Trib. Cosenza, sentenza 09/12/2024, n. 2228
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Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, nella
persona della dott.ssa Silvana D.Ferrentino, quale giudice del
lavoro, ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa iscritta al n.442 /2023 RGAL
TRA
, rappresentato e difeso dall' avv.DELMORGINE Parte_1
ANDREA
ricorrente
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e
difeso dall'avv. DE SANTIS GUIDO
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2.2.2023 Parte_1 esponeva : di aver lavorato alle dipendenze dell' Controparte_1 dal 29.11.1976 al 31.07.2018, data in cui
[...]
cessava dal servizio per sopraggiunti limiti di età , a tempo pieno indeterminato, con la qualifica di Infermiere,
Categoria D6 fascia VI, profilo D 010 presso il P.O.
Annunziata di , reparto Urologia;
CP_1 di non avere ancora percepito somme a titolo di ferie maturate, quantificate in 183 giorni, come evincibile dall'ultimo cedolino di Luglio 2018;
che dette ferie non erano state godute perché pur avendo, in diverse occasioni, avanzato richiesta in tal senso al caposala e al primario del suo reparto , non gli venivano accordate per esigenze di servizio e carenza di personale infermieristico;
che, a seguito del pensionamento aveva sollecitato la resistente alla corresponsione in suo favore di quanto dovuto, da ultimo con diffida ad adempiere del 02.08.2022 senza avere riscontro positivo;
di accreditare per detta causale la somma lorda pari ad €
17.090,65, oltre rivalutazione per € 2.152,72, e quindi la somma lorda complessiva di € 19.243,37 .
Dopo aver argomentato sul suo diritto a percepire detta somma e aver richiamato giurisprudenza di legittimità concludeva chiedendo “1) Accertare e dichiarare il mancato godimento da parte del ricorrente dei giorni di ferie maturate durante il rapporto di lavoro e non godute per causa non imputabile al medesimo ma ascrivibile esclusivamente all' datore Controparte_1 di lavoro;
2) Accertare e dichiarare il diritto del Sig. al riconoscimento e all'attribuzione Parte_1 dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute, per n.
183 giorni, maturati alla data del 31.07.2018 (data di collocamento in pensione), e non goduti, e per l'effetto condannare la resistenteAzienda Controparte_1
[….]alla corresponsione,in favore del ricorrente, per le causali di cui sopra,la somma lorda di € 19.243,37, oltre interessi legali sino alla data dell'effettivo saldo,
ovvero la diversa,maggiore o minore somma, che risulterà dovuta in corso di causa anche all'esito di idonea C.T.U., contabile;3) Condannare parte resistente alle spese e competenze, da distrarre ex art. 93 cpc, in favore del procuratore antistatario.”
Si costituiva la parte convenuta evidenziando come nel rapporto di pubblico impiego il mancato godimento delle ferie non dà titolo ad un corrispondente ristoro economico, se l'interessato non prova che esso è stato cagionato da eccezionali e motivate esigenze di servizio o da cause di forza maggiore non sussistenti nel caso in esame . In via subordinata deduceva che il numero di giorni di ferie maturate e non godute dal ricorrente al momento del collocamento dello stesso in quiescenza era pari a n. 107
(e non 183), come risultava dalla dall'estratto telematico
e cedolini rilevazione presenze allegati.
Disposta TU contabile, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 6.12.2024 sostituita dal deposito delle note scritte ex art.127 ter cpc.
All'esito del deposito delle note la causa è stata decisa.
Parte ricorrente rivendica con il presente ricorso
l'indennità per ferie non godute.
La norma contrattuale di riferimento è l'art.33 del ccnl comparto sanità che al comma 9 sancisce “ Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 11” e al comma 11 prevede”Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative.”
Con orientamento ormai costante la Suprema Corte ha ritenuto che “ dal mancato godimento delle ferie deriva - una volta
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