Trib. Gela, sentenza 03/12/2024, n. 657
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Testo completo
N. R.G. 209/2023
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Vincenzo Accardo Presidente
dott.ssa Serena Berenato Giudice
dott. Pietro Enea Giudice relatore
ha pronunciato il seguente
DECRETO
nella causa civile iscritta al n. 209/2023 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: , nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. CONDORELLI GIUSEPPE, rappresentante e difensore
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), nato a [...] il [...], elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliato presso lo studio dell'avv. ENIA FRANCESCO, rappresentante e difensore
Resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: separazione giudiziale (trasformata in consensuale)
Conclusioni delle parti: le parti si riportano al contenuto dell'accordo di separazione raggiunto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.2.2023 , premesso di aver contratto matrimonio in data Parte_1
2.3.2020, in regime di separazione dei beni, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
Gela al n. 12 Parte I dell'anno 2020, unione dalla quale è nato il piccolo il 22.7.2020, ha Per_1
chiesto che venisse pronunciata la separazione personale dal coniuge . Controparte_1
Deduceva che il rapporto si era logorato dopo il trasferimento in Germania del marito e che a causa del disinteresse di quest'ultimo era venuta meno l'affectio coniugalis, pertanto, ha chiesto la pronuncia di addebito di separazione a carico di , Controparte_1
Rappresentava di essere priva di redditi e di occupazione e chiedeva l'affidamento esclusivo del figlio
e un assegno di mantenimento di € 300,00 mensili oltre a ulteriori € 250,00 in favore della stessa.
Con comparsa di costituzione e risposta in data 7.7.2023 si costituiva in giudizio parte resistente contestando i fatti rappresentati dalla ricorrente.
Deduceva che il rapporto coniugale è stato caratterizzato dalle indebite interferenze dei genitori della ricorrente e rappresentava che la famiglia si era trasferita a Busto Arsizio e che la moglie con una scusa
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Vincenzo Accardo Presidente
dott.ssa Serena Berenato Giudice
dott. Pietro Enea Giudice relatore
ha pronunciato il seguente
DECRETO
nella causa civile iscritta al n. 209/2023 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: , nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. CONDORELLI GIUSEPPE, rappresentante e difensore
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), nato a [...] il [...], elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliato presso lo studio dell'avv. ENIA FRANCESCO, rappresentante e difensore
Resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: separazione giudiziale (trasformata in consensuale)
Conclusioni delle parti: le parti si riportano al contenuto dell'accordo di separazione raggiunto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.2.2023 , premesso di aver contratto matrimonio in data Parte_1
2.3.2020, in regime di separazione dei beni, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
Gela al n. 12 Parte I dell'anno 2020, unione dalla quale è nato il piccolo il 22.7.2020, ha Per_1
chiesto che venisse pronunciata la separazione personale dal coniuge . Controparte_1
Deduceva che il rapporto si era logorato dopo il trasferimento in Germania del marito e che a causa del disinteresse di quest'ultimo era venuta meno l'affectio coniugalis, pertanto, ha chiesto la pronuncia di addebito di separazione a carico di , Controparte_1
Rappresentava di essere priva di redditi e di occupazione e chiedeva l'affidamento esclusivo del figlio
e un assegno di mantenimento di € 300,00 mensili oltre a ulteriori € 250,00 in favore della stessa.
Con comparsa di costituzione e risposta in data 7.7.2023 si costituiva in giudizio parte resistente contestando i fatti rappresentati dalla ricorrente.
Deduceva che il rapporto coniugale è stato caratterizzato dalle indebite interferenze dei genitori della ricorrente e rappresentava che la famiglia si era trasferita a Busto Arsizio e che la moglie con una scusa
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