Trib. Bologna, sentenza 10/12/2024, n. 648

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bologna, sentenza 10/12/2024, n. 648
Giurisdizione : Trib. Bologna
Numero : 648
Data del deposito : 10 dicembre 2024

Testo completo

N. R.G. 9594/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o

I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a
P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
in persona dei magistrati
Dott. Bruno Perla Presidente
Dott.ssa Francesca Neri Componente
Dott.ssa Arianna D'Addabbo Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A

definitiva nella causa civile iscritta al n. 9594/2024 del Ruolo Generale promossa dai coniugi

(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avvocato Parte_1 C.F._1
LEONI ICILIA
e
(c.f. , rappresentato e difeso dall'Avvocato Parte_2 C.F._2
D'AREZZO MARIO PAOLO
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna

OGGETTO: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio.
IL T R I B U N A L E
Vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio proposta con ricorso depositato il
22.07.2024;

considerato che

, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c. pagina 1 di 4
rilevato che dall'unione dei coniugi sono nati i figli: (19.12.2002) e (25.05.2005);
Per_1 Per_2
rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3,
n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898
e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi in data 05.03.2018 davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione definito con decreto di omologa del Tribunale di Bologna del 29.03.2018;

ritenuto che

la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;

ritenuto che

le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico
o a disposizioni di carattere imperativo;
visto l'intervento del P.M. in data 28/09/2024;
visto l'art. 4, ultimo comma, L. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni;

P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:

1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra (nato a Parte_1
BOLOGNA il 15/10/1973) e (nato a [...] il [...]), Parte_2
celebrato a MONTE SAN PIETRO (BO) il
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