Trib. Ravenna, sentenza 27/11/2024, n. 985
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Testo completo
N. R.G. 121/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Mariapia Parisi Presidente dott. Elena Orlandi Giudice rel e est. dott. Pierpaolo Galante Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 121/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STEFANO GERI ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato nel suo studio in EN (RA), corso Garibaldi n. 10
- ATTORE - contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
- CONVENUTO CONTUMACE -
OGGETTO: SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI
Nelle note di trattazione scritta depositate telematicamente in data 07.11.2024, la difesa di parte ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso e delle conclusioni ivi formulate.
In data 06.09.2024, il Pubblico Ministero chiedeva al Tribunale di accogliere la domanda di scioglimento del matrimonio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso per lo scioglimento del matrimonio depositato in data 17.01.2024, Parte_1 conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale deducendo di aver contratto Controparte_1 matrimonio con la convenuta in data 26.08.2017 a EN, che dall'unione coniugale non erano nati figli, che, con sentenza n. 224/2023, il Tribunale di Ravenna pronunciava sentenza dichiarando la
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separazione personale delle parti e che, dalla separazione, i coniugi avevano vissuto separatamente e non si erano più riuniti, essendo cessata ogni comunione materiale e spirituale tra di loro.
In virtù delle suddette circostanze, il ricorrente chiedeva al Tribunale, previa fissazione di udienza di comparizione delle parti, di accogliere le seguenti conclusioni: “voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e reietta, con sentenza provvisoriamente esecutiva, dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra il ricorrente e , Parte_1 Controparte_1 che risulta trascritto negli atti dello stato civile del Comune di EN nell'anno 2017, - Parte 1 ͣ - n.
57, con tutti i provvedimenti conseguenti, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di EN di procedere all'immediata e relativa annotazione dell'emananda sentenza nei registri dello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Mariapia Parisi Presidente dott. Elena Orlandi Giudice rel e est. dott. Pierpaolo Galante Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 121/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STEFANO GERI ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato nel suo studio in EN (RA), corso Garibaldi n. 10
- ATTORE - contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
- CONVENUTO CONTUMACE -
OGGETTO: SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI
Nelle note di trattazione scritta depositate telematicamente in data 07.11.2024, la difesa di parte ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso e delle conclusioni ivi formulate.
In data 06.09.2024, il Pubblico Ministero chiedeva al Tribunale di accogliere la domanda di scioglimento del matrimonio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso per lo scioglimento del matrimonio depositato in data 17.01.2024, Parte_1 conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale deducendo di aver contratto Controparte_1 matrimonio con la convenuta in data 26.08.2017 a EN, che dall'unione coniugale non erano nati figli, che, con sentenza n. 224/2023, il Tribunale di Ravenna pronunciava sentenza dichiarando la
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separazione personale delle parti e che, dalla separazione, i coniugi avevano vissuto separatamente e non si erano più riuniti, essendo cessata ogni comunione materiale e spirituale tra di loro.
In virtù delle suddette circostanze, il ricorrente chiedeva al Tribunale, previa fissazione di udienza di comparizione delle parti, di accogliere le seguenti conclusioni: “voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e reietta, con sentenza provvisoriamente esecutiva, dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra il ricorrente e , Parte_1 Controparte_1 che risulta trascritto negli atti dello stato civile del Comune di EN nell'anno 2017, - Parte 1 ͣ - n.
57, con tutti i provvedimenti conseguenti, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di EN di procedere all'immediata e relativa annotazione dell'emananda sentenza nei registri dello
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