Trib. Lecce, sentenza 02/05/2024, n. 1408

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Lecce, sentenza 02/05/2024, n. 1408
Giurisdizione : Trib. Lecce
Numero : 1408
Data del deposito : 2 maggio 2024

Testo completo


TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.3928/2021 R.G.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Maria Immacolata Gustapane, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 19/4/2024 - udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art.127 ter
c.p.c.
e previa verifica del deposito delle note nel temine perentorio stabilito- promossa da:
-M IO, nato a [...], il [...], residente a [...]rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'Avvocato Giulio Insalata
Ricorrente
C O N T R O
-INPS
Contumace
Oggetto: Ricalcolo pensione
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato il 9/4/2021 il ricorrente di cui in epigrafe, premesso di aver svolto lavoro dipendente e di essere titolare di pensione VO con decorrenza Maggio 2020, espone che nel periodo rientrante nella retribuzione pensionabile, ultime 520 settimane, ha maturato contribuzione figurativa per disoccupazione per 23 settimane nel
2011 e per 29 settimane nel 2012 e di contribuzione figurativa per malattia ad integrazione, accreditata per 15 settimane nel 2007 e per 7 settimane nel 2008, e lamenta che l'INPS nel calcolare la media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di rapporto di lavoro al fine di determinare il valore retributivo di ciascuna settimana dei periodi di contribuzione figurativa, ha usato una retribuzione media inferiore a quella corretta, in violazione dell'art.8 L.155/1981 e dell'art.1, comma secondo, D.L.vo 564/1996 che per la determinazione della contribuzione figurativa
accreditabile per i periodi di malattia richiama l'art.8 Legge
155/81
, e chiede:
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”””””””
- Accertare e dichiarare il diritto del Sig. TI ad ottenere il ricalcolo della propria pensione in godimento, per corretta applicazione art. 8 l. 155/81 ed art. 1, comma 2, D.Lgs. 564/1996 in relazione ai periodi di disoccupazione accreditati nel 2011 e 2012 e di malattia ad integrazione accreditati nel 2007 e
2008, per un importo mensile lordo, alla decorrenza (giugno 2020), pari ad €1.470,13 o ad altra misura
maggiore o minore da quantificarsi in corso di causa;
- Conseguentemente condannare l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento dei differenziali arretrati in favore del ricorrente, sin dalla decorrenza, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria come per legge, nonché al versamento delle differenze maturate sino alla data della sentenza e di
quelle successive;
- Condannare il predetto convenuto al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con distrazione al sottoscritto procuratore
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