Trib. Trieste, sentenza 27/11/2024, n. 987
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIESTE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
N.R.G. 1468/2024
Il Tribunale, nella seguente composizione collegiale
Dott.ssa Francesca Ajello Presidente
Dott.ssa Michela Bortolami Giudice relatore
Dott. Andrea D'Alessio Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
, nato in [...] in data [...], C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Francesca Stefania C.F._1
Muto del Foro di Udine
ricorrente contro
, C.F. in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato di Trieste
Controparte_2 resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 27 marzo 2024, ha impugnato Parte_1 il decreto del Questore della Provincia di Gorizia, emanato l'11 novembre 2023 e
notificato il 21 marzo 2024 2024, con cui è stata rigettata la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale presentata dal ricorrente.
Nell'atto introduttivo, il ricorrente ha dedotto di prestare lavoro in forza di contratto di lavoro a tempo determinato e di aver lavorato da sempre, in Italia, seppur non sempre in maniera regolare;
di conoscere perfettamente la lingua italiana, come dimostrato dalla relata dei notifica del provvedimento impugnato;
di aver svolto numerosi corsi di formazione, seppur non è in possesso di tutti i relativi certificati;
di essere in Italia da 3 anni e di non aver mai fatto ritorno nel
Paese di origine;
di vivere insieme al cugino e allo zio.
Alla luce di tali circostanze, comprovate dai documenti depositati in allegato al ricorso, da cui può desumersi un effettivo inserimento sociale del ricorrente ha chiesto, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e, nel merito, l'accertamento e la dichiarazione di illegittimità del provvedimento impugnato e il riconoscimento del diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale di cui all'art. 19, comma 1.1, del D.Lgs.
286/1998, con vittoria di spese.
A seguito della definizione della fase cautelare, si è costituito con memoria depositata il 28 ottobre 2024 il , il quale, richiamato il parere Controparte_1 della Commissione territoriale, ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
In data 22 ottobre 2024 la parte ricorrente ha depositato documentazione relativa alla sua integrazione in Italia.
All'udienza tenutasi il 20 novembre 2024 si è svolto l'interrogatorio libero del ricorrente;
all'esito, le parti hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive conclusioni e il Giudice ha poi riservato la decisione al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato.
Al riguardo, si deve dare atto che la c.d. protezione speciale, così come oggi prevista, è stata introdotta dal D.L. n. 130/2020, convertito con modifiche nella legge 18 dicembre 2020, n. 173, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la
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scelta della “tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare a catalogo aperto, ha
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIESTE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
N.R.G. 1468/2024
Il Tribunale, nella seguente composizione collegiale
Dott.ssa Francesca Ajello Presidente
Dott.ssa Michela Bortolami Giudice relatore
Dott. Andrea D'Alessio Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
, nato in [...] in data [...], C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Francesca Stefania C.F._1
Muto del Foro di Udine
ricorrente contro
, C.F. in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato di Trieste
Controparte_2 resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 27 marzo 2024, ha impugnato Parte_1 il decreto del Questore della Provincia di Gorizia, emanato l'11 novembre 2023 e
notificato il 21 marzo 2024 2024, con cui è stata rigettata la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale presentata dal ricorrente.
Nell'atto introduttivo, il ricorrente ha dedotto di prestare lavoro in forza di contratto di lavoro a tempo determinato e di aver lavorato da sempre, in Italia, seppur non sempre in maniera regolare;
di conoscere perfettamente la lingua italiana, come dimostrato dalla relata dei notifica del provvedimento impugnato;
di aver svolto numerosi corsi di formazione, seppur non è in possesso di tutti i relativi certificati;
di essere in Italia da 3 anni e di non aver mai fatto ritorno nel
Paese di origine;
di vivere insieme al cugino e allo zio.
Alla luce di tali circostanze, comprovate dai documenti depositati in allegato al ricorso, da cui può desumersi un effettivo inserimento sociale del ricorrente ha chiesto, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e, nel merito, l'accertamento e la dichiarazione di illegittimità del provvedimento impugnato e il riconoscimento del diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale di cui all'art. 19, comma 1.1, del D.Lgs.
286/1998, con vittoria di spese.
A seguito della definizione della fase cautelare, si è costituito con memoria depositata il 28 ottobre 2024 il , il quale, richiamato il parere Controparte_1 della Commissione territoriale, ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
In data 22 ottobre 2024 la parte ricorrente ha depositato documentazione relativa alla sua integrazione in Italia.
All'udienza tenutasi il 20 novembre 2024 si è svolto l'interrogatorio libero del ricorrente;
all'esito, le parti hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive conclusioni e il Giudice ha poi riservato la decisione al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato.
Al riguardo, si deve dare atto che la c.d. protezione speciale, così come oggi prevista, è stata introdotta dal D.L. n. 130/2020, convertito con modifiche nella legge 18 dicembre 2020, n. 173, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la
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scelta della “tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare a catalogo aperto, ha
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