Trib. Roma, sentenza 05/11/2024, n. 11038

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 05/11/2024, n. 11038
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 11038
Data del deposito : 5 novembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione Controversie di Lavoro III
Il Giudice dott. Umberto Buonassisi, all'udienza del 5 novembre 2024 ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 29012-2024 vertente
TRA
rappresentata e difeso dagli Avv.ti Antimo Parte_1
Buonamano, Izzo Giuseppe e Fausto Fusco
E
, Controparte_1
(resistente contumace)
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. art. 414 c.p.c. ha chiesto di accogliere Parte_1
nei confronti del le seguenti Controparte_1
conclusioni:IN VIA PRINCIPALE, previa eventuale disapplicazione dell'art. 1,
commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del d. P.C.M. del 23 settembre
2015 e/o dell'art. 3 del d. P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano
l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato), per
violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato
(recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il
diritto della parte ricorrente a usufruire della “Carta elettronica” per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici –
2020/2021- 2021/2022 e 2023/2024 o per i diversi anni di precariato risultanti
dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo
indeterminato, e conseguentemente condannarsi il Controparte_1
ad assegnare alla parte ricorrente la suddetta “Carta elettronica” o altro
[...]
strumento equipollente per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, con le
modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del d. P.C.M. 28 novembre 2016
o con modalità e funzionalità analoghe, e ad accreditare sulla detta carta (o in altro strumento equipollente) l'importo nominale di €1500,00 (ossia € 500,00 per ogni
anno di servizio a tempo determinato), quale contributo economico da destinare alla
formazione professionale della parte ricorrente, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi
dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla
concreta attribuzione. IN VIA SUBORDINATA, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento, da parte del , dell'obbligo Controparte_1
formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del D.
Lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo
determinato e dall'art. 14 della CDFUE, nonché previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni ….condannarsi il ad Controparte_1
assegnare alla parte ricorrente la suddetta “Carta elettronica” o altro strumento equipollente per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, con le modalità e le
funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del d. P.C.M. 28 novembre 2016 o con
modalità e funzionalità analoghe, e ad accreditare sulla detta carta (o in altro
strumento equipollente) l'importo nominale di € 1500,00 (ossia € 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato), oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art.
22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla
concreta attribuzione quale contributo economico da destinare alla formazione
professionale della parte ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, anche in forma specifica ex art. 1218 del c.c. Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al
4% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in
favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non
riscosso le seconde..”
L'Amministrazione resistente non si è costituita e ne è stata dichiarata la
contumacia.
Infine, all'odierna udienza, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata
decisa.
****
Il ricorso è fondato.
Parte ricorrente ha chiesto l'accertamento del proprio diritto ad usufruire dei
benefici previsti dalla carta del docente introdotta dall'art. 1, comma 121,
della legge 107/2015
in relazione agli incarichi di servizio a tempo
determinato prestati negli a.s. 2020/2021,2021/2022 e 2023/24.
Risulta infatti per tabulas che la medesima ha prestato nei predetti anni
scolastici attività didattica alle dipendenze del Controparte_1
, in forza di contratti a termine, di durata superiore a 180 giorni e con
[...]
scadenza al 30 giugno.
E' noto che Il C.C.N.L. del 13.03.2001, relativo al biennio economico
2000/2001 aveva istituito per i tutti docenti in servizio un emolumento
retributivo da corrispondere in misura fissa, c.d. Retribuzione Professionale
Docenti, prevedendo al relativo art. 7, che “Con l'obiettivo della valorizzazione
professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che
investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di
avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il
miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo
compensi accessori articolati in tre fasce retributive.” integrando poi la
disposizione al successivo comma 3, il quale stabilisce che “la retribuzione
professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale
accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del
CCNI del 31.8.1999” e precisando poi "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al
servizio" ed altresì che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al
servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30
per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio".
In seguito, per ciò che rileva nel presente giudizio, l'art. 1, comma 121 della
legge 107/2015
ha introdotto la carta del docente che appunto consiste in un
bonus di 500 euro riconosciuto per ogni anno scolastico, attraverso una carta
elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di beni e servizi, al fine di
sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le loro
competenze professionali.
Anche in questo caso il (v. già la nota prot. N. 15219 del 15.10.2015) CP_1
ritiene che il beneficio spetti solo ai docenti assunti con contratto a tempo
indeterminato.
Secondo l'opinione di parte ricorrente sarebbe invece chiaro che la legge, nel
riconoscere un ruolo fondamentale ai docenti, in termini di miglioramento
del servizio scolastico, nonché valorizzare la professione dell'insegnante di
ogni ordine e grado, vada interpretata nel senso attribuire a tutti i docenti il
beneficio.
Il problema che si pone è sempre lo stesso e cioè si tratta di verificare se la
disparità di trattamento sia conforme alla Costituzione e alla normativa
europea.
In base al ben noto orientamento della Suprema Corte (ordinanza n. 20015 del
2018), con specifico riferimento al beneficio previsto in precedenza dalla
contrattazione collettiva, era stato statuito quanto segue: si deve pertanto
ritenere (…) che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio al “personale
docente ed educativo”, senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere
nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle
diverse tipologie di incarico previste dalla L.n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.03.2021, alle “modalità”
stabilite dall'art. 25 del CCNL del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri
di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende
all'individuazione delle categorie di personale richiamate nel contratto integrativo.”
D'altronde, un'interpretazione restrittiva tesa ad estromettere dalla
percezione dell'emolumento retributivo de quo i docenti a tempo determinato
che hanno svolto supplenze per brevi periodi non potrebbe comunque
ritenersi legittima alla luce di quanto espressamente ed inequivocabilmente
stabilito dalla normativa di matrice europea in tema di
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