizione dello stesso per ognuno dei predetti, in maniera graduata ed in ragione della qualità rivestita e dell'apporto reso all'illecito diffamatorio consumato»;
condannasse i convenuti alla pubblicazione della stessa sentenza di condanna, ex art. 120 c.p.c.
L'attore, medico in servizio presso l'Ospedale 'San Carlo' di Potenza, riteneva essere stata concretata, mediante gli articoli, una campagna di stampa, la quale lo aveva indicato, senza che ciò fosse stato mai accertato, come autore della registrazione di una conversazione
(divulgata da un giornale diffuso tramite Internet, Basilicata24), tra lui ed altro medico, il Dott.
Michele CAVONE, nella quale quest'ultimo parlava della responsabilità, nella morte di una paziente, dell'équipe chirurgica, che aveva operato la medesima paziente in quel nosocomio:
l'attenzione del pubblico veniva fatta concentrare, piuttosto che sull'evento luttuoso e sulle responsabilità del medesimo, sulla condotta, presentata come riprovevole, dal PO,
del quale veniva enunziato un atteggiamento deteriore e detestabile, anche entro
l'organizzazione dell'ospedale.

2. Resistevano i convenuti, i quali chiedevano respingersi in rito, o nel merito, la domanda.
MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Nell'atto di citazione, viene menzionata e citata oltre una dozzina di articoli, pubblicati dal giornale Il Quotidiano del Sud, in date comprese tra il 3 Settembre 2014 ed il 10 Gennaio
2015.
Tra questi, i soli, nei quali l'autore della registrazione viene individuato, sic et simpliciter, nel PO, sono quelli (due) pubblicati il 5 Settembre 2014, firmati,
rispettivamente, da AB MA ER e da MM IA.
Nel primo, tale comportamento viene identificato come il «punto più basso» della vicenda, ed il PO viene tacciato di aver «teso “il tranello” [al collega CAVONE], piuttosto che denunciare l'accaduto ai vertici aziendali e alla magistratura».
Nel secondo, si censurano «le modalità, per certi tratti barbare, con cui tutta questa vicenda viene portata alla luce».
Negli altri articoli, si parla della responsabilità del PO o con espressioni che non denotano certezza assoluta, o riferendo l'individuazione di costui, quale autore della registrazione, ad autorità pubbliche (investigatori o magistrati).
Per il testo dei singoli articoli, si rimanda all'atto di citazione ed ai documenti al medesimo allegati.
2
N. 814/2015 R.G.A.C.
I principi giuridici, applicabili alla fattispecie, sono quelli che si desumono dalle
pronunzie, in materia emesse dalla S.C.: di talune delle quali, preminenti per interesse rispetto al caso concreto, si riproduce il testo della massima:
In tema di diffamazione a mezzo stampa, nel c.d. giornalismo d'inchiesta - in cui i fatti, esposti
nel rispetto del criterio della verità, possono essere analizzati, interpretati e posti in correlazione tra loro, col contributo di originalità proprio dell'approfondimento giornalistico - il giornalista è scriminato
allorché rimanga chiaro, all'interno dell'articolo, quali
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