Trib. Caltanissetta, sentenza 18/11/2024, n. 850

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Caltanissetta, sentenza 18/11/2024, n. 850
Giurisdizione : Trib. Caltanissetta
Numero : 850
Data del deposito : 18 novembre 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile composto dai sigg.ri Magistrati: dott.ssa G C Presidente dott. M T Giudice dott. C D C Giudice rel. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 560/2024 R.G.A.C., promosso da: Parte_1
, nata a [...] il [...], ivi residente in via Chiaramonte
[...]
n. 39, cod. fisc. , rappresentata e difesa dall' Avv.ta N P, giusta C.F._1
procura allegata al ricorso introduttivo.
RICORRENTE
CONTRO
, nato a Brasov in [...] il [...]. CP_1
CONVENUTO contumace
E con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: ricorso per modifica delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI per la ricorrente: “a modifica del decreto del Tribunale di Palermo del 16/05/2019, stabilire che gli incontri padre-figlio si svolgano presso il servizio sociale territoriale con onere del servizio di monitorare e relazionare all'Autorità Giudiziari;
prevedere le cautele da adottare per il momento in cui il padre prelevi o riceva il minore per l'esercizio del diritto di visita, evitare contatti tra le parti e il rischio che comportamenti violenti si realizzino di nuovo”
Il Pubblico Ministero nulla ha osservato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26/3/2024, la ricorrente agiva in giudizio ed esponeva di aver instaurato nell'anno 2012 con il sig. una convivenza more uxorio e che dalla predetta relazione CP_1 sentimentale era nato, il 23/05/2013, ad Agrigento, , riconosciuto alla nascita da Persona_1 entrambi i genitori. La ricorrente, tuttavia, lamentava che il rapporto di convivenza non si era rivelato felice per l'abitudine del sig. di sfogare le sue frustrazione nell'alcool , assumendo CP_1 comportamenti aggressivi e violenti tanto che nel novembre 2017, dopo le minacce ricevute ed i gravi comportamenti assunti dal convivente aveva sporto denuncia-querela a seguito della quale con provvedimento del 7.3.2018, il Tribunale di Caltanissetta aveva applicato al sig. la misura CP_1 cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare. Ulteriormente la ricorrente deduceva che giusta decreto del 16/05/2019, il Tribunale di Palermo, aveva disposto l'affidamento esclusivo di
[...]
alla madre attribuendole la facoltà di adottare da sola le decisioni di maggiore interesse e, Per_1 quanto al regime di frequentazione, dava al sig. , nel frattempo trasferitosi all'estero per motivi CP_1 di lavoro, la facoltà “quando verrà in Italia” di incontrare il figlio ogni giorno alternativamente dalle ore
9,30 alle ore 12 del mattino o il pomeriggio dalle ore 16 alle ore 19:00. Il Tribunale di Caltanissetta successivamente dichiarava, con sentenza del 18/09/2019, il sig. colpevole del reato di CP_1 maltrattamenti e lo condannava alla pena di anni due di reclusione, pronuncia confermata dalla Corte
d'Appello con sentenza depositata il 4 novembre 2020 mentre dalla comunicazione ex art. 15 L.
69/2019
ricevuta apprendeva che il convenuto era ristretto presso la casa circondariale di Caltanissetta e avrebbe terminato di espiare la pena il 19/4/2024. Tanto premesso la ricorrente evidenziava che, espiata la pena , il convenuto e padre del minore avrebbe certamente
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