Trib. Roma, sentenza 07/11/2024, n. 11239

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 07/11/2024, n. 11239
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 11239
Data del deposito : 7 novembre 2024

Testo completo

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TRIBUNALE DI ROMA – SEZIONE TERZA LAVORO REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI ROMA, sezione 3^ lavoro, primo grado, in persona del giudice dr. D C, alla pubblica udienza del 7 novembre 2024, ha pronunciato, mediante lettura, la seguente SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nel procedimento civile in primo grado in materia di lavoro iscritto al n. 5535 del RGAC dell'anno 2022, vertente tra:
Controparte_1
rappr.to e difeso dall' Avv. G V - ricorrente
[...]
E
Avv. , rappr.to e difeso dagli Avv. A P e CP_2 CP_3
M L – convenuto
DISPOSITIVO definitivamente pronunciando, contrariis reiectis: a) condanna il convenuto al pagamento, in favore dell' della somma di CP_1
€. 272.752,70, oltre agli interessi legali dal 7/7/2021 al soddisfo;
b) condanna il convenuto alla rifusione, in favore dell' delle spese del CP_1 giudizio, che liquida in €. 607,00 per spese e €. 12.000,00 per compensi, oltre S.F., Iva e Cpa.
OGGETTO DEL PROCESSO, DOMANDE PROPOSTE, ECCEZIONI
SOLLEVATE E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso telematico pervenuto il 18/2/2022 l' conveniva qui in giudizio CP_1
Parte_1
Esposto (in sintesi): che questi era stato suo dipendente, come professionista avvocato, dal 26/8/74 al 31/8/2010, quando era cessato per collocamento a riposo;
che a questi, nella base di calcolo del TFS (trattamento di fine servizio) a costui liquidato con provvedimento del 24/9/2020, per un importo lordo di €. 661.094,66, corrispondente a un netto di €. 388.852,31, erano state considerate anche le somme percepite per onorari e compensi professionali;
peraltro, sul punto, con riserva di ripetizione;
che il trattamento era stato successivamente riliquidato “in melius”, con provvedimenti del 8/4/2011, 21/6/2011 e 2/5/2012, considerando compensi professionali non conteggiati in precedenza;
che nel frattempo, l' aveva dovuto prendere atto che la S.C. di Cassazione, con CP_1 sentenza a SS.UU.. n. 7158/2010, e sentenza n. 3775/2012, aveva stabilito l'inderogabilità dell'art. 13 della legge n.70/75 quanto alla base di calcolo, anche da parte della contrattazione collettiva;
che di conseguenza l' , con lettera CP_1 del 6/6/2014, aveva comunicato al l'indebito corrispondente anche ai CP_2 fini dell'interruzione del termine prescrizionale;
che questo era stato quantificato, con comunicazione del 19/5/2020, in €. 449.849,25 lordi, corrispondenti a €.


2
272.527,70 netti;
chiedeva condannarsi il convenuto al pagamento in suo favore di detta ultima somma. Resisteva chiedendo argomentatamente respingersi l'avversa Parte_1 domanda perché infondata ed anche per legittimo affidamento.
Con ordinanza resa il 5/4/2023 il giudicante sollevava questione di legittimità costituzionale, in rapporto agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dell'art. 13 della legge n.70/75 nella parte in cui non consente in alcun modo di considerare, nel calcolo dell'indennità di anzianità, la cd. “quota onorari”.
La questione era dichiarata non fondata dalla Corte Costituzionale con sentenza
n. 73/2024. La causa era riassunta dall' con ricorso presentato il 22/5/2024. CP_1
La causa, istruita per documenti, è stata decisa come dispositivo.
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1. La domanda attorea appare fondata e va accolta.


2. Al convenuto Avv. è chiesta in ripetizione dal suo ex datore di lavoro CP_2 una somma pari, al netto fiscale, all'incidenza sulla base di calcolo CP_1 dell'indennità di anzianità ad egli liquidata in base all'art. 13 della legge n.70/1975, dei compensi previsti dall'art. 26, co.4, della legge n.70/1975, dall'art. 30 del DPR n.411/76 e dalle successive fonti regolatrici della materia;
siccome asseritamente indebita.


3. Consta in particolare in atti che, corrisposta il 8/10/2010 al la CP_2 buonuscita, con riserva, nell'importo netto di €. 388.852,31, corrispondente ad un lordo di €. 661.094,66;
riliquidata quindi “in melius” la stessa, sempre con riserva, con provvedimenti del 8/4/2011 e del 2/5/2012, in base a successivi riparti di compensi ripartibili;
con conseguenti ulteriori dazioni;
l , dapprima, con provvedimento del 6/6/2014, comunicato il CP_1
10/6/2014, in considerazione dell'intervento di Cass. n. 3775/2012, ha esercitato stragiudizialmente, ai fini interruttivi della prescrizione, una pretesa restitutoria della quota dell'indennità di anzianità determinata dal computo della “quota onorari”;
quindi, con provvedimento del 11/5/2020, ha provveduto a riliquidare il trattamento, togliendo dalla base di calcolo dello stesso la “quota onorari”, intimandone la restituzione.


4. Ad esito di tale operazione, consta che lo stipendio posto a base del calcolo è stato ridotto da €. 194.827,01 a €. 66.298,65;
e l'indennità (commisurata a 42 anni di servizio dal 26/8/74), è stata ridotta da €. 681.894,52 a €. 232.045,28, con un conseguente asserito indebito di €. 449.849,24 lordi, comprensivi di eccedenza Irpef di €. 193.373,86, che è stato chiesto ed è rivendicato in restituzione, quanto al netto fiscale.


