Trib. Napoli, sentenza 15/01/2025, n. 164
Sentenza
15 gennaio 2025
Sentenza
15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
Proc. n. 6143/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord – II Sezione Civile in persona del giudice unico onorario Dott.ssa Carmela Esposito pronunzia la seguente
S E N T E N Z A con motivazione contestuale ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 6143 dell'anno 2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad opposizione ex artt. 22 e
23 della Legge n. 689 del 1981, vertente tra
NO DI LO, C.F. [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti Luca
Piscitelli, (C.F. [...]), e Angelo Piscitelli, (C.F [...]), presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla via Santa Maria a Cappella Vecchia n. 11
- Ricorrente
e
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (già Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A.),
(C.F. e P. IVA 13756881002), in persona del procuratore p.t., rappresentata e difesa dall'avv.
Fulvio Fucito, (C.F. FCTFLV80S20F8839L), presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla Via C. De Marco n. 20
- Resistente
e
MEDIOCREDITO CENTRALE - BANCA DEL MEZZOGIORNO S.P.A., (C.F. 00594040586
e P. IVA n. 00915101000), in persona del l.r.p.t. pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Ciro
Cafiero, C.F. [...], presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma alla Via della Conciliazione n. 10;
- Resistente
CONCLUSIONI: come da note di trattazione depositate
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1
Con ricorso ritualmente depositato, il sig. De LI proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 07120230064411117001 emessa da Agenzia Delle Entrate - Riscossione, notificata a mezzo pec il 21 giugno 2023, in riferimento alle somme iscritte a ruolo n. 2023/003674 e n.
2023/003344 di un importo pari a Euro 370.994,84.
A sostegno della spiegata opposizione, il ricorrente eccepiva la nullità e/o l'inesistenza della cartella di pagamento in epigrafe, giacché formata in violazione degli art. 3 della L. 241/90, art. 7 comma 2 della L. 212/00, art. 3 del D. Lgs 39/93;
deduceva, ancora, l'insussistenza di un valido titolo esecutivo a fondamento del recupero mediante ruolo esattoriale, il difetto di legittimazione passiva,
l'illegittimità della cartella di pagamento per omessa notificazione degli atti presupposti.
Rassegnava le seguenti conclusioni: “I. in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva cartella di pagamento n. 07120230064411117001 e delle relative somme iscritte a ruolo n. 2023/003674 e
n. 2023/003344;
II. accertare e dichiarare la nullità assoluta e/o inesistenza e/o inefficacia dei titoli esecutivi costituiti da quanto si deduce in forza cartella di pagamento n. 07120230064411117001 e delle relative somme iscritte a ruolo n. 2023/003674 e n. 2023/003344, con estinzione dei diritti e delle relative pretese azionate;
III. in linea gradata, accertare e dichiarare la nullità cartella di pagamento n. 07120230064411117001 e delle relative somme iscritte a ruolo n. 2023/003674 e n.
2023/003344;
IV. in linea gradata, accertare e dichiarare la nullità/illegittimità della notifica a mezzo PEC della cartella di pagamento n. 07120230064411117001;
V. in via incidentale, a titolo cautelare ex articolo 47, 3° comma, sospendere, inaudita altera parte, attesa l'attualità del danno,
l'esecuzione dell'atto impugnato in epigrafe ricorrendo i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora di cui all'articolo 47 del Decreto Legislativo numero 546 del 31 dicembre 1992 ampiamente discorsi nell'istanza;
VI. in ogni caso, condannare le parti convenute, in via solidale o di chi di ragione, alla refusione delle spese e competenze di causa, con le maggiorazioni dovute per rimborso forfettario, per accessori tributari e per accessori previdenziali, con distrazione in favore del sottoscritto avvocato per anticipo fattone”.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia Delle Entrate-Riscossione evidenziando la tempestiva e corretta formazione, e successiva notifica, della cartella di pagamento n. 07120230064411117001 del
21.6.2023, e delle relative somme iscritte a ruolo n. 2023/003674 e 2023/003344, la legittimità della cartella esattoriale notificata, avente ad oggetto il recupero di somme che BdM/MC, nella sua qualità di gestore del Fondo di Garanzia, aveva erogato all'istituto di credito, convenzionato con il fondo di garanzia, e non essendo necessario alcun provvedimento di revoca o comunque l'emissione di un titolo esecutivo ad hoc, affinché il mediocredito potesse agire in forza e nelle forme di cui all'art. 17 del d.l. 26 febbraio n. 46.
Rassegnava le seguenti conclusioni: “In via preliminare, - rigettare il ricorso proposto, in quanto infondato in fatto ed in diritto per i motivi innanzi esposti, con ogni conseguenza di legge;
- In ogni
2 caso, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Agenzia delle Entrate-Riscossione, con ogni conseguenza di legge;
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Da ultimo, si costituiva in giudizio Mediocredito Centrale -Banca del Mezzogiorno S.p.A. contestando la fondatezza delle deduzioni avversarie.
Segnatamente, evidenziava che la vicenda traeva spunto da due finanziamenti per i quali MC aveva concesso la garanzia ex L. 662/96 in virtù della quale la Banca Finanziatrice veniva garantita nei limiti di legge (80%) da eventuali inadempimenti da parte della beneficiaria, e che tale credito aveva ad oggetto il recupero dell'intervento agevolativo concesso all'operazione finanziaria dal
Fondo di Garanzia ex L. n.662/96, e cioè delle somme che Mediocredito, nella sua veste di gestore del Fondo, aveva versato all'istituto finanziatore a titolo di liquidazione della perdita, così come espressamente chiarito dall'art. 2 co. 4 del decreto del Ministero delle Attività Produttive del
20/06/05 (“Rideterminazione delle caratteristiche degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese”);
pertanto, nelle ipotesi di finanziamento mediante l'intervento del Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese, devono essere tenuti ben distinti, da un lato, il rapporto