Trib. Napoli, sentenza 06/06/2024, n. 5840

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Napoli, sentenza 06/06/2024, n. 5840
Giurisdizione : Trib. Napoli
Numero : 5840
Data del deposito : 6 giugno 2024

Testo completo

Tribunale di Napoli
11 SEZIONE CIVILE
N. 23973/2021 R.G.A.C.
Il Giudice,
preliminarmente, dichiara che l'udienza precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
Lette le note depositate;

a questo punto la controversia viene decisa tramite sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., incorporata al presente provvedimento.

n. 23973/2021 r.g.a.c. Pag. 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella pronunzia, in data 6.6.2024, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 23973/2021 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi e vertente
TRA
ARTEDILE S.R.L., P.I. 02400210783, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Damiano Ferraro ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Rovito (CS), Via G. Guzzolino, 20, giusta procura in atti
ATTRICE
E

ASMEL CONSORTILE S.C.A.R.L., P.I. 03357090129, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Mario
Caliendo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli alla via P. Colletta n. 12, giusta procura in atti
CONVENUTA

Oggetto: appalto;
atto unilaterale

n. 23973/2021 r.g.a.c. Pag. 2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132
c.p.c.
Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art.
132 c.p.c.
, perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del
P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono
(Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268;
Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002).
2. Con ricorso ex art. 702bis c.p.c., depositato l'11.10.2021 e ritualmente notificato, Artedile s.r.l. conveniva in giudizio la ME
Consortile s.c.a.r.l., dinanzi al sopra intestato Tribunale, onde accertare
e dichiarare la nullità dell'atto unilaterale d'obbligo sottoscritto dalla
Artedile s.r.l., in p.l.r.p.t., in data 20.2.2018 e, per l'effetto, dichiarare il diritto della ricorrente a riottenere la somma indebitamente pagata, condannando la resistente a restituire all'Artedile s.r.l. la somma stessa pari ad € 4.036,97, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data della prima richiesta di restituzione o, in subordine, dalla domanda sino al soddisfo, ed al risarcimento dei danni, da liquidare in via equitativa, per un importo non inferiore ad € 1.000,00.
3. A fondamento delle pretese, l'attrice deduceva: - che il Comune di
Paola aveva indetto una procedura di gara avente ad oggetto
l'affidamento di “lavori di adeguamento sismico dell'Istituto
Comprensivo Statale “Isidoro Gentili di Rione Colonne” del Comune di Paola (CS), per l'importo di € 403.697,00”;
- che a seguito
n. 23973/2021 r.g.a.c. Pag. 3
dell'aggiudicazione, l'ME Consortile chiedeva alla società ricorrente di sottoscrivere un “atto unilaterale d'obbligo”, a mezzo del quale quest'ultima si obbligava a corrispondere, a titolo di “corrispettivo del servizio per tutte le attività di gara”, una somma pari all'1% dell'importo a base di gara, pena l'esclusione dalla gara stessa;
importo interamente versato;
- che tale atto unilaterale d'obbligo è nullo per violazione dell'art. 23 Cost. e 41, comma 2 bis del Decreto Legislativo
n. 50/2016
.
4. Si costituiva ME Consortile s.c.a.r.l., la quale contestava gli avversi assunti, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice adito,
l'incompetenza per valore del Tribunale in favore del Giudice di Pace,
l'infondatezza e l'inammissibilità della domanda attorea.
In particolare, l'odierna convenuta asseriva che il corrispettivo dovuto da controparte era contenuto già nel prezzo dell'appalto e che l'odierna si obbligava a pagarlo in virtù della dichiarazione unilaterale d'obbligo che sottoscrivevano e producevano in gara, prestandone acquiescenza.
5. All'udienza di comparizione veniva rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione del G.O e di incompetenza per valore, mutando il rito da sommario in ordinario con la seguente motivazione:
Il Giudice,

osservato che l'eccezione di carenza di giurisdizione, sollevata dalla resistente, non risulta fondata, atteso che la giurisdizione del giudice amministrativo presuppone che almeno uno dei soggetti in causa abbia natura pubblicistica (artt. 103 e 113 Cost.) e considerato che sia
l'ANAC con deliberazione n. 32 del 30 aprile 2015, sia il Consiglio di
Stato con sentenze n. 6975/2020 e n. 6786/2020 hanno negato ad ME
Consortile s.c.a.r.l la qualificazione di organismo di diritto pubblico e anche quella di società in house, per insussistenza dei requisiti della finalità pubblicistica e dell'influenza dominante;

considerato che

è altresì infondata l'eccezione di incompetenza per valore sollevata dalla resistente ai sensi dell'art. 7 c.p.c., poiché, ai sensi dell'art. 10 c.p.c., per determinare il valore della controversia ai fini della competenza, occorre sommare il valore di tutte le domande

n. 23973/2021 r.g.a.c. Pag. 4 “proposte nello stesso processo contro la medesima persona”;
nel caso in esame il valore della presente controversia supera l'importo di euro

5.000,00 in base al principio della domanda (quali, domanda di condanna ad euro 4.036,97, domanda di risarcimento per euro
1.000,00);
ritenuto, infine, che la complessità delle questioni oggetto di controversia osti alla trattazione della stessa con rito sommario, indipendentemente dalla natura eventualmente documentale della controversia (cfr. Cass. n. 6563/2017)
”.
6. Non sono state articolate richieste istruttorie ed in
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi