Trib. Isernia, sentenza 14/11/2024, n. 188
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ISERNIA Sezione unica promiscua
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 129 e 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 381 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2022, discussa e decisa il giorno 13.11.2024 e vertente
TRA CC RI, rappresentato e difeso dall'Avv.to Domenico Naso ed elettivamente domiciliato presso lo presso il Suo Studio Legale in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino 1/b – 00187 Roma, che lo rappresenta e difende per procura in calce in atti versata;
RICORRENTE
E
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, domiciliato in Campobasso, Insorti d'Ungheria n. 74, presso L'avvocatura Dello Stato Di Campobasso che lo rappresenta e difende ex lege;
RESISTENTI
Oggetto: Altre Ipotesi
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 30.09.2022, il Sig. CC NT, premettendo di essere dipendente del Ministero dell'Istruzione e del Merito con contratti di lavoro a tempo
determinato ed appartenere al ruolo del personale docente, adiva il Tribunale di Isernia, per chiedere: “A) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, quale docente assunto con contratto a tempo determinato, ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015;
B) Condannare il Ministero dell'Istruzione al pagamento in favore del ricorrente, per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/2022 della somma di € 2.000,00, oltre interessi maturati e maturandi sino all'integrale soddisfo. Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da attribuirsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario, oltre al rimborso del cu.” Il ricorrente ha, in particolare, precisato quanto segue (con ampia documentazione allegata al ricorso): Il Sig. CC ha prestato servizio in favore dell'Amministrazione resistente, sempre in virtù di molteplici contratti di lavoro a tempo determinato, nei seguenti periodi:
- a.s. 2018/2019 (doc. 1);
- a.s. 2019/2020 (doc.2);
- a.s. 2020/2021 (doc.3);
- a.s. 2021/2022: (doc.4). Alla data del 22.01.2024 si costituivano il Ministero dell'istruzione e del merito, contestando in fatto ed in diritto la richiesta della ricorrente. La causa di natura prettamente documentale è giunta a decisione il giorno 13.11.2024 con modalità cartolari ex art. 127 cpc.
2. Il ricorso deve essere accolto per le ragioni che seguono.
L'art 1, co. 121, della legge n. 107/2015 prevede che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream
o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”. Il DPCM del 23 settembre 2015 (di recente annullato dal Consiglio di Stato, con sentenza n. 1842/2022, proprio in ragione dell'illegittimità dell'esclusione dalla fruizione della carta docenti del personale assunto a tempo determinato), sub art. 2 sanciva che “
1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile.
2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca assegna la Carta a ciascuno dei docenti di cui al comma 1, per il tramite delle Istituzioni scolastiche. 3. Le Istituzioni scolastiche comunicano entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, secondo le modalità da quest'ultimo individuate, l'elenco dei docenti di ruolo a tempo indeterminato presso l'Istituzione medesima, nonché le variazioni di stato giuridico di ciascun docente entro 10 giorni dal verificarsi della causa della variazione. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmette alle Istituzioni scolastiche le Carte da assegnare a ciascun docente di ruolo a tempo indeterminato.
4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'art. 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca disciplina le modalità di revoca della Carta nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico.
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio.”;
sub art. 3 che “
1. Ciascuna Carta ha un valore nominale non superiore ad euro 500 annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento, ovvero dal 1 settembre al 31 agosto, fermo restando quando previsto dai commi 2 e 3. 2. L'importo di cui al comma 1 è reso disponibile, per ciascun anno scolastico, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 123, della legge n. 107 del 2015, relativa all'esercizio finanziario in cui ha inizio ciascun anno scolastico, ed entro il limite della medesima. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, le
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 129 e 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 381 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2022, discussa e decisa il giorno 13.11.2024 e vertente
TRA CC RI, rappresentato e difeso dall'Avv.to Domenico Naso ed elettivamente domiciliato presso lo presso il Suo Studio Legale in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino 1/b – 00187 Roma, che lo rappresenta e difende per procura in calce in atti versata;
RICORRENTE
E
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, domiciliato in Campobasso, Insorti d'Ungheria n. 74, presso L'avvocatura Dello Stato Di Campobasso che lo rappresenta e difende ex lege;
RESISTENTI
Oggetto: Altre Ipotesi
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 30.09.2022, il Sig. CC NT, premettendo di essere dipendente del Ministero dell'Istruzione e del Merito con contratti di lavoro a tempo
determinato ed appartenere al ruolo del personale docente, adiva il Tribunale di Isernia, per chiedere: “A) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, quale docente assunto con contratto a tempo determinato, ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015;
B) Condannare il Ministero dell'Istruzione al pagamento in favore del ricorrente, per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/2022 della somma di € 2.000,00, oltre interessi maturati e maturandi sino all'integrale soddisfo. Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da attribuirsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario, oltre al rimborso del cu.” Il ricorrente ha, in particolare, precisato quanto segue (con ampia documentazione allegata al ricorso): Il Sig. CC ha prestato servizio in favore dell'Amministrazione resistente, sempre in virtù di molteplici contratti di lavoro a tempo determinato, nei seguenti periodi:
- a.s. 2018/2019 (doc. 1);
- a.s. 2019/2020 (doc.2);
- a.s. 2020/2021 (doc.3);
- a.s. 2021/2022: (doc.4). Alla data del 22.01.2024 si costituivano il Ministero dell'istruzione e del merito, contestando in fatto ed in diritto la richiesta della ricorrente. La causa di natura prettamente documentale è giunta a decisione il giorno 13.11.2024 con modalità cartolari ex art. 127 cpc.
2. Il ricorso deve essere accolto per le ragioni che seguono.
L'art 1, co. 121, della legge n. 107/2015 prevede che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream
o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”. Il DPCM del 23 settembre 2015 (di recente annullato dal Consiglio di Stato, con sentenza n. 1842/2022, proprio in ragione dell'illegittimità dell'esclusione dalla fruizione della carta docenti del personale assunto a tempo determinato), sub art. 2 sanciva che “
1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile.
2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca assegna la Carta a ciascuno dei docenti di cui al comma 1, per il tramite delle Istituzioni scolastiche. 3. Le Istituzioni scolastiche comunicano entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, secondo le modalità da quest'ultimo individuate, l'elenco dei docenti di ruolo a tempo indeterminato presso l'Istituzione medesima, nonché le variazioni di stato giuridico di ciascun docente entro 10 giorni dal verificarsi della causa della variazione. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmette alle Istituzioni scolastiche le Carte da assegnare a ciascun docente di ruolo a tempo indeterminato.
4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'art. 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca disciplina le modalità di revoca della Carta nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico.
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio.”;
sub art. 3 che “
1. Ciascuna Carta ha un valore nominale non superiore ad euro 500 annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento, ovvero dal 1 settembre al 31 agosto, fermo restando quando previsto dai commi 2 e 3. 2. L'importo di cui al comma 1 è reso disponibile, per ciascun anno scolastico, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 123, della legge n. 107 del 2015, relativa all'esercizio finanziario in cui ha inizio ciascun anno scolastico, ed entro il limite della medesima. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, le
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