Trib. Venezia, sentenza 07/01/2025, n. 22
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
N. 2744/2024 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alessandro Cabianca Presidente ed estensore
dott. Carlo Azzolini Giudice
dott. Vincenzo Ciliberti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2744/2024 V.G. promossa da:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2
difesi come in atti
e con l'intervento del pubblico Ministero
in punto: separazione consensuale
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso e ribadite nelle note di trascrizione scritta depositate ex
127 ter e 473-bis 51 c.p.c. in data 26 novembre 2024 in sostituzione dell'udienza del 03/12/2024 che di seguito
qui si riproducono: “
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
Per_ 2. le due figlie minori ed sono affidate in via condivisa ad entrambi i genitori, manterranno la residenza presso Persona_2
la madre in Murano campiello Italo Svevo nr. 16;
3. data l'età delle figlie, e la difficoltà di spostamento autonomo delle stesse, i genitori concordano di alternarsi nella cura delle
figlie nei fine settimana, e cioè il padre si recherà nella casa coniugale una settimana il venerdì dalla fine del lavoro e vi resterà con
le figlie fine al sabato sera ed il fine settimana successivo vi si recherà il sabato mattina e rimarrà fino alla domenica sera con le figlie. Durante la settimana il padre potrà, previo avviso alla madre, recarsi a trovare le figlie ed ivi rimanere fino al giorno
seguente. Le festività, durante l'anno scolastico, saranno divise a metà ed alternate da ciascun genitore, mentre in estate i genitori
concorderanno un periodo di vacanza di almeno due settimane con il papà, anche non consecutive, da comunicarsi reciprocamente
entro il mese di maggio di ogni anno. Il piano genitoriale sopra concordato, potrà essere modificato tra i genitori sempre nel rispetto
del preminente interesse delle minori e le stesse sono libere di andare a trascorrere i tempi di
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
N. 2744/2024 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alessandro Cabianca Presidente ed estensore
dott. Carlo Azzolini Giudice
dott. Vincenzo Ciliberti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2744/2024 V.G. promossa da:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2
difesi come in atti
e con l'intervento del pubblico Ministero
in punto: separazione consensuale
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso e ribadite nelle note di trascrizione scritta depositate ex
127 ter e 473-bis 51 c.p.c. in data 26 novembre 2024 in sostituzione dell'udienza del 03/12/2024 che di seguito
qui si riproducono: “
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
Per_ 2. le due figlie minori ed sono affidate in via condivisa ad entrambi i genitori, manterranno la residenza presso Persona_2
la madre in Murano campiello Italo Svevo nr. 16;
3. data l'età delle figlie, e la difficoltà di spostamento autonomo delle stesse, i genitori concordano di alternarsi nella cura delle
figlie nei fine settimana, e cioè il padre si recherà nella casa coniugale una settimana il venerdì dalla fine del lavoro e vi resterà con
le figlie fine al sabato sera ed il fine settimana successivo vi si recherà il sabato mattina e rimarrà fino alla domenica sera con le figlie. Durante la settimana il padre potrà, previo avviso alla madre, recarsi a trovare le figlie ed ivi rimanere fino al giorno
seguente. Le festività, durante l'anno scolastico, saranno divise a metà ed alternate da ciascun genitore, mentre in estate i genitori
concorderanno un periodo di vacanza di almeno due settimane con il papà, anche non consecutive, da comunicarsi reciprocamente
entro il mese di maggio di ogni anno. Il piano genitoriale sopra concordato, potrà essere modificato tra i genitori sempre nel rispetto
del preminente interesse delle minori e le stesse sono libere di andare a trascorrere i tempi di
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