Trib. Venezia, sentenza 07/01/2025, n. 52
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
----- ----- ----- -----
TRIBUNALE DI VENEZIA Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e
Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea
----- ----- -----
Il Giudice di Tribunale, dott. Fulvio Tancredi, ha pronunciato ex art. 281-terdecies c.p.c. la seguente
Sentenza nella causa civile n. 10576/2023 Ruolo Generale
Oggetto: diritto di cittadinanza promossa da
JO CE ES IA
AL de IA LD ER OS
IA ES IA
RA GE AN ES IA con l'avv. Salvatore Pinò e l'adv. stabilito Andrea Braga Ferreira, come da procura in atti contro
Ministero dell'Interno con l'intervento del
Pubblico Ministero
----- ----- ----- -----
In data 04.01.2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni nel merito come precisate dalle parti nelle note scritte depositate nel termine concesso ex art. 127-ter c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281-decies cpc i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti in linea retta del sig. NA ES, cittadino italiano nato a [...] il [...] (doc.2), emigrato in Brasile ove è deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza mai naturalizzarsi (doc.15).
Il Ministero dell'Interno non si costituiva in giudizio.
Preliminarmente deve osservarsi che l'avo italiano era nato prima dell'annessione del Veneto al
Regno d'Italia, avvenuta, come noto, nel mese di ottobre del 1866.
1
Va precisato, in proposito, che gli artt. 4 – 15 del codice civile del 1865 erano tratti dal precedente codice civile del Regno Sardo (Statuto Albertino del 1848), che riconosceva i diritti civili e politici, propri dell'odierno status civitatis, ai c.d. regnicoli.
La disciplina codicistica era basata, da un lato, sulla trasmissibilità iure sanguinis dello status civitatis, ma, dall'altro, sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre.
Tali principi, tuttavia, trovavano alcune significative deroghe nei casi di figli di stranieri nati in
Italia o nei casi di familiari del cittadino emigrato che fossero rimasti in Italia.
Si determinava, pertanto, un ampio ed articolato dibattito politico diretto a modificare le norme sulla cittadinanza, che indusse il legislatore dapprima ad emanare la legge sulle migrazioni n. 23 del 31.01.1901 e, successivamente, la legge n. 217 del 17.05.1906.
Per l'effetto, coloro che erano nati prima dell'unificazione d'Italia furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che non avessero acquisito la cittadinanza straniera al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno
----- ----- ----- -----
TRIBUNALE DI VENEZIA Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e
Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea
----- ----- -----
Il Giudice di Tribunale, dott. Fulvio Tancredi, ha pronunciato ex art. 281-terdecies c.p.c. la seguente
Sentenza nella causa civile n. 10576/2023 Ruolo Generale
Oggetto: diritto di cittadinanza promossa da
JO CE ES IA
AL de IA LD ER OS
IA ES IA
RA GE AN ES IA con l'avv. Salvatore Pinò e l'adv. stabilito Andrea Braga Ferreira, come da procura in atti contro
Ministero dell'Interno con l'intervento del
Pubblico Ministero
----- ----- ----- -----
In data 04.01.2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni nel merito come precisate dalle parti nelle note scritte depositate nel termine concesso ex art. 127-ter c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281-decies cpc i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti in linea retta del sig. NA ES, cittadino italiano nato a [...] il [...] (doc.2), emigrato in Brasile ove è deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza mai naturalizzarsi (doc.15).
Il Ministero dell'Interno non si costituiva in giudizio.
Preliminarmente deve osservarsi che l'avo italiano era nato prima dell'annessione del Veneto al
Regno d'Italia, avvenuta, come noto, nel mese di ottobre del 1866.
1
Va precisato, in proposito, che gli artt. 4 – 15 del codice civile del 1865 erano tratti dal precedente codice civile del Regno Sardo (Statuto Albertino del 1848), che riconosceva i diritti civili e politici, propri dell'odierno status civitatis, ai c.d. regnicoli.
La disciplina codicistica era basata, da un lato, sulla trasmissibilità iure sanguinis dello status civitatis, ma, dall'altro, sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre.
Tali principi, tuttavia, trovavano alcune significative deroghe nei casi di figli di stranieri nati in
Italia o nei casi di familiari del cittadino emigrato che fossero rimasti in Italia.
Si determinava, pertanto, un ampio ed articolato dibattito politico diretto a modificare le norme sulla cittadinanza, che indusse il legislatore dapprima ad emanare la legge sulle migrazioni n. 23 del 31.01.1901 e, successivamente, la legge n. 217 del 17.05.1906.
Per l'effetto, coloro che erano nati prima dell'unificazione d'Italia furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che non avessero acquisito la cittadinanza straniera al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi