Trib. Bergamo, sentenza 04/01/2025, n. 4
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Testo completo
N. R.G. 2214/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO
2 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Liotta ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc ultimo comma nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2214/2024 promossa da:
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S.P.A. , IN FORMA ABBREVIATA, IT S.P.A
.con l'Avv. CORDOVA FRANCESCO
ATTORE/I contro
COMUNE DI CAPRIATE SAN GERVASIO (BG) con l'Avv. NOZZA PAOLO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie difensive finali
OGGETTO : Opposizione a intimazione di pagamento delle Entrate Patrimoniali degli Enti Pubblici ex art. 32 D. L.gs n. 150/2011
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
In data 12/2/2024 il Comune di Capriate San Gervasio ( di seguito per comodità COMUNE ) notificava ad INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA ( di seguito per comodità IT ) l'avviso di accertamento esecutivo delle entrate patrimoniali ( come da prot. N. 0002799 del 12/02/2024 ) intimando il pagamento della somma di € 21.956,21 a titolo di canoni di locazione dovuti in relazione alle annualità relative agli anni 2022, 2023 , 2024 , per l'occupazione di un 'area situata nel COMUNE per una superficie di mq. 28,75 , concessa in locazione dal COMUNE A IT per l'installazione e il mantenimento di infrastrutture per reti di tele e video comunicazioni .
Con atto di citazione notificato in data 10/4/2024 , IT conveniva in giudizio il Comune opponendosi al sopra citato avviso di accertamento esecutivo , previa sospensione dell'efficacia esecutiva dello stesso . In particolare IT eccepiva la nullità dell'avviso di accertamento , poiché lo stesso sarebbe stato emesso da un soggetto privo dei necessari poteri.
Inoltre parte attrice eccepiva la nullità della clausola contrattuale in relazione alla determinazione del canone annuo , di sostituzione dell'art.3 con quanto previsto dall'art.93 ( oggi art. 54 D.lgs 259/2023 )
pagina 1 di 5
Con comparsa di costituzione e risposta si costituita in giudizio il COMUNE DI CAPRIATE SAN
GERVASIO , il quale contestava integralmente le eccezioni e le domande di parte attrice opponente , eccependo la radicale infondatezza delle stesse , in fatto ed in diritto , oltre all'illegittimità dell'istanza di sospensione dell'esecutività dell'avviso di accertamento notificato . Lo scrivente giudicante non sospendeva l'efficacia esecutiva del titolo per carenza di gravi motivi connessi al “ fumus boni iuris “ ed al “ periculum in mora “. Alla prima udienza della fase di merito del presente giudizio , parte opponente insisteva per il rigetto delle istanze istruttorie di parte convenuta per tutte le ragioni già evidenziate all'interno della propria memoria ex art. 173 ter cpc , chiedendo la fissazione dei termini di cui all'art.189 cpc . Parte convenuta si riportava ai propri atti , insistendo per l'ammissione dei propri mezzi istruttori e sul totale rigetto di quelli di parte attrice . La causa , ritenuta matura per la decisione , veniva rinviata per i provvedimenti di cui all'art. 281 sexies cpc ultimo comma all'udienza del 8/11/2024 con termine fino a 20 giorni prima dell'udienza per il deposito di memori difensive finali .
Alla predetta udienza le parti si riportavano alle rispettive memorie difensive finali e la causa veniva trattenuta per la decisione , in base all'art. 281 sexies
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO
2 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Liotta ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc ultimo comma nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2214/2024 promossa da:
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S.P.A. , IN FORMA ABBREVIATA, IT S.P.A
.con l'Avv. CORDOVA FRANCESCO
ATTORE/I contro
COMUNE DI CAPRIATE SAN GERVASIO (BG) con l'Avv. NOZZA PAOLO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie difensive finali
OGGETTO : Opposizione a intimazione di pagamento delle Entrate Patrimoniali degli Enti Pubblici ex art. 32 D. L.gs n. 150/2011
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
In data 12/2/2024 il Comune di Capriate San Gervasio ( di seguito per comodità COMUNE ) notificava ad INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA ( di seguito per comodità IT ) l'avviso di accertamento esecutivo delle entrate patrimoniali ( come da prot. N. 0002799 del 12/02/2024 ) intimando il pagamento della somma di € 21.956,21 a titolo di canoni di locazione dovuti in relazione alle annualità relative agli anni 2022, 2023 , 2024 , per l'occupazione di un 'area situata nel COMUNE per una superficie di mq. 28,75 , concessa in locazione dal COMUNE A IT per l'installazione e il mantenimento di infrastrutture per reti di tele e video comunicazioni .
Con atto di citazione notificato in data 10/4/2024 , IT conveniva in giudizio il Comune opponendosi al sopra citato avviso di accertamento esecutivo , previa sospensione dell'efficacia esecutiva dello stesso . In particolare IT eccepiva la nullità dell'avviso di accertamento , poiché lo stesso sarebbe stato emesso da un soggetto privo dei necessari poteri.
Inoltre parte attrice eccepiva la nullità della clausola contrattuale in relazione alla determinazione del canone annuo , di sostituzione dell'art.3 con quanto previsto dall'art.93 ( oggi art. 54 D.lgs 259/2023 )
pagina 1 di 5
Con comparsa di costituzione e risposta si costituita in giudizio il COMUNE DI CAPRIATE SAN
GERVASIO , il quale contestava integralmente le eccezioni e le domande di parte attrice opponente , eccependo la radicale infondatezza delle stesse , in fatto ed in diritto , oltre all'illegittimità dell'istanza di sospensione dell'esecutività dell'avviso di accertamento notificato . Lo scrivente giudicante non sospendeva l'efficacia esecutiva del titolo per carenza di gravi motivi connessi al “ fumus boni iuris “ ed al “ periculum in mora “. Alla prima udienza della fase di merito del presente giudizio , parte opponente insisteva per il rigetto delle istanze istruttorie di parte convenuta per tutte le ragioni già evidenziate all'interno della propria memoria ex art. 173 ter cpc , chiedendo la fissazione dei termini di cui all'art.189 cpc . Parte convenuta si riportava ai propri atti , insistendo per l'ammissione dei propri mezzi istruttori e sul totale rigetto di quelli di parte attrice . La causa , ritenuta matura per la decisione , veniva rinviata per i provvedimenti di cui all'art. 281 sexies cpc ultimo comma all'udienza del 8/11/2024 con termine fino a 20 giorni prima dell'udienza per il deposito di memori difensive finali .
Alla predetta udienza le parti si riportavano alle rispettive memorie difensive finali e la causa veniva trattenuta per la decisione , in base all'art. 281 sexies
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