5. La vicenda è chiaramente riconducibile al fatto che il quadro del “diritto vivente” sull'interpretazione dell'art. 13 della legge n.70/1975 è radicalmente mutato, a patire dal 198, e decisivamente a partire dal 2010, alla stregua della sopraggiunta giurisprudenza della S.C. di Cassazione.


6. Prima dell'entrata in vigore della legge n.70/1975 il trattamento di fine servizio dei dipendenti dell era regolato, come per la generalità degli CP_1
3
enti del cd. “parastato”, in forza di varie disposizioni di legge, da fonti interne, ed in particolare nel caso di specie da un Regolamento di previdenza e quiescenza approvato con d.m. 30 maggio 1969, che prevedeva all'art. 31 una indennità di buonuscita a carico dello stesso “pari a tanti CP_1 dodicesimi dell'ultima retribuzione annua spettante per quanti sono gli anni di servizio utile valutabile ai fini del trattamento di quiescenza”: ed all'art.5 che “agli effetti del regolamento si intende per retribuzione la somma delle competenze relative allo stipendio ed eventuali assegni personali, nonchè altre eventuali competenze a carattere fisso e continuativo che siano riconosciute utili ai fini del trattamento di previdenza e quiescenza con delibera del consiglio di amministrazione da assoggettarsi all'approvazione ministeriale”.


7. Consta da Cass SU n.7158/2010 che la previsione inerente la possibilità di ampliare o definire il novero delle voci computabili da parte del consiglio di amministrazione sia stata poi revocata anche a seguito di alcune pronunce di annullamento da parte del giudice amministrativo. Non di meno il regolamento deponeva per la computabilità di tutte le voci fisse e continuative.


8. L'art. 13 della legge n.70/1975 venne poi a stabilire, per tutto il cd. parastato, che “All'atto della cessazione del servizio spetta al personale una indennità di anzianità, a totale carico dell'Ente, pari a tanti dodicesimi dello stipendio annuo complessivo in godimento…quanti sono gli anni di servizio prestato”.


9. L'art. 26 della stessa legge n.70/1975 introdusse quindi la regola generale secondo la quale il trattamento economico dei dipendenti del settore sarebbe stato regolato da DPR di recepimento di accordi sindacali. In tale contesto il relativo comma 4 stabilì che “Gli accordi sindacali prevederanno la misura percentuale della partecipazione degli appartenenti al ruolo professionale, per l'attività da essi svolta, alle competenze ed onorari giudizialmente liquidati a favore dell'ente”.
10. L'art.30, co.2, del DPR n. 411/76, di recepimento del primo accordo sindacale attuativo dell'art. 26 cit., stabilì quindi che “ai funzionari del ruolo professionale che svolgono effettivamente attività legale è attribuita una quota pari all'80% delle somme riscosse dall'ente a titolo di competenze di procuratore ed onorari di avvocato. Tale quota è ripartita tra gli avvocati abilitati al patrocinio in Cassazione con almeno 15 anni di servizio, gli avvocati e procuratori con più di 3 anni di servizio e gli altri avvocati e procuratori secondo i seguenti coefficienti: 2;
1,5;
1”.

11. In tale quadro normativo, risulta che per oltre mezzo secolo, ed in particolare fino a che, a seguito della cd. privatizzazione del pubblico impiego, la funzione nomofilattica è stata esercitata dalla giurisprudenza amministrativa
(in considerazione del fatto che nel parastato i trattamenti di fine servizio sono a carico dell'ente datore, e quindi erano ritenuti di natura schiettamente retributiva), non si sia dubitato della computabilità nella base di calcolo della buonuscita dei dipendenti del parastato della componente del trattamento
4
economico in esame (che per semplicità chiameremo d'ora in poi “quota onorari”): Cons. Stato Sez. VI, 12/05/86, n.379;
5 marzo 1986 n. 215;

23/02/1982, n.78;
13 luglio 2006 n. 4485;
9 marzo 2000 n. 1267;
e ciò in base alla considerazione che (in buona sostanza) la nozione di stipendio annuo
“complessivo” in godimentodoveva ritenersi sufficientemente ampia per comprendere una voce che, per essere prevista dalla (stessa) legge il cui art.
13 regolava il trattamento di fine servizio, e per costituire il naturale e continuativo corrispettivo dell'attività di patrocinio svolta in favore dell'ente da un Legale da esso dipendente, doveva intendersi quale componente ordinaria dello stipendio.
12. D'altro canto, non è controverso nel giudizio, e consta peraltro chiaramente dalla documentata dinamica dei fatti di causa, che lo stesso fino al 2010, CP_1 ha applicato la “quota onorari” nella base di calcolo dell'indennità di anzianità dei propri dipendenti appartenenti al ruolo professionale e svolgenti attività di patrocinio legale;
tanto da computarla ancora nel settembre 2010 nel provvedimento del 24/9/2010 volto alla liquidazione del trattamento in favore al convenuto Avv. seppure con riserva, essendo stato indotto a CP_2 dubitare della legittimità di tale computo solo da Cass SS.UU. n. 7158/2010;
e ciò sebbene consti pure in atti che una qualche incertezza dell' sul CP_1 punto fosse sorta già nel 2004, quando una circolare n.66,
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